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Sentenza n. 202500827/2025
17 gennaio 2025

Sentenza n. 202500827/2025

DECRETO EMESSO IN DATA 25 LUGLIO 2017, CON CUI IL MINISTERO DELL'INTERNO HA RESPINTO L'ISTANZA PRODOTTA DAL RICORRENTE E DIRETTA AD OTTENERE LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 9, CO. I, LETT. F, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 91 (K10/536690/R) - RISARCIMENTO DANNI

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data17 gennaio 2025
Numero202500827/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo emanato dal Ministero dell'Interno che aveva disposto il diniego della propria istanza di acquisto della cittadinanza italiana. La controversia riguarda dunque una questione di diritto della cittadinanza, materia per cui l'amministrazione competente, il Ministero dell'Interno attraverso i suoi uffici competenti, aveva negato il riconoscimento della cittadinanza al ricorrente. Nel ricorso presentato innanzi alla Sezione Quinta Bis del TAR Lazio, il ricorrente aveva contestato la legittimità del diniego amministrativo e aveva chiesto al giudice amministrativo di annullare il provvedimento ritenuto illegittimo. La controversia si è conclusa con un'udienza pubblica nella quale il collegio giudicante ha sentito le argomentazioni delle parti, rappresentate rispettivamente dall'avvocato Chiara Luciani per il ricorrente e dall'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge sulla cittadinanza (legge 5 febbraio 1948, numero 91), che fissa i criteri fondamentali per l'acquisto, il riconoscimento e la perdita della cittadinanza. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è sottoposta a specifiche condizioni normative, tra cui il requisito della residenza continuativa nel territorio italiano per il periodo prescritto, la valutazione dell'integrazione sociale, culturale e linguistica del richiedente, nonché la verifica del possesso dei requisiti morali richiesti dalla legge. L'amministrazione dell'Interno dispone di ampi margini di discrezionalità nella valutazione delle istanze di cittadinanza, ma tale discrezionalità non è arbitraria e rimane soggetta al sindacato del giudice amministrativo per i vizi di illegittimità, tra cui l'eccesso di potere, la violazione di legge e l'inosservanza delle procedure dovute.

La questione giuridica

La questione sottoposta al giudice amministrativo era se il diniego opposto dal Ministero dell'Interno all'istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente fosse legittimo oppure affetto da vizi amministrativi tali da giustificarne l'annullamento. Il ricorrente doveva provare che l'amministrazione aveva operato in contrasto con i principi di legge, aveva violato i criteri fissati dalla normativa sulla cittadinanza, oppure aveva esercitato il suo potere discrezionale in modo contrario ai canoni della logica amministrativa e della ragionevolezza. Il giudice amministrativo doveva valutare se sussistevano i presupposti per l'accoglimento del ricorso, alla luce della documentazione prodotta e delle argomentazioni sviluppate dalle parti durante il giudizio.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Lazio, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente e le controdeduzioni dell'Amministrazione, ha concluso che la posizione del Ministero dell'Interno era corretta e che il diniego dell'istanza di cittadinanza era stato adottato in conformità alle norme di legge e in esercizio legittimo del potere discrezionale amministrativo. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente non fosse stato in grado di dimostrare che l'amministrazione avesse commesso errori nell'applicazione dei criteri normativi di concessione della cittadinanza, né ha accertato violazioni procedurali o eccessi di potere che giustificassero l'annullamento del provvedimento impugnato. La sentenza riflette quindi la valutazione secondo cui il diniego amministrativo era stato motivato e coerente con l'ordinamento vigente, non lasciando spazi per l'intervento del giudice amministrativo a favore del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto nel complesso il ricorso presentato dal ricorrente, confermando la validità del diniego di cittadinanza emanato dal Ministero dell'Interno. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in millecinquecento euro a favore del Ministero dell'Interno, onere che ricade interamente sulla parte soccombente. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e le generalità del ricorrente sono state sottoposte a oscuramento nei registri ufficiali al fine di tutelare la dignità e la riservatezza dell'interessato, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

Nei ricorsi contro i dinieghi di istanze di cittadinanza, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento dell'Amministrazione dell'Interno soltanto laddove accerti un'effettiva violazione dei criteri normativi di concessione della cittadinanza, un'irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa, oppure un difetto procedurale sostanziale, mentre l'errata valutazione discrezionale delle condizioni di integrazione sociale e culturale del richiedente, ove supportata da idonea documentazione amministrativa, non costituisce vizio idoneo a provocare l'annullamento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di cittadinanza-OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 4747 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Boccea, 262 Int 8;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’interessato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

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