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Sentenza n. 202522829/2025
17 dicembre 2025

Sentenza n. 202522829/2025

INAMMISSIBILITA' DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/1090189)//

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data17 dicembre 2025
Numero202522829/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana il 30 settembre 2022 presso la Prefettura di Viterbo, invocando i presupposti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. La Prefettura, con decreto del 26 agosto 2024, ha dichiarato inammissibile la domanda sottoposta, rigettando così la richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana senza entrare nel merito delle ragioni sostanziali. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale decreto di inammissibilità, ha deciso di impugnarlo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento prefettizio e la riapertura della procedura di valutazione della sua istanza.

Il quadro normativo

La controversia verte sulla corretta interpretazione e applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante le norme sulla cittadinanza italiana, in particolare l'articolo 9, comma 1, lettera f), che disciplina le ipotesi in cui la cittadinanza può essere concessa. La Prefettura, quale organo amministrativo periferico dello Stato, ha il compito di valutare il possesso dei requisiti di ammissibilità posti dalla legge prima di trasmettere la domanda agli organi competenti per la decisione nel merito. La procedura amministrativa, sia nel suo svolgimento sia nella forma dei provvedimenti adottati, è sottoposta ai principi generali di correttezza, trasparenza e ragionevolezza desumibili dalla legge sulla procedura amministrativa e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata. Il controllo giurisdizionale di tali provvedimenti da parte del giudice amministrativo mira a verificare che l'amministrazione abbia correttamente qualificato i fatti sottoposti e aplicato correttamente le norme di legge.

La questione giuridica

Il ricorrente contesta la valutazione compiuta dalla Prefettura in ordine alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della sua domanda di cittadinanza, ritenendo che la dichiarazione di inammissibilità sia ingiustificata oppure si basi su un errata interpretazione della norma di legge. Il punto controverso attiene pertanto alla corretta ricostruzione dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 e alla corretta verifica, da parte della Prefettura, del loro possesso da parte del ricorrente. Il giudice amministrativo è chiamato a sindacare se il decreto prefettizio di inammissibilità sia stato emesso in conformità alle disposizioni normative e ai principi dell'azione amministrativa, oppure se esso sia il risultato di una valutazione errata dei fatti o di un'interpretazione scorretta della legge.

La motivazione del giudice

Dall'esame del ricorso e degli atti amministrativi, il TAR ha valutato se la dichiarazione di inammissibilità potesse reggersi su una corretta lettura dei presupposti normativi. Il collegio ha ritenuto che la Prefettura, nel dichiarare inammissibile la domanda, ha correttamente operato la verifica iniziale dei requisiti di legge, non riscontrando nel ricorrente il possesso dei presupposti richiesti dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il giudice ha esaminato gli argomenti dedotti dal ricorrente nella memoria difensiva e ha concluso che essi non sono idonei a mettere in discussione la legittimità e la correttezza del decreto prefettizio. L'interpretazione della norma di cittadinanza operata dalla Prefettura è stata ritenuta conforme alla disciplina legislativa e alla sua ratio, senza che emergessero violazioni procedurali o sostanziali tali da giustificare l'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato sentenza respingendo il ricorso proposto dal cittadino straniero e confermando la legittimità del decreto di inammissibilità emesso dalla Prefettura di Viterbo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate nella misura complessiva di millecinquecento euro, oltre ai relativi oneri e accessori di legge. Il TAR ha inoltre disposto, al fine di tutelare i diritti e la dignità del ricorrente, l'oscuramento delle generalità nella motivazione della sentenza secondo le garanzie previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal Regolamento europeo sulla privacy.

Massima

La dichiarazione di inammissibilità di una domanda di cittadinanza emessa dalla Prefettura è legittima quando fondata sulla mancanza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge sulla cittadinanza, e il ricorso amministrativo non può prevalere qualora il giudice accerti la corretta interpretazione e applicazione della normativa rilevante.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto della Prefettura di Viterbo n. -OMISSIS- del 26 agosto 2024 con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 30 settembre 2022 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 10316 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Grispo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Prefettura di Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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