INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/906572)//
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 10 aprile 2025 |
| Numero | 202507083/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, seguendo le procedure previste dalla normativa sulla cittadinanza. L'amministrazione, in seguito all'istruttoria dell'istanza, ha emanato un provvedimento dichiarando l'istanza stessa inammissibile, impedendone l'esame nel merito. L'istante, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento della declaratoria di inammissibilità e il conseguente accoglimento della propria istanza. Il TAR ha dovuto verificare se l'amministrazione avesse fondamento nel ritenere che l'istanza presentata non potesse essere nemmeno presa in considerazione per l'esame nel merito.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992, la quale stabilisce i presupposti sostanziali e le modalità procedurali per l'acquisto della cittadinanza. Le norme sulla cittadinanza prevedono specifici requisiti che il ricorrente deve possedere, nonché obblighi formali e documentali per la presentazione dell'istanza. La legge e i relativi regolamenti amministrativi stabiliscono anche i casi in cui un'istanza deve ritenersi inammissibile, vale a dire quando mancano i presupposti procedurali o i requisiti essenziali per l'accoglimento della domanda. L'inammissibilità costituisce una condizione che l'amministrazione deve accertare nella fase istruttoria preliminare, impedendo l'esame della questione nel merito quando i prerequisiti non sono soddisfatti.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti di ammissibilità dell'istanza di cittadinanza, oppure se il rifiuto fosse arbitrario o infondato. La questione giuridica rilevante verteva sulla corretta applicazione dei criteri di inammissibilità e sulla legittimità della motivazione della declaratoria amministrativa. Il ricorrente contendeva che non ricorrevano le ragioni per dichiarare l'istanza inammissibile, mentre l'amministrazione sosteneva che l'istanza mancasse dei requisiti essenziali per essere accolta. Il TAR doveva quindi verificare se l'amministrazione avesse agito secondo le regole del diritto amministrativo, rispetto ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha esaminato gli elementi della fattispecie e il complesso normativo applicabile, valutando se ricorressero effettivamente i presupposti per dichiarare inammissibile l'istanza presentata dal ricorrente. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione avesse agito secondo quanto prescritto dalla normativa sulla cittadinanza, riscontrando la sussistenza dei motivi di inammissibilità indicati nel provvedimento impugnato. Le argomentazioni dedotte dal ricorrente, in merito alla violazione della procedura o all'errata valutazione dei requisiti, sono state ritenute dal TAR non idonee a rimuovere il rifiuto amministrativo. Il percorso argomentativo seguito dal giudice ha confermato la legittimità dell'agire amministrativo nella fase istruttoria preliminare, escludendo che fossero state commesse violazioni procedurali rilevanti che potessero inficiare la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando la validità del provvedimento amministrativo che dichiarava l'istanza di concessione della cittadinanza italiana inammissibile. In conseguenza del rigetto del ricorso, l'istanza rimane inammissibile e non potrà proseguire il suo corso presso l'amministrazione per l'esame nel merito. Il ricorrente resta quindi nella posizione di originaria inammissibilità sancita dall'amministrazione, con tutte le conseguenze che ne derivano per la mancata acquisizione della cittadinanza italiana attraverso tale procedimento.
Massima
L'amministrazione competente è legittimata a dichiarare inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza italiana quando ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, e tale declaratoria è sindacabile dal giudice amministrativo solo quanto alla correttezza della valutazione dei requisiti di ammissibilità e alla legittimità della motivazione del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del Decreto di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana prot. K10/-OMISSIS-, firmato digitalmente il 06.11.2020 e notificato in data 20.04.23 sul ricorso numero di registro generale 9094 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Auricchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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