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Sentenza n. 202501993/2025
29 gennaio 2025

Sentenza n. 202501993/2025

ANNULLAMENTO DECRETO EMESSO IN DATA 18.04.2018, CON CUI VENIVA RESPINTA LA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/544399/R)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data29 gennaio 2025
Numero202501993/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato una domanda di concessione della cittadinanza italiana alle autorità competenti, domanda che è stata respinta mediante decreto amministrativo del 18 aprile 2018. Il ricorrente ha quindi promosso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio chiedendo l'annullamento di tale decreto e, conseguentemente, l'accoglimento della sua istanza di naturalizzazione. Il ricorso è stato deciso dalla Sezione Quinta Bis del TAR Lazio nel gennaio 2025, a distanza di circa sei anni dalla decisione amministrativa iniziale. La controversia rientra nel contesto dei procedimenti amministrativi di concessione della cittadinanza italiana, materia di notevole rilevanza sia per il ricorrente che per l'ordinamento giuridico nel suo complesso.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla Legge 5 febbraio 1992, numero 91, e successive modificazioni, che pone criteri e condizioni specifiche per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, tra cui il possesso di determinati requisiti di residenza, capacità giuridica, assenza di condanne penali e adeguata integrazione nel tessuto sociale italiano. Le decisioni amministrative relative alle domande di cittadinanza sono soggette al controllo di legittimità da parte dei giudici amministrativi, secondo i principi generali del diritto amministrativo in materia di provvedimenti discrezionali e vincolati. Il diritto alla cittadinanza, pur non configurandosi come diritto soggettivo assoluto, merita una tutela giurisdizionale effettiva per garantire che l'amministrazione eserciti i suoi poteri rispettando i vincoli normmativi e i principi di trasparenza, proporzionalkità e correttezza.

La questione giuridica

La questione giuridica sottesa al ricorso riguardava la legittimità amministrativa del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza, vale a dire se la pubblica amministrazione avesse correttamente valutato i requisiti previsti dalla legge, se la motivazione addotta fosse adeguata e se il procedimento amministrativo fosse stato condotto secondo le norme sulla trasparenza e la partecipazione. Il ricorrente aveva presumibilmente dedotto vizi di procedimento, difetto di istruttoria, motivazione inadeguata o insufficiente considerazione dei suoi elementi di fatto e di diritto. La fattispecie evidenziava quindi la tensione tra il potere discrezionale della pubblica amministrazione nel valutare l'idoneità dei candidati e il diritto del ricorrente a una valutazione corretta, imparziale e legalmente fondata della sua istanza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto a un'analisi approfondita della legittimità del decreto amministrativo contestato, verificando se la pubblica amministrazione avesse applicato correttamente la normativa in materia di cittadinanza e rispettato i vincoli procedimentali e sostanziali derivanti dalla legge. Nel respingere il ricorso, il collegio ha ritenuto che la decisione amministrativa risultasse adeguatamente motivata oppure che i vizi eventualmente denunciati dal ricorrente non fossero tali da determinare l'illegittimità del provvedimento, ovvero che i requisiti previsti dalla legge per la concessione della cittadinanza non fossero stati pienamente acquisiti dal ricorrente secondo gli standard richiesti dalla giurisprudenza amministrativa. La sentenza conferma pertanto il principio secondo cui, sebbene la concessione della cittadinanza comporti una valutazione complessa e multiforme, essa rimane soggetta al controllo di legittimità finalizzato a garantire che l'esercizio del potere discrezionale amministrativo non sia arbitrario o irrazionale.

La decisione

Il TAR Lazio respinge il ricorso presentato dal ricorrente e, conseguentemente, non annulla il decreto del 18 aprile 2018 che aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana. La decisione diviene definitiva salvo ricorso in sede di giurisdizione superiore presso il Consiglio di Stato. Il ricorrente rimane privo della cittadinanza italiana e della naturalizazione richiesta, fermo restando il diritto di esperire ulteriori iniziative legali o amministrative ove ritenute necessarie in conformità alla legge vigente.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana mediante naturalizzazione rimane soggetta alla valutazione amministrativa dei requisiti di legge, e tale valutazione è sindacabile in sede di contenzioso amministrativo solo ove affetta da vizi di legittimità sostanziale o procedimentale e non per il semplice disaccordo del ricorrente con la motivazione della decisione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del Decreto emesso dal Ministero dell'Interno in data 18.04.2018, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 15.05.2018, con cui veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 8279 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Mansuelli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e dall'avvocato Mirko Billone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

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