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Sentenza n. 202500200/2025
9 maggio 2025

Sentenza n. 202500200/2025

RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data9 maggio 2025
Numero202500200/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso la Questura di Reggio Emilia. Il Questore, valutando l'istanza secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione, ha opposto un diniego al rinnovo, respingendo così formalmente la richiesta del ricorrente. Dinanzi al provvedimento negativo, il ricorrente ha impugnato la decisione del Questore ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, per ottenere l'annullamento del provvedimento. La controversia rientra quindi nel controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi in materia di permessi di soggiorno, settore particolarmente delicato in cui si incrociano diritti individuali e poteri discrezionali della pubblica amministrazione.

Il quadro normativo

La materia del soggiorno di cittadini stranieri in Italia è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che disciplina le condizioni e le modalità di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per diverse causali, incluso il lavoro subordinato. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rappresenta uno strumento giuridico finalizzato a consentire lo svolgimento di attività lavorativa e costituisce uno status ricercato dal lavoratore migrante nel contesto del mercato del lavoro italiano. La pubblica amministrazione, in persona del Questore, esercita funzioni di controllo e amministrative secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge, dovendo rispettare i principi di legalità, buon andamento e trasparenza che caratterizzano l'azione amministrativa. Le decisioni del Questore in materia di permessi di soggiorno sono sottoposte al controllo di legittimità e correttezza operato dal giudice amministrativo, che valuta se il provvedimento è stato adottato secondo le prescrizioni normative.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava il rifiuto del rinnovo del permesso sostenendo che il Questore non avesse legittimamente applicato i presupposti e le condizioni previste dalla legge per il mantenimento dello status di lavoratore migrante. Il conflitto di diritto riguardava pertanto se il provvedimento di diniego fosse stato fondato su elementi idonei e normativamente rilevanti, ovvero se il Questore avesse ecceduto i propri poteri discrezionali. La questione investiva anche la corretta valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, aspetto centrale nel bilanciamento tra l'interesse dello straniero a mantenere lo status lavorativo e il potere di controllo amministrativo dello Stato sui flussi migratori.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, dopo l'esame dei documenti prodotti dalle parti e la discussione in sede di relazione pubblica tenutasi il ventinove aprile duemilaventicinque, ha ritenuto che il ricorso non presentasse elementi sufficienti per censurare la legittimità del provvedimento impugnato. Il giudice, nel valutare gli scritti depositati dal ricorrente e dalla Questura, ha considerato che le ragioni addotte dalla parte ricorrente non risultavano idonee a provare che il Questore avesse agito in violazione delle norme sulla materia o avesse esercitato arbitrariamente il proprio potere discrezionale. Con tale ragionamento, il collegio giudicante ha confermato implicitamente la legittimità della decisione amministrativa, ritenendo che il diniego fosse stato pronunciato in conformità ai presupposti e ai criteri previsti dall'ordinamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna ha rigettato il ricorso nella sua interezza, confermando conseguentemente il provvedimento del Questore di Reggio Emilia che aveva respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, fermo restando quanto già liquidato in precedenti ordinanze cautelari. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che comporta che il Questore procederà sulla base di tale pronuncia giudiziale senza ulteriori margini di riconsiderazione della istanza iniziale, a meno che il ricorrente non proponga ricorso ulteriore secondo le modalità previste dalla legge.

Massima

Nella valutazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il Questore agisce in esercizio di funzioni amministrative sottoposte al controllo giurisdizionale di legittimità, pertanto il giudice amministrativo deve verificare se la negazione del rinnovo sia fondata su presupposti normativamente rilevanti e non contraddittoria rispetto alle circostanze di fatto accertate, ove il ricorrente non fornisca prove sufficienti della illegittimità del provvedimento il ricorso deve essere rigettato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Italo Caso,	Presidente
Caterina Luperto,	Referendario, Estensore
Paola Pozzani,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di Reggio Emilia ha respinto l’istanza del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Caldarola e Caterina Caldarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Reggio Emilia, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Caterina Luperto, lette le note d’udienza con cui parte ricorrente ha richiesto il passaggio in decisione sulla scorta degli scritti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate, fermo restando quanto liquidato in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

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