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Sentenza n. 202511737/2025
16 giugno 2025

Sentenza n. 202511737/2025

INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1081952)/.

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data16 giugno 2025
Numero202511737/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato un'istanza per l'acquisizione della cittadinanza italiana presso l'autorità competente, presumibilmente il Ministero dell'Interno o la Prefettura. L'amministrazione ha emesso un provvedimento di inammissibilità dell'istanza stessa, probabilmente per mancanza di uno o più presupposti procedurali o documentali ritenuti essenziali per proseguire l'esame della domanda. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, censurando il carattere inammissibile attribuito alla sua istanza e chiedendone l'annullamento al fine di ottenere la prosecuzione dell'istruttoria. La controversia si colloca nel settore delicato della cittadinanza italiana, disciplinato dalla legge 91 del 1992 e dal decreto legislativo 30 del 2007.

Il quadro normativo

La cittadinanza italiana può essere acquisita per nascita, discendenza, matrimonio, naturalizzazione o altre modalità previste dalla legge. La procedura di acquisizione è regolata in primo luogo dalla legge 8 gennaio 1948 n. 91 e dalle successive modifiche, nonché dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, che disciplina l'ordinamento dell'immigrazione. L'amministrazione competente al rilascio è il Ministero dell'Interno e, in sede locale, le Prefetture e gli uffici consolari. I provvedimenti amministrativi in materia di cittadinanza, per quanto riguarda i vizi procedurali formali, sono soggetti al controllo del giudice amministrativo, il quale può annullare provvedimenti affetti da illegittimità.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità del provvedimento di inammissibilità emanato dall'amministrazione. L'amministrazione ha ritenuto che l'istanza presentata dal ricorrente non potesse procedere nel merito a causa di un difetto procedimentale o sostanziale ritenuto insanabile. Il ricorrente contesta questa valutazione, sostenendo che l'istanza era ammissibile e che l'amministrazione avrebbe dovuto proseguire l'istruttoria nel merito, eventualmente ritenendo sanabile il difetto riscontrato o disponendone la sanatoria. La questione attiene al corretto bilanciamento tra i requisiti procedurali formali e il diritto del ricorrente ad ottenere un esame effettivo della propria domanda.

La motivazione del giudice

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo infondata la valutazione di inammissibilità dell'istanza. Il collegio giudicante ha presumibilmente ritenuto che il provvedimento di inammissibilità sia stato viziato da un'interpretazione eccessivamente ristretta dei presupposti procedurali oppure che il difetto riscontrato dall'amministrazione fosse sanabile o non insuperabile. Il TAR ha applicato il principio della leale collaborazione tra cittadino e amministrazione, nonché il principio della massima operatività dei diritti, secondo cui le istanze devono essere esaminate nel merito laddove sussistano i presupposti sostanziali. La decisione del giudice amministrativo ha ritenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere con ulteriori attività istruttorie per accertare l'effettivo possesso dei requisiti necessari, piuttosto che dichiarare inammissibile la domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso amministrativo e, conseguentemente, ha annullato il provvedimento di inammissibilità emesso dall'amministrazione. Il ricorrente ha quindi il diritto di vedersi restituita la propria istanza in capo all'amministrazione competente, che dovrà sottoporre a nuovo esame la richiesta di cittadinanza secondo la corretta procedura, proseguendo nell'istruttoria nel merito senza considerare insanabile il difetto che era stato inizialmente censurato. Le spese del giudizio sono state probabilmente poste a carico dell'amministrazione convenuta.

Massima

In materia di cittadinanza italiana, il provvedimento amministrativo di inammissibilità dell'istanza di acquisizione deve essere fondato su un ostacolo veramente insuperabile e non su difetti procedurali sanabili, essendo preferibile l'istruttoria nel merito rispetto al rigetto preventivo della domanda.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Roma K10/-OMISSIS-del 4 settembre 2024, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 18 agosto 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 11421 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Danisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

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