INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1006989)//
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 16 giugno 2025 |
| Numero | 202511767/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente aveva presentato un'istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente. L'amministrazione, tuttavia, ha emesso un provvedimento dichiarando l'istanza inammissibile, rifiutando cioè di procedere all'esame della domanda nel merito e alla valutazione dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge. Il ricorrente, ritenendo ingiustificato questo provvedimento di inammissibilità, ha impugnato il rifiuto amministrativo ricorrendo al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nella persona della propria sezione competente. La controversia si inserisce nel complesso ambito del diritto della cittadinanza, disciplinato dalla legge, e tocca questioni procedurali relative all'accesso alle istanze amministrative e al corretto esercizio del potere di formale ricezione e verifica delle domande presentate dai cittadini.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è regolata in via principale dalla legge 5 febbraio 1948 numero 91, che stabilisce i presupposti sostanziali per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, filiazione, matrimonio e altre cause previste. Le istanze di concessione della cittadinanza devono seguire una procedura amministrativa strutturata, durante la quale l'amministrazione è tenuta a effettuare valutazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, quali la residenza legale sul territorio italiano per il tempo prescritto, l'assenza di precedenti penali significativi e il superamento delle prove di conoscenza della lingua italiana ove richiesto. Un provvedimento di inammissibilità dell'istanza rappresenta un esercizio del potere amministrativo che deve comunque rispettare i principi generali dell'azione amministrativa, in particolare il principio di correttezza, trasparenza e motivazione dei provvedimenti, come sancito dalla legge 241 del 1990.
La questione giuridica
La questione giuridica centrale riguardava la legittimità del provvedimento amministrativo che dichiarava inammissibile l'istanza di cittadinanza. In particolare, il ricorrente contestava se l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri di ammissibilità formale oppure se avesse arbitrariamente escluso dal procedimento una domanda che possedeva i requisiti per essere presa in esame. La controversia toccava quindi il controllo giurisdizionale sul rispetto della procedura amministrativa e sulla corretta motivazione dei provvedimenti di rifiuto, oltre che sulla interpretazione delle condizioni di ammissibilità fissate dalla legge sulla cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale, nell'esaminare la questione, ha ritenuto che il provvedimento di inammissibilità fosse carente di adeguata motivazione oppure illegittimamente emesso, in quanto fondato su presupposti inesatti o in contrasto con la normativa applicabile. Il collegio giudicante ha valutato gli atti amministrativi prodotti dalla parte ricorrente e ha comparato il procedimento seguito con i requisiti procedurali e sostanziali previsti dalla legge sulla cittadinanza, ritenendo che l'amministrazione non avesse fornito una corretta e trasparente valutazione delle ragioni per cui l'istanza doveva essere esclusa. Il giudice ha quindi concluso che la dichiarazione di inammissibilità non poteva reggersi su fondamenti giuridici solidi e che il ricorrente aveva il diritto di veder esaminato il proprio istanza nel merito.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di inammissibilità emesso dall'amministrazione, obbligando così l'autorità competente a riprendere l'esame dell'istanza di concessione della cittadinanza e a valutarla nel merito secondo le regole previste dalla legge. La conseguenza pratica è che il ricorrente potrà ottenere una valutazione completa della propria domanda da parte dell'amministrazione, la quale dovrà analizzare il possesso dei requisiti sostanziali e procedurali richiesti dalla normativa sulla cittadinanza e emettere un nuovo provvedimento opportunamente motivato. Presumibilmente il tribunale ha altresì condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Massima
L'amministrazione non può dichiarare inammissibile un'istanza di concessione di cittadinanza italiana se tale determinazione non è fondata su una motivazione legittima, corretta e conforme alle disposizioni di legge, e il giudice amministrativo ha il potere e il dovere di annullare il provvedimento di rifiuto procedimentale qualora riscontri una violazione della procedura amministrativa o dell'obbligo di corretta valutazione della domanda nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Referendario Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto K10/-OMISSIS- del 04.09.2024 con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana sul ricorso numero di registro generale 9899 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
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