AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202603539/2026
26 febbraio 2026

Sentenza n. 202603539/2026

ACCESSO AI DOCUMENTI - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data26 febbraio 2026
Numero202603539/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima, contestando un provvedimento o una decisione amministrativa collegata a un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, oppure contestando il rifiuto o il ritardo nell'accesso ai documenti inerenti a tale procedimento. La controversia riguardava quindi questioni di accesso alla documentazione amministrativa e il diritto di conoscere gli atti conclusivi di un procedimento relativo a istanze di asilo, protezione sussidiaria o altra forma di protezione internazionale. Durante il corso del giudizio amministrativo, prima che il Tribunale potesse pronunciarsi nel merito della controversia, la situazione fattuale ha subito una modifica tale da rendere priva di ragion d'essere la prosecuzione della lite, determinando così la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il quadro normativo

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è regolato dalla Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni, che riconosce ai cittadini il diritto di accedere ai documenti delle pubbliche amministrazioni, salvo restrizioni previste per motivi di riservatezza, sicurezza pubblica o protezione di dati personali. In materia di protezione internazionale, la competenza amministrativa è esercitata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, numero 25, che disciplina le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e delle altre forme di protezione. Le norme sulla trasparenza amministrativa e il diritto dei ricorrenti di conoscere i provvedimenti che li riguardano costituiscono un principio fondamentale dell'azione amministrativa secondo la Carta Costituzionale e il diritto europeo.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla dialettica fra il diritto del ricorrente di accedere ai documenti e ai provvedimenti amministrativi conclusivi di un procedimento di protezione internazionale e il contrapposto interesse della pubblica amministrazione di tutelare informazioni sensibili o coperte da vincoli di riservatezza. In particolare, era in discussione se il rifiuto di accesso o il mancato rilascio tempestivo di documentazione costituisse una violazione procedurale suscettibile di dar luogo a un difetto di trasparenza amministrativa. La questione assumeva rilievo anche sotto il profilo della corretta conclusione dei procedimenti amministrativi e del rispetto dei termini di decisione previsti dalle norme sulla semplificazione procedurale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale, nel corso dell'istruttoria, ha rilevato che nel frattempo la situazione oggetto della controversia aveva subito una trasformazione: è probabile che l'amministrazione abbia provveduto a rendere accessibile la documentazione richiesta oppure abbia emanato il provvedimento conclusivo del procedimento, venendo meno così le ragioni sottese alla ricorrenza. In tal caso, il giudice amministrativo ha correttamente applicato il principio secondo cui quando sopravviene una modifica della situazione fattuale che elimina l'interesse concreto del ricorrente, la prosecuzione del giudizio diviene priva di utilità pratica. Questa decisione riflette l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa nel dichiarare cessata la materia del contendere quando la controversia perde il suo carattere di attualità durante il procedimento, rendendo la sentenza nel merito una mera declaratoria di principio priva di effetti concreti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento, senza pronunciarsi nel merito della controversia. Questa decisione ha avuto l'effetto di far terminare la lite senza che venisse accertato se l'amministrazione avesse agito illegittimamente, poiché la controversia aveva perso il suo oggetto. Non risulta dalla data della sentenza alcun'altra pronuncia sulla condanna alle spese di giudizio, il che potrebbe indicare una remissione di essa fra le parti o un'assorbimento in via di principio dalla dichiarazione di cessazione.

Massima

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è pronunciata dal giudice amministrativo quando la fattispecie controversa subisca una modifica che elimini l'interesse concreto e attuale del ricorrente durante il procedimento, rendendo priva di utilità pratica la prosecuzione del giudizio e la pronuncia nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Politi,	Presidente
Filippo Maria Tropiano,	Consigliere, Estensore
Alberto Ugo,	Primo Referendario
per l'annullamento
del diniego tacito sull’istanza di accesso agli atti inviata in data 26.6.2025;
sul ricorso numero di registro generale 10898 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Territoriale di Roma per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, Ministero Dell’Interno - Questura di Roma – Ufficio Immigrazione, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla sulle spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →