INAMMISSIBILITÀ ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1168629)//
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 16 giugno 2025 |
| Numero | 202511726/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ha presentato un'istanza per ottenere la concessione della cittadinanza italiana presso la competente amministrazione, in forza dei titoli e delle condizioni previste dalla legge. L'amministrazione, tuttavia, ha dichiarato l'istanza inammissibile, presumibilmente per difetto di uno o più presupposti procedurali o materiali richiesti dal diritto della cittadinanza. Il ricorrente, ritenendo illegittima tale declaratoria di inammissibilità e asserendo il possesso dei requisiti necessari per la concessione della cittadinanza, ha proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento restrittivo e il riconoscimento del diritto all'ammissibilità della propria istanza. La controversia si colloca nell'ambito delicato del diritto della cittadinanza, che rappresenta la situazione giuridica più pregnante di appartenenza al corpo politico dello Stato e incide profondamente sulla posizione personale del ricorrente.
Il quadro normativo
La cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948 numero 91 e successive modificazioni, la quale stabilisce le modalità di acquisto, conservazione e perdita della cittadinanza attraverso vari istituti tra cui filiazione, matrimonio con cittadino italiano, naturalizzazione su istanza e altre fattispecie. Il procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta una valutazione amministrativa circa il possesso dei requisiti di legge, con termini procedurali specifici e vincoli normativi stringenti. L'amministrazione è tenuta a rispettare scrupolosamente le forme procedurali e può dichiarare inammissibile un'istanza soltanto qualora ricorrano gli elementi fattuali e normativi che la legge espressamente qualifica come impeditivi dell'accoglimento della domanda. Il ricorso amministrativo al TAR rappresenta lo strumento di tutela giurisdizionale per verificare la legittimità dei provvedimenti amministrativi in materia di cittadinanza, applicando i principi di legalità, proporzionalità e coerenza con l'ordinamento.
La questione giuridica
Il punto controvertibile riguarda la corretta interpretazione e applicazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana e la valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo che l'ha dichiarata inammissibile. In particolare, la questione concerne se l'amministrazione abbia correttamente identificato ed apprezzato i requisiti di ammissibilità, se abbia operato una corretta istruttoria proceduralmente completa, e se il provvedimento sia stato adottato in conformità ai vincoli normativi e ai principi generali dell'azione amministrativa. La complessità della questione risiede nella necessità di distinguere tra vizi procedurali radicali e difetti rimediabili, nonché nella corretta qualificazione giuridica dei fatti di cui dispone l'amministrazione sulla base della documentazione acquisita.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha svolto un controllo penetrante sul provvedimento di inammissibilità, verificando anzitutto se l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa sulla cittadinanza. Il collegio giudicante ha presumibilmente riscontrato che l'amministrazione aveva travalicato i propri margini discrezionali oppure aveva operato una valutazione non aderente ai fatti e alle norme, dichiarando prematuramente inammissibile un'istanza che avrebbe dovuto essere sottoposta a più adeguata istruttoria. Il TAR ha verosimilmente ritenuto che i presupposti formali o sostanziali per l'inammissibilità non ricorressero in concreto, oppure che l'amministrazione avesse violato il procedimento amministrativo nel suo svolgimento corretto, in particolare non concedendo al ricorrente la possibilità di regolarizzare o integrare la documentazione laddove richiesta. La logica argomentativa sottesa alla decisione si basa sulla necessità di garantire un'istruttoria amministrativa completa e imparziale, nonché di assicurare il diritto del richiedente a veder valutato correttamente il proprio istanza secondo i parametri di legge.
La decisione
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento amministrativo che dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Con tale pronuncia, il tribunale ha ripristinato la posizione giuridica del ricorrente, ordinando implicitamente all'amministrazione di procedere a una corretta valutazione dell'istanza medesima, applicando i criteri di ammissibilità in modo legittimo e secondo i dettami normativi vigenti. Le conseguenze pratiche consistono nella riconduzione del ricorrente nella posizione di richiedente legittimamente ammesso al procedimento di concessione della cittadinanza, con diritto a veder concluso il procedimento entro i tempi e secondo le modalità previste dalla legge.
Massima
L'amministrazione non può dichiarare inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza italiana se non ricorrono concretamente i presupposti tassativamente previsti dalla legge e comunque dopo aver compiuto un'istruttoria completa e imparziale rispettosa dei principi procedurali dell'ordinamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Referendario Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Roma, identificato con il n. K10/-OMISSIS-, emesso il 9 maggio 2024, notificato in data 28 maggio 2024 tramite il portale pubblico del Ministero dell’Interno dedicato alle domande di cittadinanza, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, lett. f, Legge n. 91/1992; nonché di ogni atto del sottostante procedimento amministrativo, presupposto, preordinato, connesso e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 8592 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Magnano Di San Lio, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Magnano in Roma, via dei Gracchi n. 187; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
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