INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/0834397) /DOC
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 9 aprile 2025 |
| Numero | 202507006/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato un'istanza amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana presso l'autorità competente. L'amministrazione ha successivamente emesso un provvedimento dichiarando l'istanza inammissibile per motivi procedurali o sostanziali ritenuti incompatibili con i requisiti normativi vigenti. Il ricorrente ha contestato tale determinazione impugnandola dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nella sezione specializzata, ritenendo che il provvedimento di inammissibilità fosse viziato e che avrebbe dovuto ricevere il riconoscimento della cittadinanza ovvero quantomeno una valutazione nel merito della propria istanza. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina italiana sulla cittadinanza, materia delicata che comporta valutazioni complesse circa il possesso dei requisiti legali e il corretto esercizio del potere discrezionale amministrativo.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 555, come successivamente modificata ed integrata da vari interventi normativi, tra cui la legge 91 del 1992 che ha introdotto il moderno sistema vigente. La legge stabilisce i presupposti e le modalità secondo cui uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana, distinguendo tra acquisto iure sanguinis, naturalizzazione, matrimonio e altre forme previste nell'ordinamento. Il procedimento amministrativo è disciplinato dal codice del processo amministrativo e dal decreto legislativo 30 luglio 2010, numero 104, il quale determina i criteri di ammissibilità delle istanze e le condizioni formali che devono essere rispettate. Il TAR, quale giudice della legalità amministrativa, ha competenza a controllare sia la legittimità dei provvedimenti sia l'eventuale illogicità manifesta o difetto di motivazione nella dichiarazione di inammissibilità.
La questione giuridica
La questione centrale concerne la legittimità del provvedimento amministrativo di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza, vale a dire se l'amministrazione ha correttamente applicato i presupposti normativi che giustificano il rigetto immediato senza valutazione nel merito oppure se ha incorso in un vizio procedurale o sostanziale tale da pregiudicare il diritto del ricorrente all'esame della propria posizione. Il ricorrente evidentemente contendeva che la dichiarazione di inammissibilità fosse infondata, priva di adeguata motivazione, o che mancassero effettivamente i vizi che l'amministrazione aveva invocato per escludere la ricevibilità della sua istanza. La controversia toccava profili rilevanti quanto alla corretta interpretazione dei presupposti di ammissibilità, al rispetto del principio del contraddittorio e alla trasparenza motivazionale degli atti amministrativi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha esaminato i vizi dedotti dal ricorrente e ha valutato se effettivamente sussistessero i presupposti legali per dichiarare l'istanza inammissibile secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile. Dopo aver ricostruito il quadro normativo e i fatti controversi, il collegio ha ritenuto che l'amministrazione aveva correttamente individuato le ragioni ostative all'ammissibilità dell'istanza, sia in relazione alla documentazione presentata che ai requisiti sostanziali previsti dalla legge sulla cittadinanza. Il TAR ha accertato che il provvedimento amministrativo era adeguatamente motivato e che le ragioni addotte per la dichiarazione di inammissibilità trovavano fondamento nella legge e nella giurisprudenza consolidata in materia. La decisione del collegio è stata supportata dall'analisi della normativa di settore e dalla verifica che il ricorrente non avesse in concreto assolto gli obblighi procedurali o non possedesse i requisiti sostanziali necessari per proseguire nell'iter di riconoscimento della cittadinanza.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. La sentenza ha accertato che l'amministrazione non aveva commesso violazioni procedurali significative e che la motivazione fornita nel provvedimento era sufficiente a giustificare la decisione di esclusione dalla prosecuzione del procedimento. Il ricorrente rimane pertanto vincolato alla decisione negativa dell'amministrazione, salva la possibilità di proporre una nuova istanza qualora successivamente si verificassero le condizioni che risultavano assenti al momento della valutazione originaria, ovvero di ricorrere ulteriormente nel caso di mutamenti nella fattispecie.
Massima
L'amministrazione competente legittimamente dichiara inammissibile un'istanza di cittadinanza quando il ricorrente non soddisfi i presupposti procedurali o sostanziali previsti dalla legge sulla cittadinanza italiana, provvedimento che il giudice amministrativo deve scrutinare unicamente sul piano della legittimità formale e della congruità della motivazione, senza poter sostituire la valutazione discrezionale dell'ente pubblico.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Roma K10/-OMISSIS- di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza italiana, presentata in data 11.10.2018 ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f), della legge 91/1992. sul ricorso numero di registro generale 13430 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariantonietta Madeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marco Decumio, 33; Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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