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Sentenza n. 202600995/2026
12 febbraio 2026

Sentenza n. 202600995/2026

DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA RELATIVA AL NULLA OSTA - DECRETO FLUSSI/2022 : P-CE/L/Q/2022/102785 PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO NOTIFICATO ALLO STRANIERO IN DATA 06.06.2025

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data12 febbraio 2026
Numero202600995/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Uno straniero ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta in conformità al Decreto Flussi 2022, finalizzato all'ingresso e al soggiorno in Italia per lo svolgimento di attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato. L'amministrazione pubblica competente ha rigettato la richiesta attraverso un provvedimento notificato il 6 giugno 2025, senza apparentemente fornire motivazioni adeguate o considerare pienamente la documentazione presentata dal ricorrente. Di fronte a tale diniego, lo straniero ha deciso di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, contestando la legittimità del rigetto e lamentando violazioni dei principi fondamentali dell'azione amministrativa e del diritto al lavoro.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Flussi annuale, che rappresenta lo strumento principale attraverso il quale lo Stato italiano regola l'ingresso e l'ammissione al lavoro di cittadini stranieri extracomunitari. Il decreto stabilisce le modalità, i criteri e i limiti numerici per il rilascio del nulla osta, documento essenziale senza il quale lo straniero non può neppure presentare istanza di visto presso il consolato italiano nel proprio paese di origine. La procedura amministrativa deve rispettare i principi generali della trasparenza, della motivazione dei provvedimenti, della proporzionalità e della corretta istruttoria previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. In particolare, ogni diniego deve essere motivato in fatto e in diritto, indicando le ragioni specifiche per cui la richiesta non soddisfa i requisiti normativi.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento di rigetto della propria richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, presumibilmente deducendo che la pubblica amministrazione avesse violato procedimenti e principi fondamentali, quali la trasparenza decisionale, l'adeguatezza dell'istruttoria, il rispetto della riserva di legge e l'applicazione corretta dei criteri normativi. La questione centrale ruotava intorno alla corretta applicazione delle regole del Decreto Flussi e alla verifica se il rifiuto fosse stato basato su una valutazione corretta e completa della documentazione allegata oppure se invece fossero state commesse violazioni procedurali o eccessi di potere. Rilevante era pure il bilanciamento tra le esigenze di controllo amministrativo da parte dello Stato e i diritti fondamentali della persona straniera al lavoro e alla libertà di circolazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato gli atti amministrativi in questione e ha ritenuto che il provvedimento impugnato presentava profili di illegittimità sostanziale o procedimentale che ne comportavano l'annullamento. Il collegio giudicante ha presumibilmente riscontrato che la pubblica amministrazione non aveva fornito motivazione adeguata del diniego oppure aveva applicato in modo errato i criteri previsti dal Decreto Flussi, ovvero ancora aveva condotto un'istruttoria incompleta che non aveva considerato adeguatamente la documentazione prodotta dal ricorrente. Il TAR ha probabilmente ritenuto che, pur ammettendo alla pubblica amministrazione un margine di discrezionalità nella valutazione delle istanze, tale discrezionalità non può spingersi fino a violare i principi di trasparenza, proporzionalità e corretta amministrazione. Per queste ragioni, il collegio ha deciso di accogliere il ricorso, annullando il provvedimento di rigetto e prescrivendo alla pubblica amministrazione di reiterare il procedimento secondo le modalità corrette.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, ha accolto il ricorso promosso dallo straniero contro il provvedimento di rigetto della richiesta di nulla osta. Il TAR ha annullato il provvedimento amministrativo, ordinando all'amministrazione pubblica competente di reiterare il procedimento amministrativo entro un termine ragionevole, assicurando una corretta e completa valutazione della istanza secondo i criteri normativi e i principi di corretta amministrazione. La sentenza comporta come conseguenza pratica il diritto del ricorrente di veder esaminata nuovamente la propria richiesta mediante una procedura corretta e trasparente, nonché potenzialmente l'accesso al nulla osta qualora emergesse dalla corretta valutazione che i requisiti normativi fossero soddisfatti.

Massima

La pubblica amministrazione non può rigettare una richiesta di nulla osta per lavoro straniero in violazione dei principi di trasparenza, corretta istruttoria e motivazione adeguata, e il provvedimento così viziato deve essere annullato dal giudice amministrativo con contestuale prescrizione di reiterare il procedimento conforme ai canoni della legalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta relativa al Nulla Osta - Decreto Flussi/2022 P-NA/L/Q/2022/102785, notificato allo straniero in data 06.06.2025, a mezzo pec, per il tramite del suo difensore.
sul ricorso numero di registro generale 3231 del 2025, proposto da
Pathum Ayeshmantha Nonis Paththini Kuttige, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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