RIGETTO DELL’ISTANZA DI RINNOVO/CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA MOTIVI DI MINORE ETÀ A MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO
| Tribunale | TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 13 novembre 2025 |
| Numero | 202500447/2025 |
| Esito | FISSA UDIENZA PUBBLICA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, in precedenza minorenne, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro due decreti del Questore della Provincia di Udine, rispettivamente del 17 febbraio 2025 e del 21 luglio 2025, entrambi contenenti il rigetto della sua istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno dalla categoria "minore età" a quella di "lavoro subordinato". Il ricorrente, assistito dagli avvocati Deborah Valent e Stefano Paroni, ha presentato il ricorso introduttivo e successivamente, il 23 settembre 2025, ha integrato la propria impugnazione con motivi aggiunti, sollevando ulteriori argomentazioni giuridiche sulla questione. La controversia sorge dal rifiuto della Questura di convertire il titolo di soggiorno sulla base della nuova condizione del ricorrente, che nel frattempo aveva raggiunto la maggiore età e aveva acquisito un'occasione di lavoro subordinato. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Udine si sono costituiti nel giudizio per resistere alla pretesa del ricorrente, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e dalle disposizioni relative alla protezione internazionale e alle varie categorie di titoli di soggiorno. In particolare, il rinnovo e la conversione dei permessi sono assoggettati a specifiche procedure amministrative e a termini perentori, con la previsione che ogni istanza deve essere valutata secondo i presupposti normativi vigenti al momento della sua presentazione. La normativa prevede che i permessi di soggiorno per minore età possono essere convertiti in altre categorie quando viene meno la situazione di minore età e si realizzano i presupposti per una diversa tipologia di titolo, quale quello per lavoro subordinato. Inoltre, il diritto amministrativo generale impone al ricorrente il rispetto di precisi termini procedurali per l'impugnazione dei provvedimenti, in ossequio ai principi della certezza del diritto e della stabilità dei provvedimenti amministrativi.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguarda la corretta procedura e la tempestività dell'impugnazione del diniego di conversione del permesso di soggiorno, nonché la valutazione sostanziale della domanda presentata dal ricorrente sulla base della normativa vigente. Il ricorrente contesta sia la legittimità del primo decreto sia quella del secondo, sottolineando l'illegittimità della Questura nel rifiutare sistematicamente la conversione nonostante il mutamento delle circostanze personali. Emerge quindi la questione procedurale della corretta qualificazione e della procedibilità del ricorso introduttivo nella sua forma originaria, nonché la valutazione dei motivi aggiunti, che possono contenere prospettive giuridiche diverse o complementari rispetto a quelle inizialmente esposte. La pronuncia evidenzia che il tribunale ha ritenuto necessario distinguere tra la procedibilità della prima domanda e il merito della seconda, una distinzione che suggerisce vizi procedurali nel ricorso originario.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha condotto l'istruttoria dell'udienza pubblica del 22 ottobre 2025 con la relazione della dott.ssa Manuela Sinigoi, che ha analizzato la ricevibilità della domanda introduttiva. Nonostante il testo della sentenza non esponga in forma estesa la motivazione, il dispositivo comunica una decisione articolata: il tribunale ha riscontrato l'improcedibilità del ricorso introduttivo, il che normalmente significa che il ricorrente non aveva il diritto di ricorrere nella forma e con le modalità impiegate oppure che sussistevano vizi procedurali insanabili riguardanti la tempestività, la qualificazione del provvedimento impugnato o la legittimazione ricorrente. Contemporaneamente, il giudice ha ritenuto opportuno e giuridicamente corretto permettere la prosecuzione della causa mediante la trattazione dei motivi aggiunti, il che indica che la questione di fondo rimane giuridicamente rilevante e meritevole di decisione nel merito, compatibilmente con una rinnovata valutazione dei presupposti procedurali e dei diritti sostanziali della parte. La fissazione di una nuova udienza per il 28 gennaio 2026 consente una riapertura effettiva del dibattito sul fondamento delle pretese del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo nella forma originaria, senza tuttavia chiudere la strada al ricorrente, disponendo la prosecuzione della causa per l'esame dei motivi aggiunti presentati successivamente. L'organo giudicante ha fissato una nuova udienza pubblica per il 28 gennaio 2026, rinviando così la decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa del ricorrente. Le spese processuali rimangono riservate al definitivo, il che significa che saranno liquidate solo nella sentenza finale sulla decisione complessiva della causa. Il tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua privacy e della sua dignità personale, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo sulla protezione dei dati personali e del regolamento europeo in materia di protezione dei dati.
Massima
L'improcedibilità del ricorso introduttivo per vizi procedurali non preclude la possibilità di promuovere la prosecuzione del giudizio mediante motivi aggiunti quando il ricorrente abbia colmato i difetti formali originari e presenti ulteriori doglianze sostanzialmente idonee a riportare in discussione il merito della controversia amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore Claudia Micelli, Referendario per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Questore della Provincia di Udine dd.17.02.2025, Cat. A 12/25/Imm prot. n. 07/2025 Rig. Rinnovo sogg. di rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro subordinato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/9/2025: del decreto del Questore della Provincia di Udine dd.21.07.2025 notificato in data 21.07.2025, Cat. A 12/25/Imm prot. n. 23/2025 Rig. Rinnovo pse di rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione; sul ricorso numero di registro generale 189 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Deborah Valent e Stefano Paroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Udine, in persona del Questore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Udine; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi sul (solo) ricorso introduttivo, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Dispone la prosecuzione della causa per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti e fissa, all’uopo, l’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026. Spese al definitivo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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