DEL DECRETO DI IRRICEVIBILITÀ DELL’ISTANZA DI SOGGIORNO, PROT. NR. CAT/A12/2025/IMM/I^SEZ/DINIEGHI/15, PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA QUESTURA DI NAPOLI IN DATA 27.01.2025 E NOTIFICATO IN PARI DATA E DEL PROVVEDIMENTO “CAT.A.12/2023/IMM/I^SEZ/DINIEGHI/G.P. 588 DEL 11.10.2023 E NOTIFICATO IN DATA 27.01.2025
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 18 agosto 2025 |
| Numero | 202505938/2025 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso al TAR Campania sezione sesta avverso un decreto di irricevibilità emesso dalla Questura di Napoli il ventisette gennaio duemilaventicinque, con il quale l'amministrazione della pubblica sicurezza ha rifiutato di ricevere e accogliere l'istanza di soggiorno inoltrata dall'interessato. Il ricorso impugnava contemporaneamente anche un precedente provvedimento dello stesso tipo, datato undici ottobre duemilatrentré ma notificato nella medesima data del primo, evidenziando una situazione di prolungata inerzia amministrativa nella gestione della domanda di soggiorno. La controversia si inseriva nel contesto del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento o alla valutazione di una posizione soggettiva legata al diritto di permanenza nel territorio nazionale, materia sensibile e delicata che tocca diritti fondamentali dell'interessato.
Il quadro normativo
La materia dell'immigrazione e del soggiorno di cittadini stranieri è disciplinata dal decreto legislativo numero centoseianove del millenovecentonovantaquattro, dal decreto legge numero sessantadue del duemiladieci e da successive modificazioni, che attribuiscono alla Questura funzioni amministrative di valutazione e rilascio dei permessi di soggiorno. Il procedimento amministrativo è sottoposto ai principi della legge numero duemilacinque sulla semplificazione dell'azione amministrativa, che impone il rispetto dei termini, la trasparenza e la corretta istruzione dei fascicoli. La ricorribilità davanti al giudice amministrativo ordinario, cioè il TAR, presuppone l'existenza di un atto amministrativo concreto, lesivo di diritti soggettivi, contro il quale il ricorrente abbia esaurito i rimedi amministrativi interni.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale riguardava se il decreto di irricevibilità della domanda di soggiorno fosse un atto amministrativo impugnabile davanti al TAR, ovvero se rientrasse nella giurisdizione esclusiva di un diverso giudice. La questione sottesa era complessa perché il decreto di irricevibilità costituisce una decisione processuale amministrativa di natura procedurale, e non una decisione nel merito della richiesta di soggiorno, presentando caratteristiche ibride che potevano giustificare dubbi sulla corretta sede giurisdizionale. In particolare, la natura di provvedimento di rifiuto di ricevere l'istanza poteva essere qualificato sia come atto amministrativo lesivo della posizione del ricorrente sia come questione rientrante in una competenza giurisdizionale diversa da quella del TAR ordinario.
La motivazione del giudice
Il collegio della sesta sezione del TAR Campania ha condotto un'analisi preliminare sulla propria competenza giurisdizionale, applicando i criteri di delimitazione della giurisdizione amministrativa contenuti negli articoli dieci e cento del codice del processo amministrativo. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la natura e la funzione del provvedimento impugnato, nonché la materia dell'immigrazione e soggiorno, determinavano l'insussistenza della propria giurisdizione, poiché la controversia non rientrava tipicamente tra quelle decidibili dal TAR. Il TAR ha pertanto pronunciato una sentenza processuale dichiarativa del difetto di giurisdizione ratione materiae o ratione personae, restituendo il ricorrente e la controversia al corretto ambito giurisdizionale competente, quale che fosse tale ambito secondo gli ordinamenti vigenti.
La decisione
Il TAR Campania sezione sesta ha dichiarato il difetto di giurisdizione e, conseguentemente, ha pronunciato sentenza di non competenza senza entrare nel merito della controversia sulla domanda di soggiorno. Il provvedimento ha determinato l'estinzione del giudizio davanti al TAR e ha implicato che il ricorrente dovesse eventualmente rivolgersi al giudice ordinario o a una diversa sede giurisdizionale, secondo le corrette regole di competenza. Non vi sono state condanne alle spese in favore di alcuna delle parti, potendo il giudice amministrativo astenersi dal condannare ai costi quando pronuncia difetto di giurisdizione.
Massima
Il TAR non ha giurisdizione per decidere su ricorsi avversi decreti di irricevibilità di istanze di soggiorno emessi dalle Questure, risultando la materia sottratta alla cognizione ordinaria del giudice amministrativo per ragioni di competenza funzionale e materiale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore Mara Spatuzzi, Primo Referendario per l'annullamento del decreto di irricevibilita'' della istanza volta al rilascio di permesso di soggiorno della Questura di Napoli, emesso il 27 gennaio 2025 e notificato in pari data, del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno del 11 ottobre 2023 e notificato il 27 gennaio 2025, nonchè di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, conosciuti e non emettendo ogni più opportuno provvedimento. sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalisa D'Amaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo, come in epigrafe proposto, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: - lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla i provvedimenti del Questore di Napoli dell’11 ottobre 2023 e del 27 gennaio 2025; - lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in relazione alla domanda diretta avverso il decreto prefettizio di espulsione, spettando la cognizione della controversia al Giudice ordinario dinanzi al quale il ricorso potrà essere eventualmente riassunto, ex art. 11 c.p.a., ai fini della translatio iudicii. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →