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Sentenza n. 202504101/2025
24 febbraio 2025

Sentenza n. 202504101/2025

INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA TER
Data24 febbraio 2025
Numero202504101/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso la competente autorità per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. L'amministrazione, tuttavia, ha dichiarato l'istanza inammissibile, presumibilmente riscontrandovi difetti procedurali o carenze documentali ritenute non sanabili. Il ricorrente, ritenendo illegittima tale declarazione di inammissibilità e non condividendone i presupposti, ha impugnato il provvedimento amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Il TAR è così chiamato a valutare se l'amministrazione avesse correttamente applicato i requisiti di ammissibilità dell'istanza e se il suo rifiuto fosse conforme ai principi del diritto amministrativo e della normativa sull'immigrazione.

Il quadro normativo

La materia è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e dai decreti del Ministero dell'Interno che definiscono le procedure e i requisiti per il rilascio dei permessi di soggiorno. Le istanze per motivi di lavoro subordinato devono rispettare specifiche prescrizioni in termini di documentazione, procedimento e termini di presentazione. L'amministrazione è tenuta al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza procedimentale, ed è obbligata a dichiarare l'inammissibilità di un'istanza soltanto quando ricorrano vizi procedurali realmente insanabili o carenze di requisiti essenziali non superabili nel corso dell'istruttoria.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se l'amministrazione fosse legittimata a dichiarare inammissibile l'istanza senza concedere al ricorrente adeguate possibilità di integrazione documentale e senza fornire una motivazione esaustiva delle ragioni della reiezione. In particolare, si discuteva se l'inammissibilità fosse stata dichiarata sulla base di presupposti effettivamente sussistenti e insuperabili, oppure se invece l'amministrazione avesse ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, violando il principio del contraddittorio e del giusto procedimento amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso sulla base dei motivi aggiunti prospettati dal ricorrente, ritenendo che la declarazione di inammissibilità fosse priva di adeguata motivazione o comunque fondata su presupposti non idonei a escludere definitivamente la possibilità di procedere all'esame dell'istanza nel merito. Il collegio ha verosimilmente ravvisato una violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo, ossia dell'obbligo dell'amministrazione di consentire il contraddittorio e di fornire una motivazione che consenta al ricorrente di comprendere le ragioni della decisione. Il TAR ha considerato che l'amministrazione, piuttosto che dichiarare inammissibile l'istanza, avrebbe dovuto assegnare un termine congruo per la presentazione della documentazione mancante o per la correzione dei vizi procedurali riscontrati, qualora questi ultimi fossero stati effettivamente sanabili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di dichiarazione di inammissibilità. Di conseguenza, ha rimesso la controversia all'amministrazione affinché proceda alla riesamina della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, questa volta nel merito e nel rispetto dei principi di corretta procedura amministrativa. L'amministrazione è tenuta a valutare compiutamente la richiesta del ricorrente, fornendo una motivazione puntuale qualora intenda ancora formulare eccezioni o rifiuti.

Massima

L'amministrazione non può dichiarare inammissibile un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza consentire al ricorrente l'integrazione della documentazione incompleta e senza fornire una motivazione idonea a giustificare l'esclusione di tale possibilità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Michelangelo Francavilla,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario
Francesco Vergine,	Referendario, Estensore
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento del decreto di inammissibilità dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e/o motivi familiari;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\11\2024:
per l’annullamento del decreto di inammissibilità dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in relazione alla presenza dei legami familiari in Italia;
sul ricorso numero di registro generale 8535 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Zamir Bregasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Dogane Direzione Territoriale IX Campania, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale IX Campania, della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
a-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
b- accoglie i motivi aggiunti e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
c- condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di lite che determina nella misura di euro 1000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA, come per legge, rifusione del contributo unificato, da corrispondere al difensore di parte ricorrente, antistatario ex art. 93 cpc.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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