AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202511749/2025
16 giugno 2025

Sentenza n. 202511749/2025

INAMMISSIBILITA' ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/1049260)//

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data16 giugno 2025
Numero202511749/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato istanza presso la Prefettura di Roma al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana. La Prefettura, d'intesa con l'Ufficio Territoriale del Governo Roma, ha emesso un decreto dichiarando tale istanza inammissibile, respingendola quindi già in fase istruttoria senza entrare nel merito della domanda. Il ricorrente ha contestato questo provvedimento ritenendolo illegittimo e ha presentato ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione quinta bis, chiedendone l'annullamento e la conseguente riapertura del procedimento per l'effettiva valutazione della sua domanda di cittadinanza. Nel corso del giudizio sono intervenuti il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo Roma, difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di contrastare le pretese del ricorrente e sostenere la correttezza del provvedimento di inammissibilità.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che prevede i presupposti e le modalità attraverso i quali un cittadino straniero può acquisire la cittadinanza italiana. L'istituto dell'inammissibilità rappresenta una questione di rito e non entra nel merito dei diritti sostanziali della parte ricorrente. Quando un'amministrazione dichiara inammissibile un'istanza, essa non nega il diritto rivendicato ma sostiene che la domanda non può nemmeno essere accolta proceduralmente, per difetti formali, temporali o di legittimazione. Il ricorso amministrativo dinnanzi al TAR è lo strumento ordinario di tutela dei cittadini contro i provvedimenti amministrativi illegittimi, ed è disciplinato dal decreto legislativo numero 104 del 2010. La normativa sulla protezione dei dati personali, con il decreto legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento europeo numero 2016/679, prevede inoltre specifiche tutele per la riservatezza nei procedimenti che riguardano dati sensibili.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della dichiarazione di inammissibilità emanata dalla Prefettura. La questione giuridica consiste nel valutare se la Prefettura abbia correttamente motivato il rifiuto dell'istanza oppure se abbia violato i principi di correttezza amministrativa, proporzionalità e trasparenza procedimentale. In particolare, era controverso se esistessero fondamenti normativi e fattivi idonei a sostenere la decisione di inammissibilità, oppure se tale decisione fosse stata assunta in difetto di istruttoria, con vizi procedurali o senza adeguata motivazione. La questione toccava il diritto fondamentale dell'individuo a una valutazione equa della propria istanza, nonché il principio del giusto procedimento amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, attraverso il suo collegio presieduto da Floriana Rizzetto, composto dalla referendaria Gianluca Verico e dalla referendaria estensore Antonietta Giudice, ha esaminato attentamente gli atti della controversia nel corso dell'udienza pubblica del 29 aprile 2025. Dalla descrizione del dispositivo emerge che il collegio ha ritenuto fondati i motivi di ricorso sollevati dal ricorrente e ha accertato l'illegittimità del provvedimento impugnato. Sebbene il testo integrale della motivazione non sia reso disponibile in questo stralcio, la decisione di accoglimento del ricorso consente di dedurre che il TAR ha riscontrato vizi procedurali, difetti motivazionali, oppure violazioni dei principi di correttezza amministrativa nel decreto della Prefettura. Il collegio ha ritenuto che il provvedimento di inammissibilità non fosse stato validamente adottato secondo le modalità prescritte dall'ordinamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso, annullando integralmente il decreto della Prefettura di Roma che dichiarava inammissibile l'istanza di cittadinanza. Il provvedimento di annullamento comporta che l'istanza del ricorrente deve essere nuovamente e correttamente esaminata dall'Ufficio Territoriale del Governo Roma secondo le corrette modalità procedimentali. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquide in euro millecinquecento oltre accessori di legge, da corrispondere all'avvocato difensore del ricorrente. Il TAR ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei documenti pubblici per tutela della dignità e della riservatezza della parte interessata, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'amministrazione non può dichiarare inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza se non in presenza di idonea motivazione, di chiare violazioni procedimentali e in conformità ai principi di trasparenza, correttezza amministrativa e giusto procedimento, restando altrimenti esposta al sindacato del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Referendario
Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-)
sul ricorso numero di registro generale 10975 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarre all’avvocato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →