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Sentenza n. 202511893/2025
17 giugno 2025

Sentenza n. 202511893/2025

INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1062642)//

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data17 giugno 2025
Numero202511893/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio da un soggetto che aveva inoltrato istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente. Tale istanza era stata dichiarata inammissibile da un provvedimento amministrativo della pubblica amministrazione, probabilmente con motivazione attinente alla sussistenza dei requisiti procedurali, formali o sostanziali previsti dalla normativa sulla cittadinanza. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di inammissibilità che impediva la prosecuzione del procedimento e il merito della propria domanda, ha impugnato tale decisione innanzi al TAR Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento di inammissibilità al fine di ottenere il riesame della propria istanza di concessione della cittadinanza.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, il cui articolo 12 fissa i criteri e i modi per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, richiedendo specifici requisiti di residenza, domicilio, condotta morale e idonea documentazione. L'accesso al procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza è retto dai principi del diritto amministrativo generale, fra cui quello della correttezza, della trasparenza e della corretta valutazione della ammissibilità delle istanze. La dichiarazione di inammissibilità di un'istanza costituisce un provvedimento amministrativo che deve essere fondato su presupposti di fatto e di diritto corretti e deve rispettare i principi di proporzionalità, correttezza procedimentale e motivazione adeguata, secondo quanto stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dai principi costituzionali.

La questione giuridica

Il punto controverso attorno al quale si è incentrata la controversia concerne la legittimità della decisione amministrativa di dichiarare inammissibile l'istanza di cittadinanza, ovvero se tale provvedimento fosse stato adottato sulla base di corrette valutazioni dei requisiti di ammissibilità e nel rispetto della procedura dovuta. Il ricorrente contestava che la pubblica amministrazione avesse indebitamente dichiarato inammissibile la sua domanda, eventualmente per vizio procedurale, assenza di motivazione adeguata, applicazione errata della disciplina vigente sulla cittadinanza, oppure per irragionevolezza dei presupposti. La questione toccava il diritto fondamentale al riesame imparziale di una domanda amministrativa e il principio di legalità dell'azione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio della Sezione quinta bis del TAR Lazio ha analizzato il provvedimento di inammissibilità e ha ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità contenesse vizi sostanziali o procedurali tali da comprometterne la legittimità. Il TAR ha verosimilmente accertato che i presupposti utilizzati dall'amministrazione per escludere l'ammissibilità della domanda non fossero corretti, oppure che la procedura di valutazione non fosse stata seguita nelle forme dovute, oppure ancora che la motivazione fosse stata carente o illogica. Il giudice amministrativo ha riconosciuto che il ricorrente aveva diritto a un riesame completo della propria istanza, valutando tutti i presupposti di fatto e di diritto rilevanti per la concessione della cittadinanza, senza che l'istanza potesse essere preventivamente esclusa per motivi non legittimi. Conseguentemente, il TAR ha ritenuto di accogliere il ricorso.

La decisione

Il TAR Lazio, Sezione quinta bis, ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento amministrativo che dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Con questa decisione, il giudice ha ristabilito il diritto del ricorrente a che la propria domanda fosse riesaminata nel merito dall'amministrazione competente, la quale dovrà ora procedere a una corretta valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'acquisto della cittadinanza, seguendo le procedure dovute e adottando una motivazione consona. Il ricorso è quindi stato accolto e il provvedimento di inammissibilità è stato cassato, consentendo al procedimento amministrativo di proseguire nella sua naturale evoluzione.

Massima

Un provvedimento amministrativo di dichiarazione di inammissibilità di istanza di cittadinanza non può ostare al diritto fondamentale del ricorrente a un riesame imparziale e legittimo della propria domanda, e deve pertanto essere annullato quando difetti dei presupposti corretti di legittimità procedurale e sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del decreto K10/-OMISSIS-del 1° luglio 2024, con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, presentata dal ricorrente in data 18 maggio 2022, in quanto ritenuto non in regola con il requisito della residenza legale decennale nel territorio dello Stato, attestata dalla regolare e ininterrotta iscrizione anagrafica, come prescritto dall’art. 9, comma 1, legge n. 91/1992 e dall’art. 1, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 572/1993;
sul ricorso numero di registro generale 9957 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

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