DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ K10/0999387 DELL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 30 luglio 2025 |
| Numero | 202505754/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza per ottenere la concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente. A questa istanza è stato opposto un decreto di inammissibilità, identificato con il numero K10/0999387, con il quale l'amministrazione ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta o proseguita in quanto viziata da difetti procedurali, formali o sostanziali. Avverso questo provvedimento di rigetto il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, contestando la fondatezza del decreto e lamentando l'illegittimità del rifiuto di prendere in considerazione la propria istanza. La controversia si inserisce nel delicato ambito della cittadinanza, che rappresenta un diritto fondamentale della persona e richiede pertanto che l'amministrazione agisca secondo procedure corrette e nel pieno rispetto delle norme applicabili.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata primariamente dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, e successive modificazioni, che stabilisce i modi e le condizioni per l'acquisto della cittadinanza per gli stranieri, incluso il procedimento di naturalizzazione per concessione. La legge definisce i presupposti sostanziali e procedurali che il ricorrente deve soddisfare, nonché i doveri dell'amministrazione di verificarli secondo logica meritocratica e trasparente. Il procedimento amministrativo deve inoltre rispettare le disposizioni della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, incluso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti di diniego e il diritto del cittadino a conoscere le ragioni della decisione negativa. Qualora l'amministrazione emani un provvedimento di inammissibilità, questo deve essere fondato su ragioni legittime e non arbitrarie.
La questione giuridica
Il nocciolo della controversia consisteva nel verificare se il decreto di inammissibilità fosse legittimamente fondato oppure costituisse un'illegittima barriera procedimentale opposta senza giusta causa all'istanza del ricorrente. In particolare, la questione giuridica riguardava se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti richiesti dalla legge per ritenere inammissibile la domanda, oppure se avesse motivato insufficientemente il provvedimento, ledendo così il diritto di difesa e il diritto ad una corretta istruttoria amministrativa. La controversia toccava il bilanciamento tra il potere discrezionale dell'amministrazione di verificare i requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione della cittadinanza e il diritto del ricorrente di ottenere una valutazione congrua e giustificata della propria istanza.
La motivazione del giudice
Il TAR ha accolto il ricorso mediante un'analisi penetrante dei vizi del decreto impugnato. Il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento di inammissibilità non fosse adeguatamente motivato oppure che mancassero i presupposti fattuali e giuridici per giustificare il rifiuto di procedere. Il giudice ha evidenziato che la dichiarazione di inammissibilità deve poggiare su ragioni concrete e verificabili, non su valutazioni sommarie o su interpretazioni eccessive dei criteri normativi di esclusione. Il TAR ha inoltre ribadito che l'amministrazione ha il dovere di sottoporre a corretta istruttoria ogni istanza rivolta all'acquisizione di diritti fondamentali come la cittadinanza, senza scoraggiamenti formalistici che non trovino riscontro nella lettera e nello spirito della legge. La conclusione raggiunta è stata che il decreto risultava illegittimo per violazione dei principi di legalità e di corretta motivazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto di inammissibilità numero K10/0999387, ripristinando il diritto del ricorrente di presentare e vedere esaminata la propria istanza per la concessione della cittadinanza italiana secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge. Il provvedimento annullato è stato cancellato dal procedimento amministrativo e l'amministrazione è stata virtualmente ricondotta allo stato di cose antecedente all'emanazione del medesimo, con l'obbligo di procedere oltre e di valutare nel merito l'istanza del ricorrente. La decisione del TAR ripristina la legittimità procedimentale violata dalla precedente amministrazione.
Massima
Il decreto amministrativo di inammissibilità di un'istanza per la concessione della cittadinanza italiana è illegittimo qualora manchi di adequata motivazione o non risulti fondato su presupposti concreti e normativamente corretti, poiché in materia di diritti fondamentali della persona vige il principio della massima tutela procedimentale e sostanziale del diritto di accesso alla valutazione delle proprie istanze.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Angela Fontana, Presidente FF Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore Mara Spatuzzi, Primo Referendario per l'annullamento del decreto di inammissibilità K10/0999387 dell'istanza per la concessione della cittadinanza italiana. sul ricorso numero di registro generale 1993 del 2024, proposto da Paul Sat, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Cerrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
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