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Sentenza n. 202504390/2025
27 febbraio 2025

Sentenza n. 202504390/2025

INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/841566)/

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data27 febbraio 2025
Numero202504390/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato un'istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente, verosimilmente al Comune o alla Prefettura territorialmente competente. L'amministrazione, nel corso dell'istruttoria, ha dichiarato l'istanza inammissibile per il mancato rispetto di requisiti procedurali o formali ritenuti essenziali dalla normativa vigente. Il ricorrente, contestando questa decisione di inammissibilità, ha presentato un ricorso in via amministrativa al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere l'annullamento del provvedimento e il proseguimento dell'istruttoria della sua domanda di naturalizzazione. Il TAR Lazio, sezione quinta bis, è stato chiamato a valutare se l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri di ammissibilità previsti dalla legge sulla cittadinanza italiana.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992 e dalle relative norme regolamentari di attuazione, che prevedono specifici requisiti sostanziali e procedurali che il richiedente deve possedere e comprovare. La legge stabilisce che il procedimento di concessione della cittadinanza segue regole di istruttoria ben definite, e che l'amministrazione deve verificare il possesso di tutti i requisiti richiesti, come la residenza legale per il periodo determinato, l'assenza di condanne penali, il reddito minimo e la conoscenza della lingua italiana. L'ammissibilità della domanda costituisce il presupposto processuale necessario affinché l'amministrazione possa procedere all'esame del merito della richiesta, motivo per cui un difetto formale o procedurale può giustificare una declaratoria di inammissibilità se colpisce requisiti che la legge reputa irrinunciabili.

La questione giuridica

Il punto controverso era se l'amministrazione avesse correttamente identificato e motivato l'inammissibilità dell'istanza sulla base dei presupposti normativi e, conseguentemente, se il ricorrente avesse avuto effettivamente compiuto un atto nullo o semplicemente incompleto, suscettibile di regolarizzazione. In altre parole, la controversia si incentrava sulla distinzione tra inammissibilità vera e propria, che preclude definitivamente il procedimento, e meri vizi procedurali che potrebbero essere sanati tramite integrazione documentale. La questione toccava anche il diritto del ricorrente di conoscere chiaramente i motivi specifici per cui la sua domanda era stata respinta, al fine di comprendere se il diniego fosse definitivo ovvero se sussistessero ancora margini per una correzione della pratica.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha esaminato la documentazione allegata al ricorso e ha verificato se effettivamente sussistessero i vizi formali o sostanziali che l'amministrazione aveva rilevato quale fondamento della dichiarazione di inammissibilità. Nella valutazione del caso, il giudice amministrativo ha accertato che il ricorrente non aveva provveduto a presentare gli elementi documentali richiesti dalla legge in modo completo e tempestivo, oppure che tali elementi risultavano carenti di requisiti essenziali per la prosecuzione dell'istruttoria. Il TAR ha ritenuto che la normativa sulla cittadinanza prevede condizioni di ammissibilità non derogabili, il cui mancato rispetto legittima l'amministrazione a dichiarare l'istanza inammissibile senza obbligo di richiedere integrazione. Sulla base di questo ragionamento, il giudice ha concluso che l'amministrazione aveva operato in conformità alle norme vigenti e che non vi era spazio per criticare la decisione di inammissibilità.

La decisione

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando quindi la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana emanata dall'amministrazione. Di conseguenza, il procedimento di naturalizzazione del ricorrente rimane interrotto e la sua domanda non procede verso l'esame del merito. Al ricorrente è comunque preservato il diritto di presentare una nuova istanza qualora provveda a colmare le lacune documentali ovvero a chiarire i difetti procedurali che hanno condotto alla inammissibilità della precedente istanza.

Massima

L'amministrazione competente in materia di cittadinanza italiana può legittimamente dichiarare inammissibile un'istanza di naturalizzazione quando il richiedente non abbia comprovato il possesso dei requisiti formali e sostanziali essenziali richiesti dalla legge entro i termini e con le modalità prescritte, senza che tale declaratoria sia impugnabile in via amministrativa se correttamente motivata sulla base della normativa vigente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di inammissibilità dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 12299 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Parrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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