INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1030303)//
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 16 giugno 2025 |
| Numero | 202511751/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, quale mezzo straordinario di riacquisizione o ottenimento della cittadinanza. L'amministrazione ha risposto dichiarando inammissibile l'istanza, presumibilmente per vizi procedurali, carenze documentali o per mancanza dei presupposti formali ritenuti necessari secondo le modalità operative dell'ufficio. Il ricorrente, ritenendo ingiustificata questa dichiarazione di inammissibilità e controversa la corretta interpretazione dei requisiti e delle procedure applicabili, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La questione ha riguardato la legittimità della esclusione dell'istanza dal procedimento di valutazione del merito, implicando un'analisi approfondita delle condizioni ostative all'ammissione e dei compiti dell'amministrazione nella fase istruttoria iniziale.
Il quadro normativo
La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta primariamente nella legge 5 febbraio 1992 numero 91, che regola i modi di acquisto e perdita della cittadinanza, includendo le ipotesi di naturalizzazione e i procedimenti amministrativi relativi alla domanda di cittadinanza. L'articolo 4 della medesima legge prevede che la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione avvenga su istanza del richiedente, con valutazione discrezionale della pubblica amministrazione secondo criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica. Le disposizioni in materia di procedimento amministrativo, codificate nella legge 241/1990, stabiliscono i principi di trasparenza, correttezza, conclusione del procedimento entro termini determinati e obbligo di motivazione dei provvedimenti negativi, principi che si applicano anche ai procedimenti di cittadinanza. La dichiarazione di inammissibilità costituisce un provvedimento endoprocedimentale soggetto al controllo giurisdizionale del TAR in quanto sindacabile l'illegittimità della motivazione e la corretta interpretazione delle norme procedurali.
La questione giuridica
Il nodo controverso concerneva la legittimità della valutazione amministrativa effettuata nella fase preliminare del procedimento di istanza di cittadinanza, in particolare se l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri e i presupposti formali per l'ammissibilità dell'istanza. La questione investiva il potere discrezionale dell'amministrazione nel fase istruttoria iniziale e i limiti entro cui tale discrezionalità può operare senza violare il principio del giusto procedimento. In particolare, era controverso se la motivazione addotta per l'inammissibilità fosse adeguata, specifica e basata su norme precise, oppure se ricadesse in un'espressione generica e aprioristica di rigetto. La causa ha comportato una valutazione della compatibilità dell'atto amministrativo con gli obblighi di trasparenza, correttezza e ragionevolezza che vincolano la pubblica amministrazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza fosse viziato nella sua motivazione e nella sua applicazione dei criteri normativi, accertando che l'amministrazione non aveva fornito una giustificazione sufficientemente articolata e specifica dei motivi per cui l'istanza doveva essere esclusa dal procedimento. Il collegio ha verificato che l'istanza non presentava elementi di inammissibilità manifesta secondo la normativa applicabile, e che anzi l'amministrazione aveva l'obbligo procedimentale di procedere con l'istruttoria meritoria della domanda. Il giudice ha applicato il canone dell'eccesso di potere e della violazione di legge, ritenendo che la declaratoria di inammissibilità non fosse supportata da una motivazione idonea a giustificare la preclusione del procedimento. Il TAR ha quindi accolto il ricorso, censurando il provvedimento amministrativo per illegittimità nel procedimento e nella forma, in difetto di adeguata motivazione del rigetto preliminare.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento amministrativo che aveva dichiarato l'istanza di cittadinanza inammissibile, e ha condannato l'amministrazione a ricevere e a processare correttamente la domanda di cittadinanza entro il termine di legge. La conseguenza pratica è stata l'obbligo per l'ufficio competente di riaprire il procedimento istruttorio, di valutare nel merito l'istanza di cittadinanza secondo i criteri normativi propri e di provvedere con atto motivato entro i termini previsti. Presumibilmente il TAR ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, quale sanzione della condotta illegittima.
Massima
L'amministrazione non può dichiarare inammissibile un'istanza di cittadinanza italiana mediante un provvedimento privo di motivazione specifica e articolata, dovendo invece procedere alla valutazione meritoria secondo i criteri normativamente previsti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Referendario, Estensore per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 9897 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →