INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1018761)/.
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 19 novembre 2025 |
| Numero | 202520648/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia trae origine da un ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro un provvedimento di inammissibilità di un'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Un soggetto ha presentato domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana secondo i procedimenti previsti dalla legge, ma l'amministrazione competente ha dichiarato l'istanza inammissibile. Il ricorrente ha impugnato questo provvedimento ritenendo illegittimo il rigetto della propria istanza, sostenendo che la domanda possedesse i requisiti prescritti dalla legge e che l'amministrazione avesse errato nel valutare la ricevibilità della istanza medesima. Il TAR è stato quindi chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento che aveva escluso dall'esame di merito la richiesta di cittadinanza del ricorrente.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1948, numero 91, e dai decreti legislativi e decreti del Presidente della Repubblica che ne regolano l'applicazione. I provvedimenti amministrativi in materia di concessione di cittadinanza devono rispettare rigidi presupposti procedurali e sostanziali stabiliti dalla normativa vigente, tra cui il possesso di determinati requisiti temporali di residenza, l'assenza di ostacoli di ordine pubblico e sicurezza, e l'osservanza di specifiche modalità di presentazione delle domande. L'amministrazione è tenuta a esaminare le istanze secondo il procedimento amministrativo ordinario, verificando prima e soprattutto l'ammissibilità della domanda sotto il profilo formale e sostanziale.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguardava la corretta applicazione dei criteri di ammissibilità dell'istanza di concessione di cittadinanza italiana e la legittimità della decisione amministrativa di rigetto. In particolare, occorreva stabilire se la domanda fosse affetta da vizi tali da renderla inammissibile ex se, oppure se l'amministrazione avesse interpretato erroneamente le disposizioni sulla ricevibilità delle istanze e avesse commesso un eccesso di potere. La questione comportava una ricerca del corretto equilibrio tra il principio di legalità dell'azione amministrativa, che legittima l'esclusione delle domande non conformi ai requisiti di legge, e il diritto del ricorrente a ottenere una valutazione imparziale e corretta della propria istanza.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha condotto un'analisi approfondita dei presupposti attraverso cui l'amministrazione aveva dichiarato l'istanza inammissibile, e ha ritenuto che il provvedimento fosse fondato su una corretta interpretazione e applicazione della normativa vigente in materia di cittadinanza. Il TAR ha accertato che la domanda presentata dal ricorrente presentava difetti formali o sostanziali tali da renderla non idonea al proseguimento del procedimento amministrativo, oppure che il ricorrente non possedesse i presupposti di legge richiesti. La sentenza evidenzia come l'amministrazione sia tenuta a verificare il possesso dei requisiti previsti prima di accogliere la domanda, e che una verifica preliminare di ammissibilità risulta coerente con i principi del procedimento amministrativo. Pertanto, il giudice ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, non riscontrando illegittimità sotto il profilo procedimentale, sostanziale o eccessivo esercizio del potere discrezionale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Quinta Bis, ha respinto il ricorso del ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento di inammissibilità dell'istanza di concessione di cittadinanza italiana. La sentenza non accorda al ricorrente alcuna tutela, né ordina all'amministrazione di riesaminar la domanda. Con il respingimento del ricorso rimane dunque definitivo, in sede amministrativa, il provvedimento di rigetto dell'istanza iniziale, salvo ricorso in sede di Cassazione qualora sussistano vizi di legittimità costituzionale o di diritto comunitario.
Massima
È legittimo il provvedimento amministrativo di dichiarazione di inammissibilità di un'istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora la domanda sia priva dei requisiti di forma o di sostanza prescritti dalla legge, posto che l'amministrazione è tenuta a effettuare una preventiva verifica di ammissibilità prima di accogliere la richiesta a trattamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 3744 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Veronica Saltalla', con domicilio eletto presso lo studio Veronica Saltallà in Roma, via Mario Musco, 42 (PEC: veronicasaltalla@ordineavvocatiroma.org); Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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