AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202501166/2025
12 febbraio 2025

Sentenza n. 202501166/2025

DEL DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DEL 09.07.2024 DELL’ISTANZA PROT. N. K10/1092484 PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA, NOTIFICATO IN DATA 21.07.2024

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data12 febbraio 2025
Numero202501166/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ha presentato istanza presso l'amministrazione competente per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo le procedure previste dalla legge. L'amministrazione, con decreto del 9 luglio 2024, ha dichiarato l'istanza inammissibile, precludendo così l'esame nel merito della domanda. Avverso questo provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, contestando la legittimità del decreto di inammissibilità e chiedendo che la propria istanza fosse ammessa a valutazione. Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza del 12 febbraio 2025, annullando il decreto della inammissibilità e restituendo il procedimento amministrativo al punto in cui era stato illegittimamente interrotto.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91, che fissa i requisiti e le procedure per il riconoscimento della cittadinanza. La legge prescrive che le istanze devono essere esaminate secondo un procedimento amministrativo che garantisca il diritto di difesa e la corretta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. L'amministrazione, nel rilasciare un decreto di inammissibilità, è vincolata al rispetto di principi costituzionali quali la motivazione dei provvedimenti, l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa, nonché alle norme procedurali che garantiscono il contraddittorio e l'istruttoria corretta.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del decreto di inammissibilità: se cioè l'amministrazione aveva correttamente applicato i criteri di ammissibilità dell'istanza ovvero se aveva violato norme procedurali o sostanziali nel dichiarare l'istanza inammissibile. In altre parole, era in discussione se sussistevano i presupposti legali e procedurali per escludere dalla valutazione nel merito la domanda di cittadinanza, oppure se il decreto era affetto da vizi di legittimità tali da rendere invalido il rigetto preliminare.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo le eccezioni sollevate dal ricorrente. Il collegio ha verosimilmente riscontrato nel decreto di inammissibilità un difetto di motivazione, una violazione della procedura amministrativa, oppure l'assenza dei presupposti legittimi per dichiarare l'istanza inammissibile. Il giudice amministrativo ha quindi concluso che il decreto amministrativo era illegittimo e privo dei necessari fondamenti normativi. L'accoglimento del ricorso comporta l'obbligo per l'amministrazione di rinnovare l'esame della domanda di cittadinanza secondo le corrette procedure, garantendo al ricorrente un istruttoria completa e una valutazione nel merito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e conseguentemente ha annullato il decreto di inammissibilità del 9 luglio 2024. Il provvedimento amministrativo è stato dichiarato illegittimo e rimesso all'amministrazione per il proseguimento del procedimento secondo le norme corrette. La persona ricorrente ha riacquistato il diritto di veder esaminata la propria istanza di cittadinanza nel merito, con obbligo per la pubblica amministrazione di seguire una procedura legale e corretta.

Massima

L'amministrazione non può dichiarare un'istanza di cittadinanza inammissibile se non sussistono i presupposti legittimi e procedurali, dovendosi garantire al ricorrente l'accesso all'esame nel merito del procedimento secondo le norme che tutelano il diritto di difesa e la legalità dell'azione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del decreto di inammissibilità del 9.7.2024 dell’istanza prot. n. K10/1092484 per la concessione della cittadinanza italiana, notificato in data 21.07.2024;
- ove occorra, della circolare n. 2646 del 22 marzo 2019 del Ministero dell’Interno;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 4450 del 2024, proposto da
Ali Rifi, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dal’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →