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Sentenza n. 202600218/2026
5 febbraio 2026

Sentenza n. 202600218/2026

ESPULSIONE DA CORSO DI FORMAZIONE PER NOMINA A VICE ISPETTORE

TribunaleTAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data5 febbraio 2026
Numero202600218/2026
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso al TAR Emilia-Romagna contro un provvedimento di espulsione da un corso di formazione professionale finalizzato alla nomina a Vice Ispettore. Il ricorso è stato proposto nei confronti dell'amministrazione competente per il corso di formazione, presumibilmente un'ente pubblico o una struttura dell'amministrazione dello Stato. La controversia riguarda la legittimità e la correttezza procedurale del provvedimento che ha escluso il ricorrente dal percorso formativo, il quale rappresentava un requisito essenziale per l'accesso a una posizione di pubblico impiego di elevato profilo professionale. La rilevanza del ricorso era significativa in quanto l'esclusione dal corso poteva precludere definitivametne al ricorrente l'accesso al ruolo di Vice Ispettore e alle relative opportunità di carriera.

Il quadro normativo

Il ricorso riguarda i principi generali del diritto amministrativo in materia di procedimenti di selezione e formazione per l'accesso ai pubblici impieghi. Risultano applicabili le disposizioni sulla trasparenza amministrativa, sulla corretta procedura e sulla tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di coloro che partecipano a selezioni pubbliche. Sono rilevanti inoltre i principi costituzionali sulla parità di trattamento, sulla non discriminazione e sull'accesso ai pubblici impieghi secondo il merito, come stabilito dall'articolo 97 della Costituzione. Il ricorso si inserisce nel contesto più ampio della giurisdizione amministrativa sulla ricorribilità dei provvedimenti relativi a corsi di formazione rientranti in percorsi di accesso al pubblico impiego.

La questione giuridica

Il problema giuridico centrale riguardava la ricevibilità del ricorso, cioè se il ricorrente avesse correttamente proposto il ricorso dinanzi al giudice amministrativo secondo le forme procedurali prescitte. Potrebbe esservi stato un difetto nella proposizione del ricorso medesimo, relativo ai termini di presentazione, alla forma della memoria ricorsoria, alla corretta identificazione del convenuto, oppure alla sussistenza della ricorribilità dell'atto secondo i criteri fissati dal codice del processo amministrativo. La questione rivestiva rilievo procedimentale fondamentale, poiché la ricevibilità costituisce presupposto logico e giuridico per l'esame nel merito delle doglianze del ricorrente. In tal senso, il TAR ha dovuto preliminarmente valutare se il ricorso presentato potesse essere ammesso all'esame della causa.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha condotto un'analisi rigorosa sulla conformità procedurale del ricorso, concludendo che sussisteva un vizio di ricevibilità che rendeva impossibile proseguire nell'esame della causa. Questo vizio potrebbe riguardare una carenza nelle forme esteriori del ricorso, un difetto nei termini di presentazione stabiliti dal codice del processo amministrativo, oppure la mancanza di una condizione procedurale essenziale per l'esercizio della giurisdizione amministrativa. Il TAR, nel sollevare una questione di ricevibilità, ha anteposto tale verifica all'esame nel merito, applicando il principio secondo il quale i vizi procedurali che ostacolano la proposizione della causa devono essere accertati e dichiarati prima di qualsiasi valutazione sulla fondatezza delle pretese. La dichiarazione di irricevibilità ha quindi rappresentato una conclusione dovuta sulla base delle regole del processo amministrativo.

La decisione

Il TAR Emilia-Romagna ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente. Questa decisione ha comportato il rigetto della domanda cautelare e definitiva, senza tuttavia entrare nel merito della controversia relativa all'espulsione dal corso di formazione. Il ricorrente è rimasto privo della pronuncia sulla legittimità del provvedimento di esclusione dal corso. La decisione ha comportato probabilmente anche la condanna alle spese di giudizio secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo.

Massima

Il ricorso amministrativo non può essere deciso nel merito quando affetto da vizi procedurali che ne compromettono la ricevibilità secondo i criteri stabiliti dal codice del processo amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Carpentieri,	Presidente
Mara Bertagnolli,	Consigliere
Paolo Nasini,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto n.-OMISSIS- del 27 giugno 2022 emesso dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelina Suriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’istanza di rimessione in termini e lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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