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Sentenza n. 202500828/2025
31 gennaio 2025

Sentenza n. 202500828/2025

DEL DECRETO DI IRRICEVIBILITÀ DELL’ISTANZA DI SOGGIORNO, EMESSO DALLA QUESTURA DI NAPOLI – UFFICIO IMMIGRAZIONE – CAT A12/2024/IMM/ 1^ SEZ/ DIN/ 360 DEL 10.07.2024

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data31 gennaio 2025
Numero202500828/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato presso la Questura di Napoli, Ufficio Immigrazione, un'istanza per ottenere il permesso o il diritto di soggiorno nel territorio italiano. A fronte di tale istanza, l'Amministrazione ha emesso un decreto, catalogato al numero Cat A12/2024/imm/1^ Sez/Din/360, in data 10 luglio 2024, nel quale dichiarava l'irricevibilità dell'istanza stessa. Il ricorrente, ritenendo il provvedimento illegittimo, ha impugnato il decreto mediante ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Il TAR ha dovuto verificare se la Questura aveva correttamente applicato i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, o se invece aveva incorso in un vizio procedimentale o sostanziale che rendeva il decreto annullabile.

Il quadro normativo

La materia del soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998 e dai provvedimenti secondari che lo implementano, nonché dalle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale e nelle leggi sulla procedura amministrativa. Le istanze dirette ad ottenere un titolo di soggiorno devono rispettare specifici requisiti di forma, di completezza della documentazione e devono essere presentate secondo le procedure fissate dalla legge e dai regolamenti amministrativi. L'irricevibilità di un'istanza costituisce una dichiarazione di inammissibilità formale, distinta dal rigetto nel merito, e deve fondarsi su presupposti normativi precisi e oggettivi. La Pubblica Amministrazione, nel pronunciarsi sulla ricevibilità, rimane comunque soggetta ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui il rispetto del diritto di difesa, l'obbligo di motivazione e la ragionevolezza dell'azione amministrativa.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del decreto di irricevibilità emanato dalla Questura, specificamente su quale fosse il corretto significato dei presupposti per dichiarare un'istanza di soggiorno inammissibile. Era controverso se la Questura avesse rispettato i canoni procedurali e sostanziali che la normativa le imponeva, oppure se il decreto fosse viziato da un difetto di motivazione, da una violazione del diritto di difesa o da un'applicazione errata dei criteri di ricevibilità stabiliti dalla legge. In particolare, il ricorrente contestava che la Questura non avesse fornito una motivazione esaustiva e corretta delle ragioni per cui riteneva l'istanza irricevibile, oppure che avesse applicato criteri non previsti dalla normativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione prodotta, ha ritenuto che il decreto di irricevibilità fosse affetto da vizi che ne determinavano l'illegittimità. Il collegio giudicante ha valutato se la Questura avesse correttamente motivato il provvedimento e se avesse applicato correttamente la normativa vigente in materia di istanze di soggiorno. Il TAR ha accertato che il decreto emanato dalla Questura non rispettava i requisiti procedurali e sostanziali prescritti dalla legge, sia per quanto riguarda la motivazione che per quanto riguarda l'applicazione dei criteri normativi di ricevibilità. Pertanto, il giudice amministrativo ha ritenuto infondati gli argomenti della Questura e ha optato per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento contestato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto integralmente il ricorso del ricorrente. Di conseguenza, il decreto di irricevibilità emesso dalla Questura di Napoli in data 10 luglio 2024 è stato annullato. In forza di tale annullamento, l'istanza di soggiorno deve essere presa in considerazione dall'Amministrazione e trattata nel merito secondo le procedure e i criteri prescritti dalla normativa, consentendo al ricorrente di veder valutata correttamente la propria posizione.

Massima

Le istanze di soggiorno presentate presso la Pubblica Amministrazione non possono essere dichiarate irricevibili se non sulla base di presupposti normativi oggettivi, motivazione esaustiva e rispetto pieno dei procedimenti amministrativi, e qualora sussistano vizi procedurali o di motivazione il decreto di irricevibilità è illegittimo e deve essere annullato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del decreto di irricevibilità dell’istanza di soggiorno, emesso dalla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione – Cat A12/2024/Imm/ 1^ Sez/ Din/ 360 del 10.07.2024 , notificato al ricorrente in data 10 luglio 2014, e di tutti gli atti a qualsiasi titolo ad esso preordinati, connessi e consequenziali;
- del decreto di revoca del permesso di soggiorno nr I 182226455, emesso dalla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione – Cat  A12/2023/Imm/ 1^ Sez/ Din/ 345 del 24.05.2023, notificato al ricorrente in data 10 luglio 2014;
- e di tutti gli atti a qualsiasi titolo ad esso preordinati, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 4590 del 2024, proposto da
Jose Luis Bando Luque, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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