INAMMISSIBILITA' ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/561199 - RIASSUNZIONE DAL TAR LOMBARDIA, SEDE DI MILANO, N.R.G. 2692/2019 SEZIONE IV - O.C. N. 177/2020
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 11 marzo 2025 |
| Numero | 202505088/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura della Provincia di Monza e della Brianza il 23 settembre 2015, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91 del 1992. A distanza di quasi quattro anni, il 8 maggio 2019, il Prefetto ha emanato un decreto con il quale ha dichiarato inammissibile la domanda, senza apparentemente accoglierla nel merito. Il ricorrente, ritenendo illegittima questa decisione amministrativa, ha impugnato il decreto prefettizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone l'annullamento. La controversia si inserisce nel delicato contesto dell'accesso alla cittadinanza italiana, uno strumento giuridico di grande rilevanza per il riconoscimento dello status di cittadino e l'acquisizione dei relativi diritti politici e civili.
Il quadro normativo
La controversia è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che rappresenta il codice della cittadinanza italiana e stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione della cittadinanza stessa. In particolare, l'art. 9, comma 1, lett. f), prevede una specifica fattispecie di concessione della cittadinanza riservata a determinati soggetti che ricorrano i requisiti individuati dalla norma, configurandosi come una discrezionalità amministrativa vincolata del Prefetto. La dichiarazione di inammissibilità comporta il rifiuto della domanda senza una valutazione sul merito dei requisiti richiesti, il che presuppone che l'istanza presenti vizi formali o sostanziali tali da impedirne anche l'esame. Il diritto di accesso alla cittadinanza rappresenta un interesse pubblico generale e richiede un'applicazione rigorosa e coerente della normativa vigente.
La questione giuridica
Il fulcro della controversia riguarda la legittimità della decisione prefettizia di dichiarare inammissibile la domanda di cittadinanza, il che pone in discussione se il Prefetto abbia correttamente individuato i presupposti normativi per rigettare la domanda in questa forma procedurale. La questione investe il corretto esercizio del potere amministrativo e il rispetto dei diritti procedurali del ricorrente, in particolare il diritto a una valutazione puntuale della domanda secondo le regole del procedimento amministrativo. Il ricorrente evidentemente contendeva che la sua domanda non potesse essere qualificata come inammissibile, sostenendo invece che essa dovesse essere esaminata nel merito e accolta sulla base dei requisiti di legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sottoposto a scrutinio la decisione del Prefetto per verificarne la conformità alla legge e ai principi del diritto amministrativo generale. Dalla struttura della sentenza è deducibile che il collegio giudicante ha ritenuto legittima la valutazione compiuta dal Prefetto nel qualificare la domanda come inammissibile, accertando che sussistessero i presupposti normativi per questa classificazione e che il provvedimento fosse stato adottato nel rispetto delle forme prescritte. Il TAR ha probabilmente valutato se il ricorrente soddisfacesse effettivamente i requisiti richiesti dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 91/1992, concludendo negativamente. Il giudice amministrativo ha quindi confermato la legittimità dell'azione amministrativa del Prefetto, ritenendo che la domanda fosse effettivamente inammissibile alla luce della corretta interpretazione della norma e dei fatti della causa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando la legittimità del decreto prefettizio. È stato condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del Ministero dell'Interno, liquidate nella misura complessiva di millecinquecento euro, oltre agli oneri accessori previsti dalla legge. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dal giudice, il che significa che l'amministrazione ha già l'autorità per procedere all'esecuzione della decisione, e le generalità sono state oscurate per la tutela della dignità e della riservatezza della parte interessata, conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Massima
La dichiarazione di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 91/1992, adottata dal Prefetto quando risultino difettare i presupposti normativi richiesti, legittima l'esercizio del potere amministrativo e vincula il giudice amministrativo a riconoscerne la conformità alla legge qualora sussistano gli elementi fattuali che giustifichino tale qualificazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Referendario per l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza n. -OMISSIS- in data 8 maggio 2019, con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 23 settembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. sul ricorso numero di registro generale 3953 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Paladini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Prefettura di Monza e della Brianza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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