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Sentenza n. 202511727/2025
16 giugno 2025

Sentenza n. 202511727/2025

INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/0960131)//

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data16 giugno 2025
Numero202511727/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona, rimasta anonima nella sentenza per disposizioni di tutela della privacy, ha presentato un'istanza di concessione della cittadinanza italiana presso le competenti autorità amministrative, verosimilmente la Prefettura di Roma. La sua domanda è stata respinta mediante un decreto di inammissibilità, redatto dall'ufficio di primo grado competente. Contro questo provvedimento di rigetto anticipato, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, lamentando che il decreto di inammissibilità fosse viziato e che pertanto la sua istanza avrebbe dovuto essere esaminata nel merito dalle autorità competenti. Il ricorrente era rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Baglioni, mentre l'Amministrazione era difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato. La controversia è stata decisa dal Collegio in camera di consiglio nella seduta del 29 aprile 2025.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1948, n. 91, e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in tema di protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento Europeo 2016/679. L'istanza di concessione della cittadinanza può essere rigettata solo se sussistono nel diritto amministrativo motivazioni fondate e proceduralmente corrette, secondo i principi generali del procedimento amministrativo di cui alla legge 241 del 1990. Un decreto di inammissibilità deve rispondere ai requisiti di legittimità formale e sostanziale e non può contenere vizi procedurali quali l'assenza di motivazione adeguata, l'irragionevolezza o l'eccesso di potere. La giurisdizione amministrativa, in materia di cittadinanza, è riconosciuta dal Codice del Processo Amministrativo per questioni relative alla legittimità dei provvedimenti amministrativi antecedenti all'acquisto della cittadinanza.

La questione giuridica

Il punto controverso consiste nella legittimità del decreto di inammissibilità mediante il quale la Prefettura ha respinto in limine litis l'istanza di concessione della cittadinanza. La questione fondamentale è se il decreto fosse stato emesso in conformità alle disposizioni di legge e secondo i canoni della corretta procedura amministrativa, oppure se fosse affetto da vizi che lo rendessero illegittimo e annullabile. Il ricorrente contesta l'immediato rigetto della domanda senza che le autorità procedessero a una valutazione nel merito dei requisiti richiesti per l'acquisto della cittadinanza italiana. La controversia assume rilievo non solo personale per il ricorrente, ma anche sotto il profilo della corretta applicazione della disciplina sulla cittadinanza e dei principi di trasparenza procedurale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti depositati dalle parti e sentiti i difensori in udienza pubblica il 29 aprile 2025, ha ritenuto che sussistessero elementi idonei a dichiarare fondato il ricorso. Sebbene la motivazione espressa in sentenza sia sintetica, come spesso accade nelle decisioni di annullamento di decreti affetti da difetti procedurali, il Collegio ha evidenziato che il decreto di inammissibilità era viziato nei suoi presupposti legittimi. Il Tribunale ha considerato tutti gli atti della causa, le costituzioni in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo e del Ministero dell'Interno, e ha concluso che il ricorso dovesse essere accolto e il provvedimento annullato. La logica sottostante è che un decreto di inammissibilità, per essere legittimo, deve essere correttamente motivato e fondato su presupposti legali inequivoci, cosa che evidentemente non si riscontrava nel caso di specie.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti della motivazione e ha annullato il decreto di inammissibilità emanato dalla Prefettura di Roma. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, onde evitare ulteriori oneri al ricorrente. Il Collegio ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che la Prefettura e il Ministero dell'Interno dovranno riesaminare l'istanza di cittadinanza nel merito, senza dar corso al precedente decreto di inammissibilità ormai annullato. Inoltre, per tutela della dignità e dei diritti della persona interessata, è stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei registri pubblici, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

Un decreto di inammissibilità relativo a un'istanza di concessione della cittadinanza è illegittimo e soggetto ad annullamento quando affetto da vizi procedurali sostanziali che impediscano alla pubblica amministrazione di procedere a una corretta valutazione nel merito delle condizioni richieste dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 10261 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

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