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Sentenza n. 202502699/2025
1 aprile 2025

Sentenza n. 202502699/2025

DECRETO DI PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI SOGGIORNO EMESSO DALLA QUESTURA DI CASERTA N, CAT.A.12/IMM/20 PROT. 560, NOTIFICATO IN DATA 27/09/2021

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SECONDA
Data1 aprile 2025
Numero202502699/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico e successivamente amministrativo avverso il decreto di rigetto della domanda di permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Caserta in data 27 settembre 2021. La domanda era stata presentata dal ricorrente con la richiesta di ottenere un titolo di soggiorno sul territorio nazionale secondo le procedure amministrative previste dal Testo Unico in materia di immigrazione. La Questura territorialmente competente ha ritenuto di non accogliere la domanda ritenendo non sussistenti i presupposti fattici e normativi per il rilascio del permesso richiesto. Avverso questo provvedimento, il ricorrente ha impugnato il decreto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, contestando la legittimità della decisione amministrativa e sostenendo la violazione di norme di legge o di principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che contiene i presupposti, le procedure e i criteri per il rilascio dei titoli di soggiorno. La domanda di permesso deve soddisfare specifici requisiti previsti dalla legge, tra cui la presentazione di documentazione idonea, il possesso dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti, e il rispetto delle condizioni di legittimità procedurale fissate dalla normativa amministrativa generale. La Questura agisce quale organo della pubblica amministrazione competente in materia di immigrazione, con obbligo di motivare adeguatamente i provvedimenti di rigetto secondo i principi di correttezza e trasparenza amministrativa.

La questione giuridica

La controversia verteva sul controllo della legittimità del provvedimento di rigetto, vale a dire sulla valutazione se la Questura avesse correttamente verificato il sussistere dei presupposti normativi e fattivi per il rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava il rigetto affermando che la documentazione prodotta era completa e che i requisiti di legge erano effettivamente soddisfatti. La questione comportava l'esame della discrezionalità amministrativa nella valutazione dei presupposti, il controllo sulla corretta interpretazione della normativa applicabile, e il rispetto delle procedure di istruttoria amministrativa previste dal Codice del processo amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, nella sua ponderazione delle argomentazioni avanzate dalle parti e nella verifica della documentazione allegata al ricorso, ha ritenuto che la Questura aveva correttamente proceduto all'istruttoria della domanda e aveva fondatamente ritenuto non sussistenti i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo di soggiorno. Il collegio giudicante ha accolto la ricostruzione dei fatti proposta dall'amministrazione, giudicandola consona alla normativa applicabile e alle procedure previste per la materia. Nel controllare la motivazione del provvedimento amministrativo, il giudice ha ritenuto che il rigetto era stato emesso con adeguata spiegazione delle ragioni che avevano condotto a tale decisione, e che non erano configurabili vizi procedurali rilevanti. La pronuncia del TAR ha confermato la correttezza dell'azione amministrativa della Questura, ritenendo legittimo il provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, respinge il ricorso proposto dal ricorrente, confermando in tal modo il decreto di rigetto emesso dalla Questura di Caserta. La domanda di permesso di soggiorno rimane rigettata, e il ricorrente perde la causa senza accoglimento di alcuna pretesa. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'amministrazione convenuta, secondo le tariffe ordinarie previste dal Codice del processo amministrativo.

Massima

La domanda di permesso di soggiorno può essere legittimamente rigettata dalla Questura quando, all'esito dell'istruttoria amministrativa, non risultino sussistenti i presupposti di fatto o di diritto previsti dal Testo Unico sull'immigrazione, e il provvedimento è impugnabile davanti al giudice amministrativo soltanto ove sussistano vizi di legittimità nella procedura o nella motivazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Severini,	Presidente
Domenico De Falco,	Consigliere, Estensore
Dario Aragno,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Caserta n, -OMISSIS-, notificato in data 27/09/2021.
sul ricorso numero di registro generale 4818 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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