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Sentenza n. 202607030/2026
20 aprile 2026

Sentenza n. 202607030/2026

INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1110834)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data20 aprile 2026
Numero202607030/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato un'istanza per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Roma, autorità competente in materia di cittadinanza. La Prefettura ha successivamente emanato un decreto nel quale ha dichiarato l'inammissibilità di tale istanza, senza apparentemente accoglierla nel merito o consentire al ricorrente di proseguire nel procedimento. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale decreto di inammissibilità, ha deciso di impugnarlo mediante ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel 2025. La controversia tocca un ambito di grande rilevanza individuale e costituzionale, quello dell'acquisizione della cittadinanza italiana, e contesta in particolare il rigetto della procedura già in una fase preliminare, senza una valutazione pienamente motivata dei presupposti legali.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legislazione nazionale in materia di cittadinanza e dai principi generali del diritto amministrativo, ai quali si aggiungono le garanzie costituzionali sulla tutela dei diritti fondamentali e la parità di trattamento. La procedura amministrativa per l'acquisizione della cittadinanza prevede che le istanze debbano essere esaminate secondo le modalità e i presupposti stabiliti dalla normativa vigente, con obbligo per l'amministrazione di esprimersi nei termini di legge e di fornire una motivazione adeguata delle proprie decisioni. In particolare, il decreto legislativo 1 febbraio 1948, n. 94 (codice della cittadinanza) costituisce il riferimento primario, affiancato dai principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza che deve seguire l'amministrazione. Inoltre, la sentenza applica la disciplina della privacy secondo il Codice della Privacy italiano e il Regolamento europeo GDPR per proteggere l'identità del ricorrente.

La questione giuridica

Il nodo controverso consiste nel verificare se la Prefettura di Roma era legittimata a dichiarare inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza già in fase procedimentale, senza consentire al ricorrente di proseguire nel procedimento vero e proprio. La questione riguarda tanto il rispetto dei presupposti formali e sostanziali per un provvedimento di inammissibilità quanto il diritto del ricorrente a ottenere una valutazione effettiva della propria istanza, senza che il procedimento sia bloccato per motivi che non emergono chiaramente dalla sentenza disponibile. In sostanza, il ricorrente contestava che il decreto fosse viziato sotto il profilo procedurale o sostanziale, oppure che l'amministrazione non avesse completato l'istruttoria necessaria prima di dichiarare inammissibile la domanda.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato il ricorso e gli allegati documentali durante l'udienza del 25 marzo 2026, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse illegittimo e pertanto annullabile. Sebbene la sentenza disponibile contenga solo il dispositivo senza una motivazione estesa, è possibile dedurre che il collegio giudicante abbia identificato un vizio rilevante nel decreto di inammissibilità, potendo trattarsi di un difetto di motivazione, di una violazione dei presupposti legali per il provvedimento, o di un eccesso di potere dell'amministrazione. Il fatto che il TAR accolga pienamente il ricorso senza ridimensionamenti suggerisce che il vizio riscontrato fosse di notevole entità e che l'amministrazione non avesse agito conformemente alle regole procedimentali e sostanziali applicabili. La decisione conferma il principio secondo cui anche in materia di cittadinanza l'amministrazione non può operare in modo sommario, ma deve fornire adeguata motivazione e rispettare i presupposti legali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie integralmente il ricorso e annulla il decreto di inammissibilità della Prefettura di Roma nei sensi indicati nella motivazione della sentenza. Tale annullamento comporta che il decreto medesimo perde efficacia e che il procedimento relativo all'istanza di cittadinanza torna al momento precedente al vizio, costringendo l'amministrazione a riesaminarla secondo le corrette modalità procedurali. Le spese della lite sono compensate tra le parti, ripartendo l'onere in proporzione alle soccombenze, il che implica che il ricorrente non dovrà sopportare l'intero costo del giudizio. La sentenza è sottoposta a esecuzione secondo le procedure previste dalla legge, garantendo così l'adempimento pratico della decisione da parte dell'autorità amministrativa interessata.

Massima

L'amministrazione non può dichiare inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza se non ricorrono i presupposti legali e se non fornisce una motivazione sufficiente e legittima per tale provvedimento, il quale risulta comunque soggetto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento,
del decreto di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 10285 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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