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Sentenza n. 202500049/2025
3 gennaio 2025

Sentenza n. 202500049/2025

DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL NULLA OSTA AL LAVORO E CONTESTUALE RIGETTO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE, EMESSO E NOTIFICATO DAL SUI DI NAPOLI IN DATA 17.04.2024

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data3 gennaio 2025
Numero202500049/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso innanzi al TAR Campania contro un provvedimento adottato dal Servizio Unico per l'Immigrazione di Napoli in data 17 aprile 2024. Il provvedimento impugnato conteneva due decisioni contestuali: la revoca del nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato in suo favore e il contemporaneo rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivo di attesa occupazione. Si tratta di una situazione frequente per stranieri che abbiano ottenuto un'autorizzazione a lavorare in Italia ma successivamente si trovino in una condizione di disoccupazione o non adeguata occupazione. La revoca del nulla osta rappresenta un momento critico per lo status migratorio della persona, poiché il nulla osta è fondamentale per accedere al permesso di soggiorno per ragioni lavorative. Il ricorrente ha contestato la legittimità di entrambi gli atti, sostenendo viziabilità procedurali e sostanziali nella loro emanazione.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, il Testo Unico sull'Immigrazione, che costituisce il fondamento normativo per l'ingresso, il soggiorno e il lavoro dei cittadini stranieri in Italia. In particolare, gli articoli relativi al nulla osta al lavoro, al permesso di soggiorno per motivi lavorativi e alle cause di revoca di tali autorizzazioni sono centrali nella disciplina. Il nulla osta rappresenta un atto amministrativo preventivo, rilasciato dal Servizio Unico per l'Immigrazione, che legittima un datore di lavoro a procedere con l'assunzione di un cittadino straniero, e costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno nella tipologia lavorativa. La revoca del nulla osta non è automatica e deve rispondere a principi di ragionevolezza, proporzionalità e rispetto del diritto di difesa, in conformità ai princìpi generali del diritto amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità del provvedimento di revoca e rigetto nella sua globalità, ossia se l'amministrazione abbia potuto revocare il nulla osta già rilasciato e rigettare contemporaneamente la domanda di permesso di soggiorno senza rispettare procedure adeguate e senza corretta motivazione. Centrale è la questione se la perdita della posizione lavorativa rappresenti causa necessaria e sufficiente per la revoca automatica, oppure se l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale vincolato ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. In gioco vi è il diritto del cittadino straniero al mantenimento della propria posizione migratoria, il diritto alla difesa e il dovere dell'amministrazione di motivare adeguatamente i propri provvedimenti ablatori.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto che il provvedimento fosse viziato per violazione di norma di procedura, mancanza o insufficienza di motivazione, e violazione di princìpi di ragionevolezza e proporzionalità. Il giudice ha accertato che l'amministrazione non aveva adeguatamente motivato le ragioni della revoca rispetto alla situazione specifica del ricorrente, limitandosi a un'applicazione meccanica e schematica della norma senza considerare gli elementi fattuali rilevanti. Il collegio ha riconosciuto che il nulla osta, una volta validamente rilasciato, non può essere revocato senza una istruttoria sommaria che consenta al ricorrente di presentare deduzioni difensive e senza una motivazione che tenga conto della proporzionalità tra il provvedimento e l'interesse pubblico tutelato. Il TAR ha quindi accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento non potesse sussistere nella forma in cui era stato adottato.

La decisione

Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di revoca del nulla osta e il contestuale rigetto della domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione, emesso dal SUI di Napoli in data 17 aprile 2024. Come conseguenza pratica, l'amministrazione è tenuta a emanare un nuovo provvedimento nel quale valuti correttamente la posizione del ricorrente e adotti una decisione rispettosa dei canoni procedurali e sostanziali. Verosimilmente è stata disposta anche la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.

Massima

L'amministrazione non può revocare un nulla osta al lavoro già validamente rilasciato se non adotta adeguate procedure di contraddittorio, fornisce una motivazione sufficientemente articolata che consideri la situazione specifica del ricorrente e rispetta i princìpi di ragionevolezza e proporzionalità tra il provvedimento ablatorio e l'interesse pubblico tutelato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro e contestuale rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, emesso e notificato dal SUI di Napoli in data 17.04.2024.
sul ricorso numero di registro generale 3161 del 2024, proposto da
Md Marjan, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei signori magistrati:

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