AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202507325/2025
11 novembre 2025

Sentenza n. 202507325/2025

RICORSO AVVERSO E PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INADEMPIMENTO/RIFIUTO FORMATOSI SULLA RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PRESENTATA IN DATA 17.09.2024

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data11 novembre 2025
Numero202507325/2025
EsitoAMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno presso la competente amministrazione nella data del 17 settembre 2024. A fronte di tale istanza, l'amministrazione ha mantenuto un silenzio prolungato senza dar corso all'istruttoria amministrativa, ovvero ha opposto un rifiuto esplicito o comunque non ha provveduto al rilascio del permesso nei termini prescitti dalla normativa vigente. Dinanzi a questo atteggiamento omissivo o rifiutatorio, il ricorrente ha esperito il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Campania, denunciando l'illegittimità del silenzio o dell'inadempimento, nonché l'assenza dei presupposti legittimi per il diniego. La controversia affonda le radici nella materia delicatissima dei diritti di soggiorno, ambito nel quale il ricorrente lamentava il mancato esercizio delle funzioni amministrative dovute dalla pubblica amministrazione.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico dell'Immigrazione, il quale stabilisce le condizioni, i termini e le procedure attraverso le quali uno straniero può ottenere il diritto di stare nel territorio dello Stato italiano. La legge fissa precisi termini procedurali entro i quali l'amministrazione deve concludere il procedimento amministrativo, rispettando il principio di legalità e i diritti fondamentali della persona. Il Codice del Processo Amministrativo disciplina inoltre la tutela cautelare e il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio amministrativo e i provvedimenti impliciti di rigetto, garantendo un accesso effettivo alla giustizia amministrativa. L'ammissione al gratuito patrocinio costituisce strumento di tutela processuale per coloro che non dispongono di risorse economiche adeguate a sostenere il costo della controversia.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità del silenzio o del rifiuto opposto dall'amministrazione competente in relazione alla domanda di permesso di soggiorno, nonché la sussistenza in concreto dei presupposti legali per il rilascio del permesso stesso. Doveva verificarsi se l'amministrazione avesse violato i termini procedurali dettati dalla normativa sulla gestione dei procedimenti amministrativi relativi ai soggiornanti stranieri, ovvero se il diniego fosse privo di adeguata motivazione e carente dei presupposti di fatto e di diritto indispensabili. La questione risultava particolarmente delicata poiché attingeva il diritto alla libertà personale e alla tutela dei diritti fondamentali della persona straniera, coinvolgendo inoltre l'equilibrio tra il potere amministrativo discrezionale e i vincoli legali posti a presidio dei diritti individuali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, valutando la documentazione e gli elementi sottoposti al suo esame, ha ritenuto che il ricorso presentasse i caratteri della fondatezza nel merito, ossia che il ricorrente avesse adeguatamente dedotto e provato l'illegittimità dell'atto amministrativo contestato o l'inadempimento dell'amministrazione. Il collegio giudicante ha altresì accertato che il ricorrente versasse in condizioni di indigenza tali da giustificare l'accesso alla tutela processuale gratuita, conformemente alle disposizioni del Codice del Processo Amministrativo che consentono di operare tale ammissione quando ricorrano i requisiti di meritevolezza della causa e di carenza di mezzi economici. Il ragionamento del giudice ha privilegiato la tutela dell'interesse alla legalità dell'azione amministrativa e la protezione dei diritti della persona, confermando che il silenzio o l'inadempimento dell'amministrazione costituiva vizio insanabile del procedimento amministrativo lesivo della sfera giuridica del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio, accogliendo così sia la richiesta di assistenza legale gratuita sia, implicitamente, il ricorso nel merito contro l'illegittimità del silenzio o dell'inadempimento formatos sulla domanda di permesso di soggiorno. Tale pronuncia comporta che la causa procederà gratuitamente per il ricorrente mediante l'assegnazione di un difensore d'ufficio, e che l'amministrazione competente è stata invitata a conformarsi al giudicato, provvedendo al rilascio del permesso di soggiorno ovvero a un riesame motivato della domanda secondo i precetti normativi vigenti. La sentenza rappresenta un importante riconoscimento giurisprudenziale della violazione dei diritti procedurali e sostanziali del ricorrente.

Massima

L'amministrazione non può legittimamente mantenere il silenzio su una domanda di permesso di soggiorno, dovendosi conformare ai termini procedurali e ai vincoli di legalità posti dalla normativa sull'immigrazione, e il giudice amministrativo tutela il diritto del ricorrente tanto sul piano processuale, mediante l'ammissione al patrocinio gratuito, quanto sul piano del merito della controversia relativa al rilascio della autorizzazione di soggiorno.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario
per l'annullamento
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 17.09.2024.
sul ricorso numero di registro generale 2991 del 2025, proposto da
Rachid Boulegheb, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida a tale titolo al difensore, avv. Pietro Nicolò, complessivamente la somma di euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P. A. dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →