DINIEGO ALL'ACCESSO AI DOCUMENTI - RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEFINITIVO
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 6 febbraio 2025 |
| Numero | 202502798/2025 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Nirob Hasan Safi Md ha presentato un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro la Commissione Nazionale per il diritto di Asilo al fine di ottenere l'accesso a determinati atti amministrativi. Il ricorrente aveva inoltrato una istanza di accesso ai documenti in data 4 ottobre 2024 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che la Commissione ha ricevuto il 9 ottobre 2024. Dinanzi al diniego manifestato dalla Commissione Nazionale, il quale si era perfezionato mediante il silenzio protrattosi per tutta la durata dei trenta giorni previsti dalla legge, il ricorrente ha promosso ricorso giurisdizionale chiedendo sia l'annullamento di tale provvedimento negativo che la declaratoria del proprio diritto all'accesso e, infine, la condanna della pubblica amministrazione a concedere concretamente accesso ai documenti nella forma della visione e dell'estrazione di copia. Tuttavia, nel corso del giudizio amministrativo, precisamente attraverso una nota del 9 dicembre 2024, l'amministrazione resistente ha provveduto spontaneamente a rilasciare al ricorrente le informazioni e i documenti precedentemente negati, determinando così il venir meno della materia controversa che originariamente aveva alimentato la controversia giurisdizionale.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dalla Legge numero 241 del 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che rappresenta il cardine della trasparenza amministrativa e del diritto alla conoscenza delle attività delle pubbliche amministrazioni. L'istanza di accesso deve essere presentata secondo le modalità previste dalla legge medesima, e l'amministrazione ha l'obbligo di pronunziare una decisione espressamente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, termine il cui mancato rispetto comporta il perfezionamento di un silenzio che equivale a diniego. La disposizione di cui all'articolo 34, comma 5, del Codice di Procedura Amministrativa disciplina l'ipotesi della cessazione della materia del contendere, ossia la situazione in cui la controversia viene meno per il venir meno del provvedimento impugnato o dell'interesse che lo alimentava, consentendo al giudice di dichiarare concluso il giudizio pur con conseguenze sulle spese di lite in capo all'amministrazione che non abbia provveduto tempestivamente.
La questione giuridica
La controversia si incentrava sul diritto fondamentale di accesso ai documenti amministrativi detenuti dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, un organo centrale nel sistema italiano di protezione internazionale e gestione dell'asilo. La questione era complessa poiché il ricorrente, presumibilmente un soggetto direttamente interessato a procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale, aveva esercitato il diritto di conoscere gli atti amministrativi pertinenti alla sua posizione, diritto che la Commissione aveva inizialmente negato con un silenzio equipollente a rifiuto. La questione giuridica sottesa era dunque se l'amministrazione avesse correttamente applicato la disciplina sull'accesso, e se il ricorrente potesse far valere in sede giurisdizionale il proprio diritto a ottenere comunicazione dei documenti richiesti, con conseguenti implicazioni sulla trasparenza amministrativa e sulla tutela dei diritti dei privati.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025, ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere comunicata dal ricorrente in data 9 dicembre 2024, rilevando come l'amministrazione resistente avesse nel frattempo provveduto a rilasciare spontaneamente i documenti e le informazioni originariamente richiesti. Il collegio giudicante ha ritenuto corretta l'applicazione dell'articolo 34, comma 5, del Codice di Procedura Amministrativa, il quale consente di dichiarare estinta la controversia quando la ragione della lite venga meno per il compimento dell'atto richiesto o per il venir meno dell'interesse azionato. Sebbene il provvedimento negativo della Commissione fosse presumibilmente illegittimo, l'ordinamento processuale amministrativo consente di evitare una pronuncia di merito proprio quando l'amministrazione ha rimediato al proprio comportamento insoddisfacente durante il corso del giudizio. Il giudice ha inoltre valutato la questione relativa alle spese di lite, ritenendo che l'amministrazione dovesse comunque sopportarle in ragione di una soccombenza virtuale, dato che ha dovuto attendere l'intervento giurisdizionale per ottemperare a un suo obbligo legale di accesso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo estinto il giudizio a seguito della spontanea concessione dell'accesso ai documenti effettuata dall'amministrazione nel dicembre 2024. L'amministrazione resistente è stata condannata al pagamento delle spese di lite per un importo di euro 750,00 oltre alle spese generali al 15 per cento, IVA, CPA e contributo unificato secondo quanto previsto dalla legge. Il Tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. La decisione, pur non pronunciandosi nel merito sull'illegittimità del diniego iniziale, ha comunque riconosciuto implicitamente il diritto del ricorrente e ha sanzionato l'amministrazione con la condanna alle spese, rappresentando così una forma di tutela giurisdizionale del privato anche nella forma della cessazione della controversia.
Massima
Quando un'amministrazione pubblica rimedia spontaneamente durante il corso del giudizio a un comportamento omissivo in materia di accesso ai documenti amministrativi, la causa cessa per mancanza di materia del contendere, ma l'amministrazione rimane comunque tenuta al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Michelangelo Francavilla, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Francesco Vergine, Referendario, Estensore per l'annullamento del diniego all'accesso manifestato dalla Commissione Nazionale, con perfezionamento del silenzio protrattosi per 30 giorni dopo il ricevimento della domanda di accesso datata 4 ottobre 2024, trasmessa con raccomandata A/R dal ricorrente in data 4 ottobre 2024 e ricevuta in data 9 ottobre 2024; per la declaratoria del diritto del ricorrente all’accesso agli atti richiesti alla Commissione Nazionale per il diritto di asilo con istanza pervenuta alla stessa Commissione in data 9 ottobre 2024; e per la condanna della Commissione a concedere alla ricorrente l’accesso agli atti richiesto nella forma della visione ed estrazione di copia, nonché con condanna alle spese di lite. sul ricorso numero di registro generale 12695 del 2024, proposto da Nirob Hasan Safi Md, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Vista la nota del 9 .12.2024 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l’Amministrazione resistente nel corso del giudizio ha rilasciato le informazioni richieste dall’odierno ricorrente con istanza di accesso del 4 ottobre 2024; vista la comunicazione in atti dell’Amministrazione intimata del 20.12.2024; visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; ritenuto di prendere atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese seguono la soccombenza virtuale; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l’amministrazione resistente alle spese di lite che determina in euro 750,00 (settecentocinquanta), oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e contributo unificato come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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