IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, SOSPENDERE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE, L'EFFICACIA ESECUTIVA DEL PROVVEDIMENTO QUI IMPUGNATO; IN SEDE CAUTELARE, DEFINIRE IL GIUDIZIO CON SENTENZA BREVE, ACCOGLIERE IL PRESENTE RICORSO E PER L'EFFETTO ANNULLARE IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E TUTTI GLI ATTI ALLO STESSO PREORDINATI, PRESUPPOSTI, CONSEQUENZIALI E/O COMUNQUE CONNESSI, ORDINANDO ALLA QUESTURA DI BENEVENTO DI EMETTERE IN FAVORE DEL RICORRENTE UN PROVVEDIMENTO DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 30 gennaio 2026 |
| Numero | 202600654/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per contestare il rifiuto della Questura di Benevento di rinnovare il proprio permesso di soggiorno. Il ricorrente ha chiesto in via preliminare la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato al fine di conservare la propria capacità di soggiorno nel territorio italiano durante il giudizio. Successivamente ha chiesto l'accoglimento del ricorso nel merito, l'annullamento del provvedimento di diniego e tutti gli atti da esso derivanti, nonché l'emanazione di un nuovo provvedimento che disponesse il rinnovo del permesso di soggiorno. La Questura aveva opposto il proprio rifiuto in base a circostanze che hanno portato alla valutazione negativa della richiesta di proroga della documentazione necessaria per la permanenza legale sul territorio.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero centoundici del millenovecentonovantotto, che stabilisce i presupposti e le procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. La legge impone che il cittadino straniero possieda determinati requisiti di legittimità, quali l'avere mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento, un alloggio adeguato e idoneo, nonché il non avere precedenti o situazioni che compromettano la sicurezza pubblica. Le Questure sono competenti al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno ed esercitano un potere discrezionale vincolato al rispetto dei presupposti normativi. Il controllo giudiziale del TAR su tali provvedimenti investe la corretta applicazione della legge e il rispetto dei principi di proporzionalità e trasparenza nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se la Questura di Benevento avesse correttamente valutato i presupposti normativi per il rinnovo del permesso di soggiorno oppure se avesse violato norme di procedura o principi di proporzionalità. Il ricorrente contestava il presupposto di fatto su cui si basava il diniego, sostenendo che continuavano ad sussistere le condizioni legali per il rinnovo della documentazione. La questione comportava l'accertamento dei requisiti effettivamente posseduti dal ricorrente e il controllo sulla legittimità del provvedimento amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere, della carenza di motivazione o della violazione di norme di legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto all'esame delle circostanze di fatto e della legittimità del provvedimento impugnato. Ha verificato se sussistessero effettivamente i requisiti previsti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno nel momento in cui la Questura ha adottato il provvedimento di diniego. Dopo aver valutato la documentazione prodotta dalle parti e le norme applicabili, il collegio giudicante ha ritenuto che la Questura di Benevento avesse agito in conformità alla normativa vigente, applicando correttamente i criteri legali di valutazione dei presupposti soggettivi e obiettivi richiesti. La sentenza del TAR ha quindi accertato che il provvedimento di rifiuto risultava motivato e fondato su una corretta interpretazione e applicazione della disciplina sugli stranieri, senza che il ricorrente avesse provato l'illegittimità dell'atto amministrativo.
La decisione
Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, dichiarando la legittimità del provvedimento della Questura di Benevento che aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno. Il provvedimento impugnato mantiene quindi piena efficacia, e il ricorrente non è stato autorizzato al rinnovo della documentazione di soggiorno. Non è stata accolta la domanda cautelare, ossia la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego durante il pendere del giudizio.
Massima
L'amministrazione competente esercita legittimamente il potere di rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno quando sussista la corretta verifica dei presupposti normalmente richiesti dalla legge e il provvedimento sia adeguatamente motivato, senza che il ricorrente provveda a contrastare tale valutazione con elementi factually rilevanti e giuridicamente probanti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento prot. n.24/2025 dell’08.04.2025 emesso dal Questore della Provincia di Benevento, notificato al ricorrente in data 24.04.2025, con il quale veniva decretato “il rigetto dell’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato”. sul ricorso numero di registro generale 2992 del 2025, proposto da Yassine Majid, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Poccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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