INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/869377)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 10 aprile 2025 |
| Numero | 202507086/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda un istanza di concessione della cittadinanza italiana che il ricorrente ha proposto, verosimilmente presso l'autorità amministrativa competente, mediante una richiesta volta ad ottenere l'acquisizione della cittadinanza italiana secondo le procedure ordinarie previste dalla legge. Avverso il risultato di tale istanza, il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la decisione dell'amministrazione, contestando quanto deciso in via preliminare. La controversia si inquadra nel contesto più generale della disciplina dell'acquisto della cittadinanza italiana, materia che presenta profili sia di diritto sostanziale sia di diritto procedurale particolarmente delicati, atteso che coinvolge i diritti fondamentali della persona e lo status civitatis. Le ragioni poste a fondamento del ricorso dovevano essere vagliate dal collegio giudicante con particolare attenzione al rispetto delle forme procedurali e alla corretta applicazione della disciplina normativa vigente.
Il quadro normativo
La materia dell'acquisto della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che fissa i presupposti sostanziali e le procedure amministrative attraverso le quali un soggetto straniero può conseguire la cittadinanza italiana, distinguendo tra diverse categorie di richiedenti sulla base di elementi quali il coniugio con cittadino italiano, la filiazione, la residenza, e altri fattori specificamente individuati dalla norma. Le disposizioni contenute in detto testo normativo stabiliscono altresì i criteri procedurali che l'amministrazione competente, cioè il Ministero dell'interno, deve osservare nella valutazione delle istanze di concessione, prevedendo tempi, modalità e condizioni di esercizio del diritto amministrativo. Accanto alla legge ordinaria, la materia è governata dai principi costituzionali e dalle norme internazionali sulla cittadinanza, nonché da una consolidata giurisprudenza amministrativa che ha contribuito nel corso degli anni a interpretare e specificare il contenuto delle disposizioni legislative relative al procedimento di acquisto della cittadinanza medesima.
La questione giuridica
La controversia affrontata dal Tribunale amministrativo concerne l'ammissibilità formale dell'istanza presentata dal ricorrente secondo le modalità e i criteri procedurali dettati dalla normativa applicabile. In particolare, il giudice doveva verificare se l'istanza fosse stata tempestivamente proposta, correttamente documentata secondo i requisiti previsti dalla legge, e se il ricorrente ricadesse effettivamente nelle categorie di soggetti per i quali la legge prevede la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana. La questione giuridica fondamentale riguardava quindi se il ricorso amministrativo fosse stato correttamente proposto nei termini di legge e se sussistessero i presupposti procedurali necessari per una valutazione nel merito della domanda di concessione della cittadinanza, oppure se dovesse dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza per difetto dei presupposti richiesti dalla normativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, all'esame della documentazione e degli elementi risultanti dal fascicolo processuale, ha ritenuto che l'istanza presentata dal ricorrente fosse affetta da uno o più vizi procedurali tali da determinar ne l'inammissibilità ratione proceduralis secondo i criteri di rigor osità dell'azione amministrativa e dei controlli sulla regolarità formale delle istanze. Il collegio giudicante ha applicato il consolidato indirizzo secondo il quale l'ammissibilità delle istanze di concessione della cittadinanza è condizionata al rispetto rigoroso dei presupposti formali e sostanziali fissati dalla legge numero 91 del 1992, non essendo possibile per il giudice amministrativo sanare o sopperire a carenze o difetti che afferiscono alla corretta proposizione della domanda. Pertanto, il collegio ha optato per il rigore formale, ritenendo che il ricorrente non avesse assolto agli obblighi procedurali necessari per rendere ammissibile la propria istanza, e che di conseguenza non fosse possibile proseguire nell'esame del merito della domanda medesima.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione quinta bis, ha respinto il ricorso dichiarando l'inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente. La sentenza ha pertanto confermato la posizione dell'amministrazione, nella misura in cui questa aveva implicatamente escluso la procedibilità dell'istanza per difetto dei presupposti procedurali richiesti. Il ricorrente rimane quindi privo dell'effetto giuridico che aveva domandato, cioè la concessione della cittadinanza italiana, ferma restando la possibilità per lo stesso di correggere i vizi procedurali eventualmente riscontrati e di riproporre l'istanza secondo le modalità corrette, ove ne sussistano i presupposti.
Massima
L'istanza di concessione della cittadinanza italiana è inammissibile qualora non rispetti i presupposti procedurali e formali fissati dalla legge numero 91 del 1992, non potendo il giudice amministrativo dispensare il richiedente dal rigoroso adempimento degli obblighi e dei requisiti procedurali richiesti per la validità della domanda.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento e la declaratoria di nullità del decreto della Prefettura di Roma K10/-OMISSIS- di inammissibilità dell'istanza presentata in data 28.02.2019 intesa ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.91; per l’accertamento della fondatezza della situazione giuridica soggettiva dedotta nel presente giudizio, costituita dall’interesse pretensivo alla concessione della cittadinanza italiana, con accoglimento della domanda sul ricorso numero di registro generale 6662 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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