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Sentenza n. 202511732/2025
16 giugno 2025

Sentenza n. 202511732/2025

INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1048121)/.

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data16 giugno 2025
Numero202511732/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Roma, competente territorialmente per la procedura amministrativa. La Prefettura ha emesso un decreto dichiarando inammissibile l'istanza presentata, presumibilmente per vizi formali o per mancanza di requisiti procedurali iniziali. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale decreto e lesivo del suo diritto a una valutazione adeguata della domanda, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento di inammissibilità e, conseguentemente, la ripresa dell'istruttoria sulla domanda di cittadinanza. Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Quinta Bis del TAR Lazio ed è stato deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge n. 91 del 1992, che fissa i requisiti e le procedure per l'acquisto della cittadinanza italiana sia per originaria derivazione che per naturalizzazione. La Prefettura agisce quale organo della pubblica amministrazione competente per ricevere e istruire le istanze di concessione della cittadinanza nel proprio territorio. I decreti prefettizi che rigettano o dichiarano inammissibili le istanze sono soggetti al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo secondo le norme del codice del processo amministrativo. Il diritto di accesso alle procedure amministrative e la loro corretta gestione costituiscono diritti procedurali tutelati dal giudice amministrativo, il quale ha il compito di verificare che l'amministrazione abbia correttamente valutato i presupposti legali della ricevibilità e dell'ammissibilità delle istanze.

La questione giuridica

Il punto controverso era se il decreto prefettizio di inammissibilità fosse correttamente fondato e legittimamente emesso, ovvero se ricorresse una violazione dei diritti procedurali del ricorrente o un vizio sostanziale nel provvedimento di rigetto. Il ricorrente contestava la legittimità della declaratoria di inammissibilità, evidentemente sostenendo che l'istanza fosse formalmente corretta e che la Prefettura non avesse motivo giustificato per rifiutare di esaminarla nel merito. La questione investiva il tema della corretta interpretazione dei presupposti di ammissibilità di una istanza di cittadinanza e della necessità che l'amministrazione fornisca una motivazione adeguata e logicamente coerente per dichiare inammissibile una domanda.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, pur non esplicitando in forma estesa la motivazione nel testo disponibile, ha ritenuto che il decreto impugnato presentasse vizi tali da rendere illegittimo il provvedimento prefettizio. Il TAR ha presumibilmente accertato che la Prefettura non aveva corretto fondamento nei fatti e nel diritto per dichiarare inammissibile l'istanza, ovvero che la motivazione del decreto fosse insufficiente o incoerente con i presupposti normativi. L'accoglimento del ricorso rivela che il giudice ha ritenuto sussistente il diritto del ricorrente a ottenere una valutazione completa della propria istanza in base ai criteri previsti dalla legge, senza ostacoli procedurali ingiustificati. La logica sottesa è quella secondo cui la pubblica amministrazione deve rispettare il principio di legalità e fornire decisioni che siano razionali, proporzionate e motivate adeguatamente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto integralmente il ricorso e ha annullato il decreto prefettizio di inammissibilità, consentendo al ricorrente di perseguire la propria istanza di cittadinanza attraverso la ripresa della procedura ordinaria presso la Prefettura. Le spese sono state compensate tra le parti, secondo la regola che in caso di reciproca soccombenza i costi processuali si elidono. Il giudice ha ordinato all'amministrazione di eseguire il provvedimento secondo i tempi ordinari, riprendendo in considerazione l'istanza originariamente rigettata. In conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, le generalità del ricorrente sono state oscurate per tutelare la sua dignità e i suoi diritti di riservatezza.

Massima

L'amministrazione non può dichiarare inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza senza una motivazione adeguata e una valutazione obiettiva dei presupposti normativi richiesti dalla legge, restando tale provvedimento sindacabile dal giudice amministrativo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, ha pronunciato la presente sentenza. Presidente: Floriana Rizzetto Consigliere: Enrico Mattei Referendario Estensore: Gianluca Verico Oggetto: Annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Ricorso numero 8387 del 2024. Ricorrente: soggetto rappresentato dall'avvocato Paolo Franzì, domiciliato secondo il domicilio digitale da Registri di Giustizia. Convenuti: Prefettura di Roma e Ministero dell'Interno, rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi 12. Svolgimento del procedimento: sono stati esaminati il ricorso e i relativi allegati, gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni convenute e tutti gli atti della causa. La relazione è stata tenuta dal dott. Gianluca Verico in udienza pubblica del 29 aprile 2025, uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale della medesima. Dispositivo: Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso così come proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Le spese del giudizio sono compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Data di pronuncia: 29 aprile 2025. Data di deposito: 16 giugno 2025. Tribunale: TAR Lazio, Roma.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 8387 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Franzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Roma e di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

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