INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/0998686)/.
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 16 giugno 2025 |
| Numero | 202511768/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona cittadina di uno Stato estero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana il 29 giugno 2021 presso le autorità competenti. La Prefettura, con decreto amministrativo datato 19 ottobre 2023 notificato il 10 gennaio 2024, ha dichiarato inammissibile tale domanda sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 sulla cittadinanza italiana. Ritenendosi lesa nei propri diritti e contestando la legittimità del diniego prefettizio, la ricorrente ha impugnato il decreto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio depositando il ricorso nel 2024 e iscrivendolo al registro generale con il numero 2527. Il TAR ha deciso nel merito accogliendo il ricorso nella seduta del 29 aprile 2025.
Il quadro normativo
La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta principalmente nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, che regola le modalità di acquisto, godimento e perdita della cittadinanza. L'articolo 9 della medesima legge delinea le cause e i presupposti rilevanti in materia di stato di cittadinanza nonché traccia i criteri procedurali per la loro applicazione. Le domande di concessione della cittadinanza sono sottoposte a valutazione amministrativa secondo i requisiti stabiliti dalla legge n. 91/1992 e da decreti e regolamenti attuativi emanati dal Ministero dell'Interno. I procedimenti di concessione della cittadinanza devono rispettare i principi di legalità, trasparenza e proporzionalità che caratterizzano l'azione amministrativa secondo il codice del processo amministrativo e la legge sul procedimento amministrativo.
La questione giuridica
La questione controversa riguardava la legittimità della dichiarazione di inammissibilità della domanda di cittadinanza emessa dalla Prefettura sulla base della disposizione richiamata nel decreto impugnato. La ricorrente contestava che la propria istanza fosse stata correttamente dichiarata inammissibile e rivendicava il diritto a una valutazione nel merito secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. La questione attingeva alla corretta interpretazione dei presupposti di ammissibilità delle domande di naturalizzazione e ai possibili vizi procedurali che inficiano la valutazione amministrativa. Erano in gioco il diritto della ricorrente a vedersi applicare il diritto positivo senza distorsioni interpretative e l'interesse dello Stato a amministrare correttamente il procedimento secondo le norme di legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa e sentiti gli argomenti delle parti nel corso dell'udienza pubblica del 29 aprile 2025, ha riscontrato che il decreto prefettizio impugnato era affetto da vizi di legittimità tali da renderne necessaria l'annullamento. Il collegio giudicante ha evidentemente ritenuto che la Prefettura avesse violato le norme di legge nella dichiarazione di inammissibilità, sia che tale violazione concernesse l'errata applicazione dei criteri di ricevibilità delle istanze sia che riguardasse l'assenza dei presupposti fattuali e normativi invocati per il rigetto della domanda. Il ragionamento giuridico del TAR ha condotto alla conclusione che la ricorrente aveva diritto a una valutazione della propria istanza conforme ai canoni di legittimità amministrativa e che il provvedimento prefettizio non poteva reggersi sulla base utilizzata dall'amministrazione. Per tali ragioni il collegio ha accolto il ricorso e annullato il decreto prefettizio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto integralmente il ricorso della ricorrente annullando il decreto prefettizio n. K10/-OMISSIS- del 19 ottobre 2023, ripristinando il diritto della medesima a vedersi valutata la propria domanda di cittadinanza secondo il merito e la normativa applicabile. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti secondo il criterio dell'equità. Il TAR ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, il che comporta che la Prefettura dovrà riesaminare e valutare nel merito la domanda di cittadinanza procedendo eventualmente al suo accoglimento ove i presupposti normativi risultino integrati.
Massima
L'amministrazione non può dichiarare inammissibile una domanda di concessione della cittadinanza italiana quando i presupposti normativi per l'inammissibilità non siano legittimamente radicati nel procedimento, dovendo invece valutare la richiesta nel merito secondo le disposizioni della legge n. 91/1992.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Referendario per l’annullamento del decreto prefettizio n. K10/-OMISSIS- del 19 ottobre 2023, notificato in data 10 gennaio 2024, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 29 giugno 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 2527 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Generoso Yuri Restina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
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