DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO EMESSO DALLA QUESTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI EMESSO IN DATA 30/08/2023 E NOTIFICATO IN PARI DATA
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 21 marzo 2025 |
| Numero | 202502440/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura della provincia di Napoli in data anteriore al 30 agosto 2023. La Questura ha emesso un decreto con il quale ha dichiarato inammissibile tale istanza di rinnovo, senza procedere all'esame del merito della domanda. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento con il quale gli era stata negata la possibilità di farsi pronunciare sulle ragioni per cui richiedeva il rinnovo della sua autorizzazione a soggiornare in Italia, ha proposto ricorso amministrativo innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Napoli. Il TAR, con la sentenza del 21 marzo 2025, ha accolto il ricorso, annullando il decreto di inammissibilità della Questura di Napoli.
Il quadro normativo
La materia della immigrazione e del soggiorno dei cittadini stranieri è regolata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo numero 286 del 1998. In particolare, i permessi di soggiorno costituiscono autorizzazioni amministrative che lo straniero deve possedere per permanere legittimamente nel territorio dello Stato italiano, e il loro rinnovo è soggetto a procedimenti amministrativi disciplinati dalle disposizioni di legge e dai regolamenti della Questura competente. Le istanze di rinnovo devono essere esaminate secondo criteri di legittimità procedimentale e sostanziale, garantendo al ricorrente il diritto di essere sentito e il diritto a una decisione motivata che consideri effettivamente le ragioni della domanda.
La questione giuridica
Il punto controverso era se la Questura avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale nel dichiarare l'istanza di rinnovo inammissibile senza procedere all'esame del merito, e se il decreto di inammissibilità fosse stato emesso nel rispetto delle forme procedurali prescritte. La questione rilevante riguardava la legittimità della declaratoria di inammissibilità come modalità di esercizio del potere amministrativo, considerando se fossero stati violati i diritti procedurali dello straniero e se il provvedimento possedesse una motivazione adeguata e specifica rispetto al caso concreto. Era in discussione se la Questura avesse fornito una motivazione sufficiente e razionale per escludere a priori la ricevibilità della domanda, oppure se avesse omesso o insufficientemente indicato i presupposti fattici e normativi della inammissibilità.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto che il decreto di inammissibilità fosse viziato in quanto la Questura non aveva fornito una motivazione adeguata e specifica, ovvero non aveva espresso nel provvedimento le ragioni concrete per le quali l'istanza di rinnovo dovesse essere dichiarata inammissibile. Il giudice amministrativo ha considerato che il diritto dello straniero a una pronuncia amministrativa, pur soggetto al controllo di ammissibilità, non può essere negato mediante un atto meramente formale privo di idonea spiegazione delle cause che rendono l'istanza inammissibile. Ha inoltre ritenuto che sussistevano i presupposti procedurali e sostanziali affinché la Questura esaminasse la domanda nel merito, e che pertanto il decreto di inammissibilità costituiva un esercizio illegittimo del potere amministrativo, in violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e corretta motivazione degli atti amministrativi.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Napoli, ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto di inammissibilità della Questura della provincia di Napoli emesso in data 30 agosto 2023. Di conseguenza, la Questura è tenuta a riesaminare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, pronunciandosi nel merito sulla domanda secondo la legge e i criteri di valutazione prescritti dalla normativa vigente. Il provvedimento di annullamento comporta che la questura dovrà effettuare una valutazione complessiva della posizione del ricorrente, considerando tutti gli elementi rilevanti, e dovrà emettere un provvedimento finale motivato che accolga o respinga la domanda sulla base di una istruttoria completa.
Massima
L'amministrazione è tenuta a motivare adeguatamente e specificatamente ogni decreto di inammissibilità di una istanza di rinnovo di permesso di soggiorno, indicando le ragioni concrete per cui la domanda sia inammissibile, pena l'illegittimità dell'atto e il diritto del ricorrente a una pronuncia sul merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere, Estensore Mara Spatuzzi, Primo Referendario per l'annullamento provvedimento di inammissibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Napoli in data 30/08/2023. sul ricorso numero di registro generale 5303 del 2024, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Garibaldi 118; il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; la Questura di Napoli, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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