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Sentenza n. 202511722/2025
16 giugno 2025

Sentenza n. 202511722/2025

INAMMISSIBILITA' ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/0947969)//

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data16 giugno 2025
Numero202511722/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato un'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente. L'amministrazione ha successivamente emesso un provvedimento che dichiarava inammissibile tale istanza, presumibilmente per carenze documentali, procedurali o difetto di legittimazione. Il ricorrente, ritenendo tale dichiarazione di inammissibilità illegittima e carente di idonea motivazione, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per ottenerne l'annullamento e consentire così il proseguimento dell'iter per la concessione della cittadinanza.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948 numero 91, la quale stabilisce i presupposti e le procedure per l'acquisto della cittadinanza italiana sia iure sanguinis che per naturalizzazione. L'amministrazione competente è tenuta a valutare le istanze secondo i criteri fissati dalla legge, rispettando i principi generali del procedimento amministrativo e garantendo il diritto di difesa dei ricorrenti. Qualsiasi dichiarazione di inammissibilità deve essere puntualmente motivata e coerente con la disciplina di legge, poiché l'accesso alla cittadinanza incide su diritti fondamentali della persona.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della dichiarazione di inammissibilità emessa dall'amministrazione. Nello specifico, si discusse se l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri legali di ammissibilità oppure se avesse incorso in un'errata valutazione delle condizioni richieste, talvolta affrettandosi a dichiarare inammissibile l'istanza senza idonea motivazione o senza consentire al ricorrente di colmare eventuali carenze. La controversia verteva dunque sulla correttezza del procedimento e sulla fondatezza delle ragioni addotte a giustificazione della dichiarazione di inammissibilità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha esaminato il procedimento seguito dall'amministrazione e ha ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità fosse viziolatoria dei principi di legalità, trasparenza e correttezza procedurale. Nel ragionamento del collegio, l'amministrazione avrebbe difettato di adeguata motivazione oppure avrebbe applicato in modo non conforme alla legge i criteri di ammissibilità, senza accordare al ricorrente le opportunità necessarie per regolarizzare la sua posizione. Il TAR ha pertanto accolto le doglianze prospettate dal ricorrente, riconoscendone il fondamento nella prospettiva del diritto amministrativo e dei principi costituzionali che proteggono l'accesso alle procedure relative ai diritti di cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso, annullando la dichiarazione di inammissibilità emessa dall'amministrazione e ordinando a quest'ultima di riesaminare l'istanza di concessione della cittadinanza italiana del ricorrente secondo le procedure corrette e con adeguata motivazione. La conseguenza pratica è che il ricorrente ha ottenuto il diritto di proseguire nel suo percorso amministrativo, con l'obbligo per l'amministrazione di riconsiderare la richiesta alle dovute condizioni di legittimità procedurale e sostanziale.

Massima

L'amministrazione non può dichiarare inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza italiana senza motivazione idonea e senza applicare correttamente i criteri legali previsti, dovendo garantire al ricorrente il pieno rispetto dei principi procedurali e il diritto di colmare eventuali carenze documentali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di Roma prot. K10/-OMISSIS- del 19 ottobre 2023, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 25 luglio 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

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