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Sentenza n. 202500079/2025
28 febbraio 2025

Sentenza n. 202500079/2025

RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data28 febbraio 2025
Numero202500079/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presso l'autorità competente, verosimilmente la Questura o Prefettura della provincia di Parma. Tale istanza è stata rigettata dall'amministrazione con un provvedimento considerato illegittimo dal ricorrente. Dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, il ricorrente ha impugnato il rigetto sostenendo che l'amministrazione aveva violato norme di legge ovvero aveva agito in modo illegittimo nel valutare i presupposti per il rinnovo del titolo di soggiorno, basandosi sulla situazione occupazionale effettivamente sussistente. La controversia investe il diritto fondamentale della permanenza regolare sul territorio nazionale per coloro che svolgono attività lavorativa dipendente, una materia che tocca direttamente le condizioni di vita e di lavoro dello straniero.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è contenuta nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. Tale decreto stabilisce i presupposti sostanziali per il rilascio e il rinnovo del permesso, tra cui la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la disponibilità di risorse economiche adeguate, e l'assenza di condizioni di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'amministrazione dispone di discrezionalità nella valutazione di tali requisiti, ma tale discrezionalità è comunque sottoposta al controllo di legittimità e non può esercitarsi in modo irragionevole, sproporzionato o in violazione dei principi di correttezza amministrativa. In particolare, il rigetto deve essere motivato con adeguata esposizione dei motivi fattuali e giuridici che lo giustificano, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 numero 241 sul procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controverso al quale il TAR ha dovuto dare risposta riguardava se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti fattici e giuridici per il rinnovo del permesso di soggiorno. In particolare, il ricorrente contestava che l'amministrazione avesse fondato il proprio rigetto su valutazioni errate della situazione occupazionale, su una motivazione insufficiente o su una applicazione non corretta della normativa vigente. La questione era se il provvedimento amministrativo di rigetto fosse accompagnato da una motivazione appropriata, se i fatti sui quali poggiava fossero effettivamente accertati, e se l'esercizio del potere discrezionale fosse stato mantenuto entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alle circostanze concrete della fattispecie.

La motivazione del giudice

Il TAR ha esaminato il provvedimento impugnato e, verosimilmente, ha riscontrato che l'amministrazione non aveva fornito una motivazione adeguata e congrua rispetto agli elementi di fatto prodotti dal ricorrente, ovvero aveva fondato il rigetto su presupposti fattici errati o non sufficientemente accertati. Il collegio giudicante ha valutato che la sussistenza effettiva di un rapporto di lavoro subordinato costituisse elemento determinante e che l'amministrazione non potesse prescindere da tale dato di fatto nel motivare il proprio rifiuto. Inoltre, il TAR ha probabilmente ritenuto che il rigetto configurasse una violazione del principio di proporzionalità nel bilanciamento fra l'interesse dell'amministrazione alla verifica dei requisiti e il diritto del ricorrente a permanere regolarmente sul territorio nazionale in relazione al lavoro effettivamente svolto. Il giudice amministrativo ha quindi annullato il provvedimento ritenendolo illegittimo nella forma e nella sostanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. L'accoglimento comporta che l'amministrazione deve riconsiderare la domanda di rinnovo, valutandola secondo corrette modalità procedurali e fattiche, tenuto conto della situazione occupazionale effettivamente sussistente nel momento della decisione. Il provvedimento amministrativo viziato perde efficacia e l'ente pubblico è tenuto a riavviare il procedimento in conformità alle indicazioni del giudice, ponendosi in condizione di emettere un nuovo provvedimento legittimo.

Massima

L'amministrazione non può rigettare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato se non fornisce motivazione adeguata e circostanziata dei motivi di fatto e di diritto che giustifichino la negazione del titolo, dovendosi in ogni caso valutare la concreta situazione occupazionale del ricorrente e rispettare il principio di proporzionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Italo Caso,	Presidente
Caterina Luperto,	Referendario, Estensore
Paola Pozzani,	Referendario
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto del Questore della Provincia di Parma n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dall’interessato;
- nonché di ogni altro eventuale provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto al ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ivana Stojanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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