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Sentenza n. 202600034/2026
6 febbraio 2026

Sentenza n. 202600034/2026

RIGETTO DELL’ISTANZA DI RINNOVO/CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA MOTIVI DI MINORE ETÀ A MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE
SezioneSEZIONE PRIMA
Data6 febbraio 2026
Numero202600034/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero che era titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di minore età ha presentato istanza amministrativa presso la competente Questura al fine di rinnovare e contemporaneamente convertire il titolo di soggiorno, passando dalla motivazione originaria a quella di lavoro subordinato poiché nel frattempo aveva raggiunto la maggiore età e acquisito un'offerta lavorativa da parte di un datore di lavoro italiano. La Questura ha rigettato tale istanza, negando il cambio di motivazione richiesto. Avverso questo provvedimento negativo, il ricorrente ha esperito ricorso dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia, contestando la legittimità della decisione dell'amministrazione e sostenendo che sussistevano tutti i requisiti di legge per ottenere il rinnovo con conversione.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che regola il sistema dei permessi di soggiorno per gli stranieri in Italia. In particolare, le disposizioni in questione contemplano le condizioni e i procedimenti per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei titoli di soggiorno, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere accertati dall'amministrazione. Il permesso di soggiorno per minore età, essendo condizionato alla permanenza della condizione anagrafica, richiede valutazione da parte dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti quando viene richiesta la conversione a diverse motivazioni, in particolare per lavoro subordinato.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se l'amministrazione avesse correttamente valutato i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e se fossero stati correttamente applicati i criteri normativi fissati dalla legge nel procedimento di conversione. Il ricorrente contestava la motivazione del rigetto, sostenendo che non erano stati considerati adeguatamente gli elementi di prova prodotti della sussistenza di un rapporto di lavoro regolare e dei requisiti economici e retributivi necessari. Era pertanto in discussione l'apprezzamento amministrativo dei presupposti di fatto e l'eventuale illegittimità della decisione per violazione di legge o eccesso di potere.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo, valutato nel merito la documentazione prodotta dalle parti e considerati gli argomenti posti a fondamento del ricorso, ha ritenuto che le eccezioni e i motivi aggiunti formulati dall'Amministrazione ricorrente costituissero valida giustificazione della decisione di rigetto. Il collegio giudicante ha accolto le considerazioni secondo cui l'amministrazione aveva correttamente proceduto all'accertamento dei requisiti di legge e ritenuto che gli elementi documentali non fossero sufficienti ad attestare i presupposti per la conversione del permesso. Il ragionamento giudiciale ha privilegiato l'apprezzamento amministrativo, ritenendo che le carenze riscontrate nella documentazione prodotta o le anomalie nel procedimento formativo della manifestazione di volontà del datore di lavoro non consentissero di accogliere l'istanza del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso nei motivi aggiunti, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questura e mantenendo in vigore la decisione amministrativa che aveva negato la conversione del permesso di soggiorno. Non essendo accolte le istanze del ricorrente, questi rimane titolare esclusivamente del permesso di soggiorno per motivi di minore età, con le conseguenze che derivano dall'esaurimento della motivazione originaria. Non risultano prescrizioni ulteriori né rinvii ad altro giudice, configurandosi la sentenza come definitiva sulla questione di conversione del titolo.

Massima

L'Amministrazione non incorre in illegittimità nel rigettare l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da minore età a motivi di lavoro subordinato quando la documentazione prodotta non fornisce prova sufficiente della sussistenza dei requisiti sostanziali e formali prescritti dalla legge per il rilascio del nuovo titolo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Modica de Mohac di Grisi',	Presidente
Manuela Sinigoi,	Consigliere, Estensore
Claudia Micelli,	Referendario
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Questore della Provincia di Udine dd.17.02.2025, -OMISSIS-. Rinnovo sogg. di rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro subordinato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/9/2025:
del decreto del Questore della Provincia di Udine dd.21.07.2025 notificato in data
21.07.2025, -OMISSIS-. Rinnovo pse di rigetto dell’istanza di
rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro
subordinato/attesa occupazione;
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto
dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Deborah Valent e Stefano Paroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Udine, in persona del Questore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi l’avv. Stefano Paroni per il ricorrente e l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni per il Ministero e la Questura intimati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno/Questura di Udine, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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