INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1134349)/.
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 13 marzo 2026 |
| Numero | 202604683/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente, presumibilmente presso la Prefettura o il Ministero dell'Interno secondo i procedimenti ordinari previsti dalla legge. L'amministrazione ha successivamente dichiarato l'istanza inammissibile, escludendola dal proseguo istruttorio per ragioni procedurali o di mancata conformità ai requisiti formali o sostanziali di ricevibilità. Il ricorrente, ritenendo illegittima questa declaratoria di inammissibilità, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenerne l'annullamento e il proseguimento dell'istruttoria sulla sua richiesta di cittadinanza. Il TAR è quindi chiamato a verificare se l'amministrazione ha correttamente applicato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa in materia di cittadinanza.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992 e successive modificazioni, la quale stabilisce i procedimenti attraverso i quali uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana sia per naturalizzazione che per altri titoli. La legge definisce requisiti specifici quali la residenza legale nel territorio italiano per periodi determinati, l'assenza di condanne penali, l'idoneità morale e la conoscenza della lingua italiana in determinate circostanze. L'amministrazione ha il compito di verificare preliminarmente che l'istanza sia stata formulata in modo corretto, che il ricorrente sia titolato a presentarla e che ricorrano le condizioni di ammissibilità formale, prima di procedere all'istruttoria nel merito. La dichiarazione di inammissibilità costituisce atto amministrativo autonomo suscettibile di ricorso in sede contenziosa quando sia ritenuta illegittima.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità della declaratoria di inammissibilità emessa dall'amministrazione nei confronti dell'istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente. La questione centrale riguarda se l'amministrazione abbia correttamente individuato i vizi procedurali o sostanziali che determinavano l'inammissibilità, oppure se tale declaratoria sia stata emessa in modo arbitrario o sulla base di una interpretazione erronea della normativa. In gioco vi è il diritto del ricorrente di vedere esaminata nel merito la propria istanza, da cui la necessità di distinguere nettamente tra motivi che portano all'inammissibilità, che escludono definitivamente dall'istruttoria, e motivi che invece dovrebbero essere esaminati nel corso dell'istruttoria stessa.
La motivazione del giudice
Il TAR, sottoposto al giudizio sulla legittimità della declaratoria di inammissibilità, ha proceduto all'esame dei vizi formali e sostanziali allegati dall'amministrazione, accertando che le ragioni addotte risultavano fondate alla stregua della normativa vigente in materia di cittadinanza. Il collegio ha valutato se l'istanza presentata dal ricorrente rispondesse effettivamente ai requisiti procedurali e sostanziali che la normativa prescrive, concludendo che il difetto riscontrato dall'amministrazione era rilevante e tale da precludere il proseguimento dell'istruttoria. Il giudice ha respinto gli argomenti del ricorrente secondo i quali l'amministrazione avrebbe dovuto comunque istruire il procedimento, ritenendo invece che la mancanza dei requisiti di ammissibilità giustificasse pienamente la declaratoria impugnata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso e confermato la declaratoria di inammissibilità emessa dall'amministrazione, decretando che l'istanza di concessione della cittadinanza italiana non poteva proseguire nel procedimento istruttorio. La sentenza ha così consolidato la posizione dell'amministrazione, precludendo al ricorrente di ottenere l'annullamento del provvedimento di inammissibilità e il conseguente riesame della domanda nel merito. Il ricorrente rimane così escluso dal procedimento di concessione della cittadinanza sulla base della mancanza dei presupposti procedurali o sostanziali ritenuti necessari dalla legge.
Massima
L'amministrazione legittimamente dichiara inammissibile un'istanza di concessione di cittadinanza italiana quando questa non sia conforme ai requisiti procedurali o sostanziali prescritti dalla normativa vigente, senza obbligo di procedere all'istruttoria nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del Decreto del Prefetto della provincia di Roma notificato in data 14.7.2025 con il quale è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente con procedimento avviato il 12.4.2023 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente (K10/-OMISSIS-) sul ricorso numero di registro generale 10084 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Balducelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →