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Sentenza n. 202509941/2025
23 maggio 2025

Sentenza n. 202509941/2025

INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/949191)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data23 maggio 2025
Numero202509941/2025
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro un provvedimento di inammissibilità relativo a un'istanza di concessione della cittadinanza italiana. L'istanza era stata oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione competente, verosimilmente il Ministero dell'Interno, che aveva emesso un provvedimento dichiarando l'istanza inammissibile per non conformità ai requisiti previsti dalla legge sulla cittadinanza. Il ricorrente aveva quindi impugnato tale provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, lamentando l'illegittimità del provvedimento di inammissibilità e chiedendo al giudice di accertare il diritto a una valutazione nel merito della propria istanza. Nel corso del procedimento giudiziale, tuttavia, la situazione fattuale ha subito mutamenti che hanno inciso sulla sussistenza della controversia.

Il quadro normativo

La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta principalmente nella legge 5 febbraio 1948, numero 91, che regola l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza. Le istanze di concessione della cittadinanza sono soggette a specifici presupposti e requisiti che devono essere verificati dall'amministrazione competente prima di pronunciarsi nel merito. L'amministrazione ha il dovere di effettuare controlli rigorosi sulla sussistenza dei requisiti, e il ricorrente deve dimostrare il possesso delle condizioni previste dalla legge. Il procedimento amministrativo deve rispettare i principi di trasparenza e correttezza, nonché garantire il diritto di difesa del ricorrente.

La questione giuridica

La controversia ha riguardato la legittimità del provvedimento amministrativo di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza. Il punto giuridico centrale era se l'amministrazione avesse correttamente valutato la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità della domanda secondo la normativa applicabile. In particolare, il ricorrente contestava la motivazione addotta dall'amministrazione e sosteneva che l'istanza dovesse essere valutata nel merito, ritenendo di possedere i requisiti necessari previsti dalla legge. La questione era pertanto incentrata sulla corretta interpretazione dei criteri di ammissibilità e sulla corretta applicazione della normativa ai fatti della causa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo, nel corso dell'esame della controversia, ha evidenziato che durante il pendenza del giudizio la situazione fattuale sottesa alla lite ha subito mutamenti significativi. Il collegio giudicante ha ritenuto opportuno verificare se ancora sussistessero le condizioni per la prosecuzione del giudizio e per l'utilità di una pronuncia di merito sulla questione sollevata. Considerato il mutato contesto fattuale, il giudice ha concluso che veniva meno la necessità e l'utilità di una pronuncia di merito, in quanto la controversia aveva perduto rilevanza pratica e concreta. Il giudice ha quindi optato per la declaratoria di cessata materia del contendere, quale soluzione processuale più appropriata rispetto al caso di specie.

La decisione

Il TAR Lazio, sezione quinta bis, ha dichiarato con sentenza del 23 maggio 2025 la cessata materia del contendere, estinguendo il giudizio amministrativo e disperdendo la lite in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse alla sua prosecuzione. La sentenza non contiene una pronuncia nel merito sulla legittimità del provvedimento impugnato, bensì una declaratoria di estinzione del giudizio per mutamento della situazione fattuale. Le spese del giudizio sono state regolate secondo i criteri applicabili in caso di cessata materia del contendere.

Massima

Quando nel corso del giudizio amministrativo relativo a un'istanza di concessione della cittadinanza la situazione fattuale muta in modo tale da venir meno l'interesse concreto alla prosecuzione della lite, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, estinguendo il giudizio senza pronunciarsi nel merito della questione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente, Estensore
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario
per l'annullamento
DEL DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-)
sul ricorso numero di registro generale 7495 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Mingoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM del 28/03/2024 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 in data 07/08/2020.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha depositato il DPR con cui è stata accolta l’istanza di concessione della cittadinanza al ricorrente in data 29.10.2024.
All’udienza pubblica del 9.4.2025 la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti atteso che l’impugnato provvedimento si fonda sulla carenza del requisito reddituale del nucleo familiare, che deve essere parametrato alla composizione del nucleo familiare, e risultare sufficiente sia nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di cittadinanza e deve esser mantenuto fino al momento del giuramento; nel caso in esame il requisito è stato integrato solo successivamente, avendo la ricorrente potuto cumulare i redditi con quelli del compagno solo a seguito della registrazione in anagrafe e sottoscrizione della dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto  ex art.1, comma 50, legge n. 76/2016 con decorrenza dal 13/12/2023, peraltro non comunicata alla questa Prefettura;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

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