RIGETTO DELLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 20 gennaio 2025 |
| Numero | 202500024/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il presente ricorso è stato proposto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, nel gennaio del 2025, contro un provvedimento amministrativo emanato il sette novembre del 2023 da parte di un'autorità afferente al Ministero dell'Interno. Il ricorrente, le cui generalità sono state integralmente oscurate dal giudice per motivi di tutela della dignità personale in conformità alla normativa sulla protezione dei dati, ha chiesto al TAR l'annullamento di tale provvedimento. I dettagli specifici della fattispecie concreta sono non ricostruibili dal presente documento in ragione dell'estensiva protezione dei dati personali applicata. La natura del ricorso, dal contesto del soggetto destinatario del provvedimento, suggerisce una controversia afferente alla competenza diretta del Ministero dell'Interno, verosimilmente nel settore amministrativo della sicurezza o dell'ordine pubblico.
Il quadro normativo
La presente controversia si iscrive entro il sistema di giustizia amministrativa disciplinato dal decreto legislativo numero 104 del 2010, che regola la ricevibilità e la trattazione dei ricorsi avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali. La sentenza applica altresì le disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo numero 196 del 2003, nonché gli articoli 5 e 6 del Regolamento UE numero 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti fondamentali della persona ricorrente. Tali norme hanno guidato il giudice nel valutare non soltanto il merito della controversia amministrativa ma altresì le esigenze di riservatezza che caratterizzano il procedimento. La disciplina della giustizia amministrativa richiede che ogni ricorso sia valutato secondo i principi di legalità, correttezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consiste nella legittimità del provvedimento amministrativo impugnato nel contesto della competenza funzionale e territoriale della Questura e del Ministero dell'Interno. Il ricorrente ha eccepito violazioni dell'azione amministrativa che il TAR doveva valutare mediante il controllo di legittimità sul provvedimento. La questione richiede al giudice di accertare se l'amministrazione abbia agito secondo le procedure previste dalla legge e se abbia correttamente motivato le proprie decisioni, ovvero se siano integrati motivi di illegittimità tali da giustificare l'annullamento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR di Parma, dopo la discussione della causa nell'udienza pubblica del quindici gennaio duemilaventicinque, ha ritenuto di non accogliere i motivi di ricorso dedotti dalla parte ricorrente. Sebbene la brevità della forma redazionale della sentenza, conforme agli standard delle sentenze di primo grado in materia di giustizia amministrativa, non consente la piena esplicazione del ragionamento giuridico, il respingimento del ricorso denota una valutazione del giudice secondo cui il provvedimento amministrativo è stato correttamente adottato, ovvero che la documentazione e le circostanze di fatto non supportano le pretese annullative della parte ricorrente. Il percorso logico del giudice, sebbene sinteticamente espresso nel dispositivo, converge verso la conclusione che l'amministrazione ha esercitato correttamente i propri poteri nel contesto della controversia sottoposta al TAR.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, ha definitivamente respinto il ricorso proposto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene proprie spese processuali senza condanna all'altro contendente. Il giudice ha altresì ordinato all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione della sentenza secondo le procedure ordinarie. Parallelamente, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente nella pubblicazione della sentenza, esercitando la discrezionalità attribuitagli dalle norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
Laddove il ricorso amministrativo non sia sorretto da motivi di illegittimità sufficienti ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, il Tribunale Amministrativo provvede al suo respingimento, con compensazione delle spese processuali quando entrambe le parti abbiano contribuito alla complessità della lite.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Italo Caso, Presidente Caterina Luperto, Referendario Paola Pozzani, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del 7 novembre 2023. sul ricorso numero di registro generale 10 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Fiorani, Sonia Tonoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Paola Pozzani, nessuno presente per le parti come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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