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Sentenza n. 202508044/2025
24 aprile 2025

Sentenza n. 202508044/2025

INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/0832014)/ (RESIDENZA)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data24 aprile 2025
Numero202508044/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato richiesta di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Viterbo. Con decreto del 16 gennaio 2023, la Prefettura ha dichiarato inammissibile la richiesta, precludendo così l'esame del merito della domanda e impedendo che la pratica proseguisse nei confronti dell'amministrazione competente. Il ricorrente ha impugnato questo decreto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sostenendo l'illegittimità del provvedimento che gli ha negato la possibilità stessa di ottenere un esame della sua istanza di acquisizione della cittadinanza. La questione è stata sottoposta al collegio della Sezione Quinta Bis del TAR Lazio mediante ricorso numero di registro generale 5673 del 2023, con l'assistenza dell'avvocato Marco Michele Picciani. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo si sono costituiti in giudizio contrapponendosi alle ragioni del ricorrente.

Il quadro normativo

Il procedimento di concessione della cittadinanza italiana è disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, e dalle disposizioni del decreto legislativo numero 159 del 2011 che hanno introdotto ulteriori criteri e vincoli procedurali per il rilascio di questo importante atto di appartenenza alla comunità nazionale. Le richieste di cittadinanza devono rispettare sia i presupposti sostanziali previsti dalla legge, quali la durata minima della residenza legale in Italia e l'assenza di motivi di esclusione, sia i requisiti formali e procedurali stabiliti dalla Prefettura quale autorità amministrativa competente a istruire e decidere le pratiche. La dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di cittadinanza rappresenta un esercizio del potere amministrativo di verifica preliminare circa la sussistenza dei presupposti per proseguire nel procedimento, ed è soggetta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo per verificarne la correttezza e la legalità.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se la Prefettura fosse legittimata a dichiarare l'inammissibilità della richiesta di cittadinanza e se tale dichiarazione fosse stata emessa in conformità alle norme procedurali applicabili, ovvero se il decreto impugnato fosse viziato da eccesso di potere, carenza di istruttoria o violazione di legge. Il ricorrente contestava la legittimità del presupposto su cui la Prefettura aveva fondato l'inammissibilità della sua richiesta, sostenendo che avrebbe comunque dovuto ricevere un'adeguata istruttoria e una motivazione puntuale sulla ragione della non ammissione della pratica. La controversia si collocava quindi sul duplice piano della legittimità sostanziale del provvedimento e della corretta osservanza dei principi di trasparenza, motivazione e correttezza amministrativa nel procedimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il ricorso all'esito dell'udienza pubblica del 29 gennaio 2025 con relazione della dott.ssa Antonietta Giudice, valutando gli atti depositati dalle parti e ascoltando le argomentazioni dei difensori. Il collegio ha ritenuto che il decreto della Prefettura di Viterbo fosse stato correttamente emesso, ovvero che la Prefettura avesse adeguatamente verificato i presupposti procedurali e formali della richiesta e che le ragioni della dichiarazione di inammissibilità fossero giustificate dalle disposizioni normative applicabili. Il TAR ha respinto le contestazioni del ricorrente, accogliendo le difese della Prefettura e del Ministero dell'Interno, concludendo che il provvedimento amministrativo impugnato non presentava i vizi invocati e che il procedimento era stato condotto in conformità alla legge. La decisione di respingere il ricorso implica il riconoscimento della piena legittimità dell'atto amministrativo e della correttezza della procedura seguita dalla Prefettura nel dichiarare inammissibile la domanda di cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha definitivamente respinto il ricorso e confermato la validità del decreto della Prefettura di Viterbo del 16 gennaio 2023. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro millecinquecento oltre accessori di legge, sanzione che ricompensa il convenuto per le spese affrontate nel procedimento. La sentenza è stata ordinata in esecuzione immediata dall'autorità amministrativa, con conseguente conferma della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di cittadinanza e definitiva chiusura del procedimento. Il TAR ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti di personalità e della dignità della persona, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

La Prefettura legittimamente dichiara inammissibile una richiesta di concessione della cittadinanza italiana qualora sussistono motivi di ordine procedurale o formale che rendono la domanda non idonea a proseguire nel merito, purché il provvedimento sia motivato e rispetti i principi di correttezza amministrativa e trasparenza procedimentale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Viterbo prot. n. -OMISSIS-, del 16 gennaio 2023, con il quale il è stata dichiarata inammissibile la richiesta di concessione della cittadinanza italiana;
sul ricorso numero di registro generale 5673 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio 15;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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