RIGETTO DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - RISARCIMENTO DANNI - (K10/684620)/.
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 6 ottobre 2025 |
| Numero | 202517083/2025 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda il rigetto di un'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata da un ricorrente nei confronti della pubblica amministrazione italiana competente per la gestione dei procedimenti di acquisizione della cittadinanza. Il ricorrente, non ottemperato dal rigetto dell'istanza, ha promosso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per ottenere non soltanto l'annullamento del provvedimento di rigetto, ma altresì il risarcimento dei danni derivanti dal diniego. La materia della cittadinanza rappresenta uno degli ambiti più delicati del diritto amministrativo, poiché concerne l'acquisizione di una posizione giuridica fondamentale che comporta il riconoscimento della pienezza dei diritti civili e politici. Nel corso del procedimento, tuttavia, la situazione di fatto sottesa al ricorso è mutata, determinando l'intervento di circostanze che hanno modificato il quadro entro cui il giudice amministrativo doveva pronunciarsi.
Il quadro normativo
La disciplina della cittadinanza italiana è regolata dalla legge numero 91 del 1992, che fissa i presupposti per l'acquisto della cittadinanza per discendenza, per matrimonio, per naturalizzazione e per elezione. L'amministrazione competente al procedimento di concessione della cittadinanza è tenuta a valutare il possesso dei requisiti previsti dalla legge, operando secondo i principi di legalità, trasparenza e correttezza procedimentale. Quando la pubblica amministrazione nega l'istanza, il ricorrente dispone del diritto di impugnare il provvedimento davanti al giudice amministrativo, il quale è competente a verificare sia la corretta applicazione della norma che l'eventuale illegittimità dell'atto. I danni derivanti da comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione possono costituire oggetto di risarcimento qualora siano provati il nesso di causalità e l'ingiustizia del danno stesso.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo era chiamato a dirimere la questione relativa alla legittimità del provvedimento di rigetto e, contestualmente, a valutare se il ricorrente avesse titolo a ottenere il risarcimento dei danni cagionati dall'irragionevole diniego della concessione della cittadinanza. La controversia presupponeva un'analisi approfondita dei requisiti legali che il ricorrente doveva possedere al momento della presentazione dell'istanza e al momento del rigetto, nonché una verifica della correttezza procedimentale seguita dall'amministrazione nella valutazione della richiesta. La questione aveva inoltre natura complessa in relazione alla determinazione dell'importo dei danni, qualora accertata l'illegittimità del provvedimento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nell'esaminare la controversia, ha rilevato che le circostanze di fatto originariamente dedotte nel ricorso avevano subito una modificazione sostanziale nel corso del procedimento. Tale mutamento della situazione concreta ha reso necessaria una valutazione del permanere dell'interesse del ricorrente alla pronuncia del giudice, determinando l'accertamento che la materia del contendere era venuta meno. Il Tribunale amministrativo, seguendo una consolidata giurisprudenza in tema di cessazione della materia della controversia, ha ritenuto che il sopraggiungere di fatti nuovi avesse eliminato il presupposto essenziale per la continuazione del giudizio. Tale dichiarazione non comporta una valutazione del merito della controversia originaria, ma rappresenta una valutazione del permanere della utilità e della necessità della pronuncia giudiziale.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere, conseguentemente disponendo l'estinzione del giudizio. Tale pronuncia comporta che il ricorso non prosegue ulteriormente nel procedimento giudiziale e che il giudice non deve pronunciarsi nel merito circa la legittimità del provvedimento amministrativo e circa l'eventuale risarcimento dei danni. La dichiarazione di cessazione della materia evidenzia che, indipendentemente dalla correttezza o meno del provvedimento impugnato, le circostanze fattuali della controversia hanno perduto di rilevanza nel corso del processo.
Massima
La cessazione della materia del contendere in giudizi relativi alla cittadinanza si verifica quando il sopraggiungere di fatti successivi al rigetto della istanza riduce a prive di effetto le pretese ricavate dalla impugnazione, comportando l'estinzione del processo senza pronuncia nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Antonietta Giudice, Referendario per l’annullamento - del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 23 ottobre 2023, notificato in data 12 aprile 2025, con cui è stato disposto il ritiro del d.P.R. in data 27 maggio 2019 di concessione della cittadinanza italiana al ricorrente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi inclusa la nota ministeriale di preavviso di diniego del 22 settembre 2020, richiamata nel provvedimento impugnato; sul ricorso numero di registro generale 6572 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliana Volpi e Chiara Scotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo Treviso, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Casier, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo Treviso; Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno n. K10/0-OMISSIS- del 23 ottobre 2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 8 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa in sede di approfondimenti istruttori successivi all’adozione del precedente decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2019, di concessione della cittadinanza italiana in favore dell’odierno ricorrente, una presunta irregolarità relativa alla sua attuale residenza in Italia (in particolare quest’ultimo risultava essersi trasferito dal 16 febbraio 2020 ad Ingolstadt, in Germania, unitamente al proprio nucleo familiare), dovuta alla mancata registrazione nel sistema telematico del Ministero dell’Interno dell’avvenuta notifica del predetto d.P.R. di concessione della cittadinanza e del conseguente giuramento prestato nel novembre 2019, ovvero in data antecedente al contestato trasferimento; Considerato che, alla luce degli elementi emersi in sede di ricorso, è emerso invero che il ricorrente aveva effettivamente prestato giuramento in data 27 novembre 2019 e che l’Amministrazione ha adottato, in data 19 settembre 2025, il decreto di annullamento, in via di autotutela, del provvedimento di reiezione impugnato, depositato agli atti di causa in data 23 settembre 2025; Ritenuto che l’emanazione del provvedimento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Ritenuto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, che le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, la quale ha illegittimamente disposto il rigetto dell’istanza, fondando la propria decisione su presupposti fattuali e giuridici palesemente erronei, quali la presunta mancata notifica del d.P.R. di concessione, il presunto mancato giuramento e, da ultimo, il trasferimento di residenza successivo al perfezionamento del procedimento. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
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