SILENZIO SERBATO DALLA P.A. IN MERITO ALL’ISTANZA PRESENTATA DAL RICORRENTE, AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE
| Tribunale | TAR CAMPANIA - SALERNO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 10 dicembre 2025 |
| Numero | 202502084/2025 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza alla Pubblica Amministrazione competente richiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, titolo previsto dalla normativa italiana per coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità particolari o sono vittima di violenze o persecuzioni. A fronte del silenzio prolungato dell'amministrazione sulla sua richiesta, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico o amministrativo presso il TAR Campania di Salerno al fine di ottenere l'accertamento della violazione del diritto ad una pronuncia amministrativa esplicita entro i termini di legge. La controversia rappresenta una fattispecie frequente di contenzioso amministrativo in materia di immigrazione e diritti dei migranti, ove l'inerzia della Pubblica Amministrazione crea situazioni di incertezza giuridica e vulnerabilità personale per il ricorrente.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per protezione speciale è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione, e da successivi decreti attuativi che individuano le categorie di stranieri aventi diritto a siffatta protezione, quali vittime di tratta, di violenza domestica o grave sfruttamento. Le modalità procedimentali di esame delle istanze, inclusi i termini entro cui la Pubblica Amministrazione deve pronunciarsi, trovano fondamento nei principi generali del diritto amministrativo, in particolare nel Decreto del Presidente della Repubblica numero 1109 del 1971 e nella Legge numero 241 del 1990, che disciplinano i termini procedimentali e la disciplina dell'eccesso di potere. Il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva, garantito dalla Costituzione, si applica pienamente anche ai ricorsi contro il silenzio della Pubblica Amministrazione.
La questione giuridica
La questione fondamentale sottesa al ricorso risiede nella violazione del dovere dell'amministrazione di pronunciarsi esplicitamente sulle istanze dei cittadini entro termini determinati dalla legge. In particolare, il ricorrente lamenta che l'assenza di risposta costituisce silenzio inadempienza, cioè mancata pronuncia che, secondo la giurisprudenza consolidata, integra un vizio di illegittimità del provvedimento implicito di rigetto. La questione riveste rilevanza pratica per il ricorrente, il quale rimane in uno stato di incertezza giuridica quanto al godimento di diritti essenziali quali la permanenza nel territorio nazionale e i relativi diritti connessi. Il contenzioso tocca quindi il delicato equilibrio tra i poteri discrezionali dell'amministrazione e la necessità di tutela dei diritti fondamentali della persona, specialmente quando la persona è in situazione di vulnerabilità.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le risultanze procedimentali e le circostanze sopravvenute nel corso del giudizio, ha riscontrato che la situazione factual sottesa al ricorso aveva subito una modificazione sostanziale. Con ogni probabilità, nel corso del procedimento amministrativo pendente o durante l'iter giurisdizionale, la Pubblica Amministrazione ha provveduto a emanare una pronuncia espressa sulla richiesta del ricorrente, verosimilmente accogliendo l'istanza e rilasciando il permesso di soggiorno richiesto. Tale circostanza ha determinato la perdita del fumus boni iuris del ricorso, cioè della ragione pratica della controversia, dal momento che il ricorrente ha ottenuto in concreto ciò che domandava. Il collegio giudicante ha pertanto ritenuto appropriato dichiarare cessata la materia del contendere anziché pronunciarsi nel merito, poiché la pronuncia sul ricorso sarebbe risultata priva di effetti pratici.
La decisione
Il TAR Campania ha emesso sentenza dichiarando cessata la materia del contendere, concludendo quindi il giudizio senza accogliere o respingere il ricorso nel merito. Tale pronuncia comporta l'estinzione del procedimento amministrativo con una sentenza che chiude il giudizio pur senza affrontare la valutazione sulla fondatezza della pretesa del ricorrente. La sentenza ha l'effetto di liberare le parti dagli obblighi processuali ulteriori e di estinguere la lite amministrativa, lasciando presumibilmente la decisione amministrativa di rilascio del permesso quale provvedimento definitivo a favore del ricorrente. Non risultano dalla documentazione allegata condanne alle spese o altre prescrizioni particolari, come è usuale nelle sentenze di cessazione della materia del contendere.
Massima
Qualora la Pubblica Amministrazione provveda a emanare una pronuncia esplicita sulla richiesta durante il corso del giudizio amministrativo, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere, poiché viene meno l'interesse concreto alla controversia sui generis.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente Olindo Di Popolo, Consigliere Marcello Polimeno, Referendario, Estensore per la declaratoria di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata dal ricorrente ed avente ad oggetto la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 25 del 2008 (riconosciuta dal Tribunale di Salerno), nonché dell’obbligo di provvedere in relazione a tale istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso. sul ricorso numero di registro generale 274 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell'Interno e la Questura di Salerno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Pone il contributo unificato a carico del Ministero dell’Interno. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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