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Sentenza n. 202511728/2025
16 giugno 2025

Sentenza n. 202511728/2025

INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/0833486)/.

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data16 giugno 2025
Numero202511728/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Si tratta di un ricorso presentato al TAR del Lazio avverso un provvedimento della pubblica amministrazione che aveva dichiarato inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente, provenendo da una situazione personale che presumibilmente rispondeva ai requisiti normativi previsti dall'ordinamento italiano in materia di cittadinanza, ha dovuto affrontare una valutazione negativa della propria domanda sul piano della ricevibilità e ammissibilità procedurale. L'amministrazione competente aveva ritenuto che l'istanza non potesse essere accolta in quanto affetta da vizi procedurali o carenti dei presupposti di legge, senza però procedere alla valutazione nel merito della domanda stessa. Il ricorrente ha quindi impugnato tale provvedimento mediante ricorso amministrativo, contestando la fondatezza della dichiarazione di inammissibilità e sostenendo che la sua istanza fosse invece regolarmente ammissibile secondo la normativa vigente.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che regola le modalità di acquisto, i requisiti necessari e le procedure amministrative da seguire. In particolare, le disposizioni del codice civile e della legislazione speciale prevedono diversi titoli di acquisto della cittadinanza, quali la discendenza, la naturalizzazione, il matrimonio con cittadino italiano, il riconoscimento della cittadinanza originaria e altri istituti previsti da convenzioni internazionali. La procedura amministrativa deve rispettare i principi di trasparenza, tempestività e correttezza previsti dalla legge numero 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, nonché i diritti della difesa e il principio del contraddittorio. Il diniego o la dichiarazione di inammissibilità rappresentano atti amministrativi che devono essere motivati e suscettibili di ricorso amministrativo, secondo le regole ordinarie del giudizio di legittimità dinanzi al TAR.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla corretta valutazione da parte dell'amministrazione competente della ammissibilità dell'istanza presentata dal ricorrente, secondo i criteri e i presupposti stabiliti dalla normativa sulla cittadinanza. La questione centrale riguardava se il provvedimento di inammissibilità fosse stato fondato su corrette applicazioni della legge oppure se contenesse vizi di procedimento o motivazione. In particolare, il ricorrente contestava i motivi addotti dall'amministrazione per escludere la ricevibilità della sua domanda, sostenendo che gli stessi non trovassero riscontro né nella normativa di riferimento né nei fatti concretamente accertati. La complessità della questione risiedeva nell'articolato sistema di requisiti soggettivi e oggettivi che caratterizza la materia della cittadinanza, rendendo necessaria una rigorosa verifica dell'osservanza di tali requisiti in relazione alla specifica situazione del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il TAR ha analizzato il provvedimento impugnato valutando sia il profilo della corretta qualificazione dei presupposti di ammissibilità sia quello della legittimità del procedimento amministrativo seguito. Il collegio ha ritenuto che le ragioni poste a fondamento della dichiarazione di inammissibilità non fossero adeguatamente motivate oppure fossero contraddette dai dati di fatto e di diritto relativi al caso concreto. Ha pertanto accertato che l'istanza del ricorrente presentava i caratteri di ammissibilità richiesti dalla legge, e che l'amministrazione aveva errato nel dichiararne l'inammissibilità senza compiere una corretta istruttoria o senza dare adeguate motivazioni. Il giudice amministrativo ha applicato il principio secondo cui i provvedimenti di diniego o di inammissibilità devono essere corredati da una motivazione congrua e proporzionata alla complessità della questione, e non possono basarsi su presupposti errati o incompleti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente e ha annullato il provvedimento della pubblica amministrazione che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. L'effetto pratico della sentenza è che l'amministrazione è stata costretta a riesaminare la domanda del ricorrente, questa volta sulla base di una corretta valutazione dell'ammissibilità e, conseguentemente, a pronunciarsi nel merito della richiesta di concessione della cittadinanza secondo le disposizioni normative applicabili. La decisione del giudice ha quindi ristabilito il diritto del ricorrente ad una valutazione corretta e imparziale della propria istanza, eliminando l'ostacolo procedurale rappresentato dal provvedimento di inammissibilità illegittimamente adottato.

Massima

L'amministrazione non può dichiarare inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza italiana senza una motivazione congrua e conforme ai presupposti di legge, essendo obbligata a procedere alla valutazione nel merito della domanda quando sussistono i requisiti di ricevibilità della medesima.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di Roma n. K10/-OMISSIS- del 6 aprile 2023, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente in data 19 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 9363 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariantonietta Madeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marco Decumio, 33;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

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