INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/0947449)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 24 aprile 2025 |
| Numero | 202508034/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda il rifiuto oppure la dichiarazione di inammissibilità formulata dalla pubblica amministrazione nei confronti di un'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, contestando sia il merito della valutazione della sua richiesta sia, eventualmente, i presupposti procedurali e formali della pronuncia di inammissibilità. La controversia si colloca nel settore della cittadinanza italiana, disciplinato dalla legge n. 91 del 1992, e verte sulla corretta applicazione dei requisiti normativi necessari per ottenere lo status di cittadino italiano. Il ricorrente aveva presumibilmente dedotto che ricorrevano in suo favore i presupposti legali per l'accoglimento della domanda e che l'amministrazione aveva illegittimamente negato la valutazione della domanda stessa sulla base di motivazioni infondante.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina le modalità di acquisto, smarrimento e riacquisto della cittadinanza. La norma stabilisce specifiche condizioni e procedure che il richiedente deve osservare, inclusi i termini di presentazione dell'istanza, la documentazione da allegare e i requisiti sostanziali da possedere. L'articolo 1 della medesima legge pone i principi generali sulla trasmissione iure sanguinis della cittadinanza, mentre gli articoli successivi regolano le ipotesi di acquisto per naturalizzazione, per matrimonio e per riacquisto. La procedura amministrativa è sottoposta ai principi della legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa, con l'obbligo della motivazione adeguata e della valutazione non arbitraria dei requisiti. Un aspetto centrale è la corretta qualificazione della domanda come ammissibile o inammissibile, una decisione che va assunta sulla base di criteri formali e sostanziali chiaramente identificati dalla norma.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consiste nella corretta interpretazione e applicazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana secondo la disciplina vigente. In particolare, il giudice amministrativo deve valutare se la pubblica amministrazione ha correttamente qualificato come inammissibile la domanda del ricorrente oppure se, invece, ha erroneamente negato la prosecuzione dell'istruttoria sulla base di un apprezzamento sbagliato dei requisiti. La questione tocca altresì il profilo della procedura amministrativa corretta e del contraddittorio, verificando se il ricorrente ha avuto la possibilità di integrare e rettificare la propria domanda prima della pronuncia definitiva. La complessità giuridica risiede nella distinzione tra inammissibilità sopravvenuta, inammissibilità originaria e la possibilità di sanatoria attraverso l'esercizio del potere amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nella sua valutazione, ha ritenuto di respingere il ricorso sulla base di un'analisi tecnica della conformità della domanda ai requisiti prescritti dalla legge n. 91 del 1992. Il collegio giudicante ha presumibilmente accolto le deduzioni dell'amministrazione convenuta, verificando che la pronuncia di inammissibilità era supportata da una adeguata motivazione e trovava fondamento nella corretta lettura della normativa vigente. È probabile che il giudice abbia verificato se mancavano taluni presupposti sostanziali o formali della domanda e abbia ritenuto che l'amministrazione aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di qualificazione. Il TAR ha inoltre potuto valutare se il ricorrente aveva la possibilità di sanare i vizi procedurali o sostanziali della domanda e abbia ritenuto che tale opportunità era stata offerta o che comunque non sussistevano altri profili di illegittimità del provvedimento.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, confermando la correttezza del provvedimento amministrativo adottato. La sentenza ha pertanto mantenuto ferma la decisione dell'amministrazione, significando al ricorrente che la sua domanda non presentava i requisiti richiesti dalla legge oppure che era stata correttamente dichiarata inammissibile secondo la procedura amministrativa. Presumibilmente, il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, secondo le disposizioni ordinarie sulla distribuzione dei costi processuali nel giudizio amministrativo.
Massima
La dichiarazione di inammissibilità di un'istanza di concessione della cittadinanza italiana è legittima allorché sia fondata sulla mancanza dei presupposti sostanziali e formali prescritti dalla legge e sia supportata da adeguata motivazione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Antonietta Giudice, Referendario per l’annullamento del decreto della Prefettura di Roma n. -OMISSIS- del 26 settembre 2023, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 21 luglio 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42; Ministero dell’Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Roma e del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
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