INAMMISSIBILITÀ ISTANZA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/628164)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 10 giugno 2025 |
| Numero | 202511337/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, presumibilmente il Comune di residenza o il Ministero dell'Interno. Dopo che l'amministrazione ha negato o non ha accolto favorevolmente l'istanza, il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico o amministrativo per impugnare tale diniego. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nella competente sezione. La controversia verte sulla legittimità e sulla corretta istruttoria dell'istanza di concessione della cittadinanza, un procedimento che richiede il soddisfacimento di specifici requisiti legali e temporali e la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992, numero 91, che stabilisce le modalità, i termini e i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza italiana sia iure sanguinis che iure soli, nonché per i procedimenti di naturalizzazione e di concessione discrezionale. La legge prevede che le istanze di concessione della cittadinanza debbano essere presentate secondo modalità e termini specifici, e che l'amministrazione provveda entro un termine fissato a pena di tardività. Il procedimento amministrativo di cui trattasi è sottoposto ai princìpi generali della legge numero 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti, nonché alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000 in tema di formazione e conservazione dei documenti amministrativi.
La questione giuridica
Il TAR è stato chiamato a pronunciarsi sulla ammissibilità della istanza presentata dal ricorrente e sulla correttezza della procedura seguita dall'amministrazione. La questione centrale riguardava se l'istanza potesse ritenersi regolarmente proposta sotto il profilo formale e procedurale, ovvero se sussistessero vizi di forma o di sostanza tali da precluderne l'accoglimento. Era in discussione, altresì, se il ricorrente potesse far valere un diritto soggettivo alla concessione della cittadinanza ovvero se si trattasse di materia rimessa alla discrezionalità amministrativa, e più in generale quale fosse il sindacato giurisdizionale appropriato per controversie di tal fatta.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto che l'istanza presentata dal ricorrente soffrisse di vizi procedurali o formali tali da rendere impossibile l'accoglimento della domanda nelle sedi competenti. Il collegio ha accertato che non ricorrevano, nel caso di specie, i presupposti fattuali o i requisiti legali necessari per la concessione della cittadinanza, ovvero che l'istanza era stata proposta in violazione dei termini o delle modalità prescitti dalla legge. La decisione si fonda sulla constatazione che l'amministrazione ha correttamente verificato la sussistenza dei requisiti di legge e ha correttamente proceduto secondo le norme procedurali applicabili, senza commettere errori manifesti o violazioni dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il giudice amministrativo ha ritenuto che non potesse accogliersi il ricorso in quanto basato su una lettura errata della normativa o su presupposti fattuali non provati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio respinge il ricorso in tutte le sue parti, confermando così il provvedimento impugnato e negando il diritto del ricorrente alla concessione della cittadinanza italiana. Conseguentemente, l'istanza di concessione della cittadinanza non può proseguire per le ragioni di inammissibilità accertate dal TAR. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'amministrazione convenuta.
Massima
La concessione della cittadinanza italiana richiede la rigorosa osservanza dei presupposti formali e sostanziali stabiliti dalla legge, e l'istanza che non soddisfi tali requisiti è inammissibile e non può accogliersi anche ad opera del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 16 aprile 2018, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 3 maggio 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Cosimo Alvaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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