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Sentenza n. 202520501/2025
17 novembre 2025

Sentenza n. 202520501/2025

INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1113714) /.

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data17 novembre 2025
Numero202520501/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera ha presentato alla Prefettura di Roma in data 28 dicembre 2022 una domanda di concessione della cittadinanza italiana mediante naturalizzazione. Con decreto della Prefettura di Roma notificato il 15 aprile 2025, tale domanda è stata dichiarata inammissibile. La ricorrente, ritenendo illegittima questa decisione amministrativa, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo l'annullamento del decreto prefettizio e, indirettamente, il riconoscimento della propria idoneità a ottenere la cittadinanza italiana. Il TAR doveva accertare se il provvedimento di inammissibilità fosse legittimamente emesso sulla base della normativa vigente in materia di naturalizzazione.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana per naturalizzazione è disciplinata principalmente dalla legge 5 febbraio 1948, n. 91, e dalle relative disposizioni regolamentari, oltre che dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nella parte riguardante la privacy. L'istituto della naturalizzazione consente a stranieri che soddisfano determinati requisiti di legge di acquisire la cittadinanza italiana, ma presuppone il soddisfacimento di condizioni specifiche quali la durata della residenza in Italia, il possesso di determinati requisiti morali, la conoscenza della lingua italiana e altre condizioni stabilite dalla legge. La Prefettura, quale organo amministrativo competente nel suo territorio, è responsabile dell'istruttoria delle domande di naturalizzazione e può dichiarare l'inammissibilità della domanda qualora risulti che il richiedente non possegga i presupposti necessari per procedere all'esame della istanza.

La questione giuridica

La questione centrale verteva sulla legittimità della dichiarazione di inammissibilità della domanda da parte della Prefettura. In particolare, era controverso se la ricorrente possedesse i requisiti essenziali previsti dalla legge per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, ovvero se il provvedimento della Prefettura fosse stato adottato sulla base di una corretta applicazione della normativa vigente. La ricorrente contestava il procedimento amministrativo e la motivazione posta a fondamento del decreto, ritenendo di soddisfare tutti i presupposti di legge. La controversia riguardava dunque sia aspetti procedurali che sostanziali della fattispecie di naturalizzazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti della causa e ascoltato le parti nell'udienza pubblica del 12 novembre 2025, ha valutato la legittimità del decreto della Prefettura alla luce della normativa vigente in materia di cittadinanza. Il TAR ha ritenuto che la Prefettura avesse correttamente accertato l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per procedere all'esame della domanda di naturalizzazione oppure che il provvedimento di inammissibilità fosse stato emesso secondo le procedure e i criteri stabiliti dalla legge. Gli argomenti dedotti dalla ricorrente non hanno trovato accoglimento presso il collegio giudicante, il quale ha confermato la valutazione amministrativa. Il TAR ha ritenuto che la Prefettura avesse operato entro i margini di discrezionalità amministrativa riconosciuti dalla legge, senza compiere vizi procedurali o violazioni normative tali da determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso della ricorrente, confermando integralmente la legittimità del decreto della Prefettura di Roma che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore della Prefettura di Roma, liquidate nella misura di millecinquecento euro, oltre agli oneri e agli accessori di legge. Il TAR ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha prescritto l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

La dichiarazione di inammissibilità di una domanda di naturalizzazione emessa dalla Prefettura costituisce provvedimento legittimamente adottabile quando sussistono carenze nei presupposti sostanziali e procedurali richiesti dalla legge, e il suo annullamento può essere richiesto solo qualora provato il vizio procedimentale o la violazione della disciplina normativa applicabile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto della Prefettura di Roma n. K10/-OMISSIS- in data 6 marzo 2025, notificato il 15 aprile 2025, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione presentata dalla ricorrente in data 28 dicembre 2022.
sul ricorso numero di registro generale 7215 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Amarfii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo-Roma, Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo-Roma e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Prefettura di Roma, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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