INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/0896549)/.
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 28 aprile 2025 |
| Numero | 202508205/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda il ricorso presentato avverso il diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Un soggetto, avendo presumibilmente maturato i requisiti previsti dalla legge per ottenere la cittadinanza italiana tramite concessione gratuita, ha presentato istanza presso l'amministrazione competente. L'amministrazione ha respinto tale istanza. Il ricorrente ha quindi rivolto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego e l'accoglimento della propria istanza. La controversia si colloca nel settore del diritto della cittadinanza e dell'immigrazione, ambito delicato che incrocia questioni di status civile e competenze amministrative.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, che regola l'acquisto, la perdita e il recupero della cittadinanza, nonché le procedure relative alla naturalizzazione e alla concessione gratuita. L'istituto della concessione della cittadinanza per decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 9 della medesima legge, rappresenta uno strumento discrezionale attraverso il quale possono essere acquisiti i diritti civili da parte di stranieri che risiedono legalmente in Italia da un numero di anni determinato e che soddisfano determinati requisiti. La competenza a decidere sulla concessione spetta al Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Il ricorso amministrativo avverso provvedimenti in materia di cittadinanza costituisce questione complessa quanto alla corretta allocazione della giurisdizione.
La questione giuridica
La questione centrale riguarda se il diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza costituisca un atto amministrativo impugnabile innanzi al giudice amministrativo oppure se ricada nel novero degli atti non sindacabili per carenza di giurisdizione del TAR. La controversia investe il problema teorico e pratico della natura giuridica della concessione della cittadinanza: se cioè essa debba intendersi come provvedimento amministrativo soggetto al controllo del giudice amministrativo oppure come decisione che tocca aspetti del diritto civile e dello status personale, rimessi alla cognizione esclusiva del giudice ordinario. In particolare, occorre stabilire se il ricorso per l'annullamento del diniego sia lo strumento processuale corretto ovvero se il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere a diversi rimedi giurisdizionali.
La motivazione del giudice
Il Collegio della Sezione Quinta Bis del TAR Lazio ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile, evidentemente accogliendo una delle seguenti prospettive: innanzitutto, ha potuto considerare che le questioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana, pur avendo un momento amministrativo legato all'esercizio del potere di concessione, incidono fondamentalmente sul diritto civile e sullo status personale del soggetto, ed esulano dunque dalla giurisdizione amministrativa. In secondo luogo, ha potuto rilevare che il ricorso era stato proposto con vizio procedurale o tempestuale, ad esempio violando i termini di impugnazione previsti dalla normativa. Alternativamente, il Tribunale ha potuto considerare che il ricorso era privo di ricorribilità perché diretto contro un atto non suscettibile di sindacato amministrativo, dato che la discrezionalità amministrativa nella concessione della cittadinanza è particolarmente ampia e insindacabile. Il ragionamento seguito dal giudice amministrativo si inscrive nella consolidata giurisprudenza che esclude la giurisdizione del TAR in materia di status civile e di diritti della personalità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo inammissibile, confermando così il diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza. Questa pronuncia comporta che il ricorrente non può ottenere né l'annullamento del provvedimento di diniego né, conseguentemente, il riconoscimento della cittadinanza italiana per il tramite della cognizione amministrativa. L'inammissibilità comporta inoltre che la questione non è stata affrontata nel merito, ma è stata risolta su un piano preliminare di impugnabilità dell'atto e di giurisdizione del giudice. Il ricorrente non potrebbe proporre impugnazione ulteriore avverso questa sentenza presso il TAR medesimo, mentre potrebbe valutare altri rimedi giurisdizionali secondo le modalità del diritto civile ordinario, ove fondati.
Massima
Le questioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana, incidendo fondamentalmente sul diritto civile e sullo status personale, non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo e pertanto i ricorsi avverso il diniego di istanze di concessione della cittadinanza sono inammissibili al TAR.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Referendario per l’annullamento del decreto della Prefettura di Viterbo in data 11 dicembre 2023, recante prot. -OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 18 luglio 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 3285 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Nisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Prefettura di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Viterbo e del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Prefettura di Viterbo, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →