INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1207778)/.
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 10 aprile 2026 |
| Numero | 202606471/2026 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato un'istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Roma, fondando la richiesta sulla disposizione contenuta nell'articolo 9, primo comma, lettera f) della legge 91 del 1992. La Prefettura di Roma, con provvedimento notificato il 21 giugno 2024, ha dichiarato l'istanza inammissibile senza ulteriori specifiche, negando così al ricorrente la possibilità che la sua domanda fosse sottoposta al vaglio del merito. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento della Prefettura, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di inammissibilità e l'accertamento del proprio diritto a conseguire la cittadinanza italiana. Il giudizio si è sviluppato attraverso una memoria scritta e una successiva discussione orale nella seduta pubblica del 25 febbraio 2026.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel regime della cittadinanza italiana disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, norma cardine che regola l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza dello Stato italiano. L'articolo 9 di tale legge descrive le modalità attraverso le quali soggetti stranieri o apoliди possono acquisire la cittadinanza italiana per naturalizzazione, previa soddisfazione di specifici requisiti stabiliti dalla medesima legge e dalla normativa secondaria. Accanto a questa disciplina di fondo, assumono rilievo anche i principi generali del diritto amministrativo riguardanti il vizio di inammissibilità, la motivazione dei provvedimenti amministrativi e il rispetto del diritto di difesa, nonché le Circolari esplicative del Ministero dell'Interno volte a uniformare la prassi amministrativa delle prefetture in materia di concessione della cittadinanza.
La questione giuridica
Il nodo giuridico controverso riguardava la legittimità del provvedimento con il quale la Prefettura aveva dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, privo apparentemente di adeguata motivazione e di chiara indicazione delle ragioni per le quali la domanda non avrebbe potuto nemmeno essere istruita nel merito. La questione presentava profili di rilievo sia procedurale, attinente alle modalità corrette per articolare un diniego amministrativo di accoglimento della domanda, sia sostanziale, relativa ai presupposti e ai requisiti affinché una domanda di cittadinanza debba considerarsi effettivamente priva dei requisiti minimi necessari per la ricezione. Il giudice doveva accertare se la Prefettura avesse correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza e, in subordine, se il provvedimento rispettasse i principi di corretta motivazione e trasparenza amministrativa richiesti dalle norme generali del diritto amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esame della documentazione di causa e nella discussione orale, ha ritenuto di accogliere le censure sollevate dal ricorrente verificando che il provvedimento impugnato presentasse profili di illegittimità. Sia da una lettura attenta dei presupposti normativi di cui all'articolo 9 della legge 91 del 1992, sia dall'analisi della procedura seguita dalla Prefettura, è risultato che la dichiarazione di inammissibilità non era stata adeguatamente motivata né fondata su ragioni sufficienti a giustificare il rigetto immediato della domanda senza che fosse stata data al ricorrente la possibilità di regolarizzare la propria posizione documentale o di far valere le proprie ragioni nel merito. Il collegio giudicante ha quindi ritenuto che il ricorrente avesse il diritto di veder esaminata la sua istanza secondo la corretta procedura amministrativa e che nulla negli atti di causa escludesse in radice la possibilità che egli possedesse i requisiti previsti dalla norma per l'acquisto della cittadinanza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente e ha disposto l'annullamento del provvedimento di inammissibilità emesso dalla Prefettura di Roma in data 21 giugno 2024. Con tale provvedimento, il giudice ha implicitamente riconosciuto il diritto del ricorrente a vedere riesaminata la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte della Prefettura, questa volta secondo le corrette modalità procedurali, senza i vizi che caratterizzavano il precedente diniego. Le spese della causa sono state compensate tra le parti. Il tribunale ha inoltre disposto che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente, la quale si trova quindi vincolata al dispositivo di accoglimento del ricorso.
Massima
L'inammissibilità di un'istanza di concessione della cittadinanza italiana deve essere pronunciata mediante provvedimento motivato e non può essere dichiarata in via preliminare senza che sia stata data al ricorrente la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, pena l'illegittimità del diniego amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 co. 1 lettera f) l. 91/1992, emesso e notificato dalla Prefettura di Roma in data 21.06.2024 (K10/-OMISSIS-; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad acquisire la cittadinanza italiana ex art. 9 co. 1 lettera f) l. 91/1992. sul ricorso numero di registro generale 8090 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Fachile e Giulia Crescini, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Fachile in Roma, piazza G. Mazzini, 8; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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